LE NUOVE REGOLE SUL SOGGIORNO
Le nuove regole sul soggiorno e l'allontanamento
dei cittadini comunitari ed extracomunitari
LUNEDÌ 08 AGOSTO 2011 DA STRANIERIINITALIA .IT
Roma, 8 agosto 2011 - Il 2 agosto 2011 il Parlamento italiano ha
definitivamente approvato, mediante la conversione in legge, il decreto legge n.
89 del 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144, già in vigore dal 24
giugno. Il decreto legge ha introdotto una serie di importati novità riguardanti
l’ingresso ed il soggiorno di cittadini stranieri, novità che incidono sia sui
cittadini comunitari che su quelli extracomunitari. Il Parlamento in sede di
conversione ha apportato alcune modifiche al Decreto. Cerchiamo di fare una
sintesi delle novità introdotte.
Cosa cambia per i cittadini comunitari
Diritto di soggiorno
La legge prevede che il cittadino comunitario, per poter
richiedere l’iscrizione anagrafica (la vecchia carta di soggiorno per Ue), deve
presentare la domanda nel Comune di residenza dimostrando, tra le varie cose, di
possedere un reddito sufficiente al proprio sostentamento pari almeno
all’importo dell’assegno sociale.
La novità riguarda il reddito: le risorse economiche sufficienti al soggiorno
non dovranno più essere valutate in modo automatico, prendendo cioè come
riferimento l’importo dell’assegno sociale, ma dovranno far riferimento alla
situazione complessiva del richiedente l’iscrizione anagrafica, tenendo comunque
conto delle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di
proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.
Più facilitazioni anche per i familiari extraUe che raggiungono
il cittadino comunitario in Italia, al momento della richiesta dell’iscrizione
anagrafica non dovranno più dimostrare la regolarità dell’ingresso o del
soggiorno in Italia (sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-127/08)
Se il familiare è però a carico, tale condizione dovrà essere attestata da un
documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine.
Un’importanza fondamentale viene riconosciuta alla documentazione
attestante l’unione familiare, soprattutto quando riguarda rapporti di parentela
tra cittadini extracomunitari e cittadini comunitari (es. marito romeno e moglie
moldava): al familiare a carico o convivente nel paese di origine, o in
condizioni di salute tali da rendere necessaria l’assistenza da parte del
cittadino comunitario regolarmente residente in Italia, è riconosciuto il
diritto all’iscrizione anagrafica e al rilascio di una carta di soggiorno per
familiare di cittadino U.E. previa esibizione dei documenti che dimostrano il
rapporto di parentela (si ricorda che tali documenti, se di provenienza estera,
devono essere accompagnati da una traduzione che sia certificata conforme al
testo straniero e, salvo la presenza di accordi internazionali che ne prevedano
l’esenzione, legalizzati presso le rappresentanze italiane – ambasciate o
consolati - all’estero).
Provvedimenti di allontanamento
Il provvedimento di allontanamento coattivo viene preso dal
Prefetto ed eseguito dal Questore quando il cittadino comunitario o un suo
familiare, destinatari di un provvedimento di allontanamento per cessazione
delle condizioni del soggiorno non adempiono all’obbligo di allontanarsi entro
il termine fissato.
Il cittadino comunitario è destinatario di provvedimenti di allontanamento
quando è considerato, sulla base di circostanze oggettive (come ad esempio nel
caso in cui sia stato condannato per reati contro la vita o l’incolumità di una
persona), comunque soggetto pericoloso e la sua permanenza sul territorio è
considerata incompatibile con la civile e sicura convivenza.
Tra i motivi di allontanamento vi sono i motivi imperativi di pubblica
sicurezza, che vengono ora definiti. Tali motivi sussistono quando la persona da
allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero
all'incolumità pubblica.
Non giustifica l’adozione di un provvedimento di allontanamento per cessazione
delle condizioni di soggiorno, il ricorso da parte del cittadino U.E. o di un
suo familiare, all’assistenza pubblica.
Lo straniero allontanato dall’Italia, deve dare prova del suo allontanamento
mediante presentazione alla Rappresentanza diplomatica italiana presente
all’estero. Qualora dopo l’allontanamento, il cittadino straniero venga
ritrovato in Italia senza che vi sia prova della presentazione al Rappresentanza
diplomatica italiana, lo straniero può essere coattivamente allontanato per
motivi di ordine pubblico. Ciò vale anche per lo straniero che, pur
presentandosi alla Rappresentanza Italiana all’estero, venga successivamente
ritrovato in Italia, e che non possa provare che sono mutate le condizioni che
hanno dato luogo all’allontanamento.
Cosa cambia per i cittadini extracomunitari
L’espulsione
Prima dell’adozione del decreto legge, chiunque veniva trovato
sul territorio nazionale, sprovvisto del permesso di soggiorno o con permesso di
soggiorno scaduto e non rinnovato, o revocato, era perseguibile penalmente per
il reato di ingresso e soggiorno illegale e punito, oltre con un provvedimento
di espulsione, con una multa di minimo 5 mila euro fino ad un massimo di 10
mila.
Oggi, invece, il cittadino straniero che viene identificato durante i controlli
della polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale non commette più
tale reato, perchè volontariamente sta abbandonando l’Italia.
I provvedimenti di espulsione, invece, dovranno tener conto, caso
per caso, della situazione del cittadino straniero, come ad esempio della durata
del soggiorno, dell’assenza di condanne penali, della presenza di familiari, ma
anche il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno potrà giustificare un
provvedimento di espulsione.
L’accompagnamento coattivo
L’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, deve esser
disposta ogni volta che un cittadino straniero irregolare viene rintracciato sul
territorio nazionale ma quando non è possibile eseguirla immediatamente, perché
sono necessari accertamenti sulla identità dello straniero, oppure questo è
sprovvisto del passaporto, viene disposto il trattenimento nei centri di
identificazione ed espulsione (CIE).
Oggi l’accompagnamento coattivo potrà essere disposto anche
quando:
-sussiste il rischio di fuga (assenza di un valido documento per l’espatrio o di
un idonea sistemazione alloggiativa che ne agevoli la rintracciabilità; aver
precedentemente fornito generalità false, etc.)
-quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta perchè
manifestamente infondata o fraudolenta;
-quando lo straniero, senza un giustificato motivo, non ha osservato il termine
concesso per l’allontanamento volontario a seguito di una precedente espulsione.
L’allontanamento volontario
Il recente decreto del Governo agevola, rispetto al passato, la
possibilità per lo straniero, destinatario del provvedimento di espulsione, di
allontanarsi volontariamente dal territorio, prevedendo il rimpatrio assistito e
la richiesta al Prefetto di una proroga dei termini per potersi allontanare.
Questa nuova procedura è stata adottata per adeguarsi alla direttiva rimpatri
che, seppur non recepita dallo Stato italiano, comunque ha avuto efficacia sul
meccanismo italiano relativo alle espulsioni.
Per poter chiedere la proroga, lo straniero deve dimostrare di avere risorse
economiche pari a tre volte l’importo dell’assegno sociale ed il Questore può
imporre una serie di misure come la consegna del passaporto e/o l’obbligo di
presentarsi presso gli uffici di Polizia fino al giorno stabilito per la
partenza.
Se la proroga viene concessa ma lo straniero rispetta gli obblighi imposti,
scatta l’esecuzione immediata dell’espulsione e l’applicazione di una sanzione
da 3 mila a 18 mila euro.
Divieto di reingresso
Prima delle recenti modifiche, chi era stato espulso non poteva
fare rientro prima della scadenza del termine di interdizione: 10 anni, salva la
possibilità di chiedere una speciale autorizzazione al Ministero dell’Interno
tramite il Consolato italiano nel Paese di origine.
Ora il divieto reingresso opera per un periodo tra i 3 ed i 5 anni e può essere
superiore a tale periodo solo nei casi di espulsione per motivi di pericolosità.
Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che si è allontanato
rispettando il termine previsto nel decreto si espulsione, oggi ha diritto a
chiedere la revoca del divieto reingresso, dimostrando di essersi effettivamente
allontanato dal territorio nazionale.
Trattenimento nei CIE
Il trattenimento nei Centri di identificazione avviene,
generalmente, a seguito dell’adozione di un provvedimento di espulsione.
La durata del trattenimento può variare da 30 giorni fino ad un massimo di 18
mesi, in caso di difficoltà nel rimpatrio (le proroghe sono concesse dai giudici
di pace per periodi di due mesi.)
Decorso tale termine, se non è stato possibile ancora procedere al rimpatrio
dello straniero, il Questore gli ordina di lasciare il territorio entro 7
giorni, consegnandogli anche il biglietto aereo per tornare nel proprio Paese.
Allo straniero che senza giustificato motivo non si allontana, può essere
applicata una multa da 10 mila a 20 mila euro, e può essere adottato un nuovo
ordine di espulsione con nuovo trattenimento nei CIE.
Programmi di rimpatrio assistito
E’ stata introdotta una norma con cui si prevede l’attivazione di
programmi di rimpatrio assistito. L’ammissione dello straniero ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito comporta la sospensione dei provvedimenti di
respingimento ed espulsione (tranne nei casi in cui l’espulsione sia dettata da
motivi pericolosità sociale dello straniero) dei provvedimenti limitativi della
libertà. L’ammissione ai programmi di rimpatrio assistito è preclusa per gli
stranieri che abbiano già frequentato tali corsi, che siano sottoposti ad
espulsione per motivi di pericolosità o nel caso in cui lo straniero abbia
violato le norme sul reingresso o le misure imposte dal Questore. Ancora non
possono frequentare i programmi di rimpatrio gli stranieri la cui espulsione sia
derivata da una sentenza penale.
Da ultimo il decreto prevede che il respingimento o l'esecuzione
dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei
componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonchè dei minori, ovvero
delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate
con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente
accertate.
I minori non accompagnati
La legge di conversione ha infine previsto, con un’aggiunta
all’articolo 32 del Testo Unico sull’immigrazione che il permesso di soggiorno
può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri
extracomunitari non accompagnati affidati o sottoposti a tutela, previo parere
positivo del Comitato per i minori stranieri, ovvero ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in
un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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