Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[Aggiornato al 19 Dicembre 2011]
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191, del 18 agosto 1998, S.
O.
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40,
recante delega al Governo per
l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico
delle disposizioni concernenti
gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro
e con le norme della citata
legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie,
le disposizioni vigenti in
materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le
disposizioni della predetta legge
n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n.
943, e quelle dell'articolo 3,
comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le
disposizioni della medesima
legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno
1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera
dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 22 luglio 1998 e del
24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la solidarietà sociale,
del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il
Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e con il Ministro
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto:
Titolo I - Principi generali
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma, della Costituzione, si
applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione Europea,
salvo quanto previste dalle norme di attuazione dell'ordinamento
comunitario. (1)
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di
cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli
istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le
disposizioni interne, comunitarie e
internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello
Stato. 4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni del presente testo unico
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Per le materie di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora
sia diversamente previsto
dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito
denominato regolamento di
attuazione, é emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 .
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6
é trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento
è emanato anche in
mancanza del parere.
(1) Comma così sostituito dall'art. 37, comma 2 del D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni nella
legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 2. Diritti e doveri dello straniero
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i
diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di
diritto interno, dalle
convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto
internazionale generalmente
riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato
gode dei diritti in materia
civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia
e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui
il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità,
essa è accertata secondo i
criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL
n. 143 del 24 giugno 1975,
ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i
lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di
trattamento e piena uguaglianza di
diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il
cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei
rapporti con la pubblica amministrazione
e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti
dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua
comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile,
nelle lingue francese,
inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto
internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in
Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di
cui è cittadino e di essere in
ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorità giudiziaria,
l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale
hanno l'obbligo di informare, nei
modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la
rappresentanza diplomatica o
consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni
caso in cui esse abbiano
proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in
materia di libertà personale, di
allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di
status personale ovvero in
caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e
hanno altresì l'obbligo di far
pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti
allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa
luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato
una domanda di asilo, di
stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato,
ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi
umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'articolo 11, comma 4, possono
stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli
Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi
previsti dalla normativa vigente. Art. 2-bis. Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio (1)
1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente
testo unico, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri o da
un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è
composto dai Ministri
interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non
inferiore a quattro e da un
presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla
Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, é
istituito un gruppo tecnico di
lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti
dei Dipartimenti per gli
affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento
delle politiche comunitarie, per
l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, della giustizia, delle
attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute,
delle politiche agricole e
forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni,
oltre che da un rappresentante
del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati
dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle
riunioni, in relazione alle
materie oggetto di esame, possono essere invitati anche
rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del
presente testo unico, nonché
degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di
lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per le
politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento
delle attività del gruppo
tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
(1) Articolo inserito dall'art. 2 della Legge 30 luglio 2002, n.
189.
Art. 3. Politiche migratorie
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città
e autonomie locali, gli enti
e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli
immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità di
un termine più breve (1) il
documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e
degli stranieri nel territorio
dello Stato, che é approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento.
Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta
giorni dal ricevimento del
documento programmatico. Il documento programmatico è emanato,
tenendo conto dei pareri
ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta
annualmente al Parlamento una
relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento
programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che
lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali,
con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative,
si propone di svolgere in
materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi
con i Paesi di origine. Esso
indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei
confronti degli stranieri
soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con
legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel
territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a
favorire le relazioni familiari,
l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri
residenti in Italia, nel rispetto delle
diversità e delle identità culturali delle persone, purché non
confliggenti con l'ordinamento
giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo
reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il
Comitato di cui all'articolo 2-
bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento
del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel
documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo
20. Qualora se ne ravvisi
l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante
l'anno. I visti di ingresso ed i
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei Ministri
può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30
novembre, nel limite delle
quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. (2)
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di
bilancio, le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti
al perseguimento
dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono
il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio
dello Stato, con particolare
riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua,
all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti
fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare di concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali
per l'immigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la
Regione, gli enti locali, gli enti
e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza
agli immigrati, le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il
perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del
Sistema statistico nazionale e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le
attività di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte
le pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie. (3)
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente
articolo, il documento
programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni
dalla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica
la data entro cui sono
adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 é
trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia
che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto é emanato anche in
mancanza del parere.
(1) Le parole "salva la necessità di un termine più breve" sono
state inserite dall'art. 3, comma 1, della
legge 30 luglio 2002, n. 189
(2) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge 30
luglio 2002, n. 189 e poi modificato dal
comma 1, art. 10 ter, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
Titolo II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal
territorio
dello Stato
Capo I - Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
Art. 4. Ingresso nel territorio dello Stato
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero
in possesso di passaporto
valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi
di esenzione, e può
avvenire, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di
forza maggiore, soltanto
attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso é rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello
Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per
soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche
o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità
diplomatica o consolare italiana
consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza,
in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi
all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i
requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al
rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il
diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in
mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive
modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato,
salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli
articoli 22, 24, 26, 27, 28,
29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta
o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle
relative responsabilità
penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione
all'autorità di frontiera. (1)
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia, in armonia con gli
obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentirà l'ingresso nel
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso
di idonea documentazione
atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la
disponibilità di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta
eccezione per i permessi di soggiorno
per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono
definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno,
sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non é
ammesso in Italia lo
straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per l'ordine pubblico
o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone o che risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale,
per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati
inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso
dello straniero in Italia anche
la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti
dalle disposizioni del titolo
III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
relativi alla tutela del diritto di
autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale (2) (3) Lo
straniero per il quale é richiesto il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non é ammesso
in Italia quando
rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o
la sicurezza dello Stato o di
uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone. (4)
4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per
soggiorni di breve durata, validi fino a
90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il
titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella
menzionata nel visto. Per
soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i
motivi esplicitamente indicati in
visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati
in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti
Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione
o modifica dell'elenco
dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche
in attuazione di obblighi
derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono
respinti dalla frontiera gli
stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il
periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere
espulsi e quelli segnalati, anche
in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia,
ai fini del respingimento o
della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela
delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e
delle formalità prescritti
con il regolamento di attuazione.
(1) Comma così sostituito dall'art.4, comma 1, lett. a), della Legge
30 luglio 2002, n. 189.
(2) Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), della
Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(3) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 22, lettera a) nn. 1
e 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(4) Periodo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 8
gennaio 2007, n. 5.
Art. 4-bis. (1) Accordo di integrazione 1. Ai fini di cui al
presente testo unico, si intende con integrazione quel processo
finalizzato a
promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli
stranieri, nel rispetto dei valori sanciti
dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare
alla vita economica, sociale e
culturale della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, con
regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il
Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per
la sottoscrizione, da parte dello
straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di
rilascio del permesso di
soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione,
articolato per crediti, con
l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da
conseguire nel periodo di validità
del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione
rappresenta condizione
necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita
integrale dei crediti determina la
revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal
territorio dello Stato,
eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13,
comma 4, ad eccezione dello
straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta
di asilo, per protezione
sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso
di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare
straniero di cittadino
dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro
permesso di soggiorno che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica.
(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 25, della Legge 15 luglio
2009, n. 94.
Art. 5. Permesso di soggiorno (5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi
dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno rilasciati, e in
corso di validità (1), a norma del presente testo unico o che siano
in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità
di uno Stato appartenente
all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le
modalità previste nel
regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto
giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed
rilasciato per le attività previste
dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di
attuazione può provvedere
speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia,
di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle
funzioni di ministro di culto nonché
ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi
e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
(2)
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposta al versamento
di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un
massimo di 200 euro con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, che
stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di
attuazione della disposizione
di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento
del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria,
per motivi umanitari. (13)
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di
lavoro (3) è quella prevista
dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico
o in attuazione degli accordi e
delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può
comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
[b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per
lavoro stagionale nei settori
che richiedono tale estensione;] (4)
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per
studio o per formazione
debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi
pluriennali;
[d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro
subordinato a tempo indeterminato
e per ricongiungimenti familiari;] (4)e) superiore alle necessità
specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal
presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro é rilasciato a
seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La
durata del relativo permesso di
soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e
comunque non può
superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un
anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due
anni. (6)
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per
prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un
permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la
durata temporale annuale di cui
ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di
ingresso é rilasciato ogni anno. Il permesso é revocato
immediatamente nel caso in cui lo
straniero violi le disposizioni del presente testo unico. (6)
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso
di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza
dei requisiti previsti
dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno
non può avere validità
superiore ad un periodo di due anni. (6)
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso
per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4,
ovvero il visto di ingresso per
lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà
comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL (7)
per l'inserimento nell'archivio
previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione.
Uguale comunicazione é data al Ministero dell'interno per i visti di
ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta
giorni dal ricevimento della
documentazione. (6)
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, la durata del
permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni. (6)
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno é richiesto dallo straniero
al questore della provincia in
cui dimora, almeno [novanta] sessanta giorni prima della scadenza,
[nei casi di cui al comma
3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla
lettera b) del medesimo comma 3-
bis, e trenta giorni nei restanti casi,] ed è sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo
unico. (14) Fatti salvi i diversi
termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione, il permesso di
soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella
stabilita con rilascio iniziale. (7)
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici. (8)
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il
permesso di soggiorno é stato
rilasciato, esso é revocato, quando mancano o vengono a mancare i
requisiti richiesti per
l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 22,
comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto
del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del
familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettività dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con
il suo Paese d'origine, nonché,
per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della
durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio nazionale. (9)
5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato
o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai
fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi familiari,
si tiene conto anche di eventuali condanne [per i reati previsti
dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale] per i reati previsti
dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo
12, commi 1 e 3. (10) (15)
5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si
accerti la violazione del divieto
di cui all'art. 29, comma 1-ter. (16)
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresì adottati sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,
quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello
Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è
rilasciato dal questore secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione. (17)
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dall'autorità di
uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno
in Italia sono tenuti a
dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei
termini di cui al comma 2. Agli
stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di
soggiorno. Ai contravventori si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200
mila a lire 600 mila.
Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni
dall'ingresso nel territorio dello Stato
può essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 sono rilasciati mediante
utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai
modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio,
del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la
carta di soggiorno rilasciati in
conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali
previsti, per la carta di identità e
gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico
delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (11)
8-bis. Chiunque contraffa o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno,
un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffa
o altera documenti al fine
di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso,
di un permesso di soggiorno, di
un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, oppure
utilizza uno di tali documenti
contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei
anni. Se la falsità concerne un
atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la
reclusione è da tre a dieci anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
(12) (17)
9. Il permesso di soggiorno é rilasciato, rinnovato o convertito
entro venti giorni dalla data in
cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di
soggiorno richiesto ovvero, in
mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in
applicazione del presente testo
unico.
9 bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di
soggiorno, anche ove non venga
rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero può
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
temporaneamente l'attività
lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica
sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al
rinnovo del permesso di soggiorno.
L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti
condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro sia stata
effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del
contratto di soggiorno, secondo le
modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di
rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del
precedente comma 4, e
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31
agosto 1999 n. 394, o entro
sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta
attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
(18)
(1) Le parole ", e in corso di validità" sono state inserite
dall'art. 5, comma 1, lett. a), della Legge 30
luglio 2002, n. 189.
(2) Periodo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(3) Le parole "non rilasciato per motivi di lavoro" sono state
inserite dall'art. 5, comma 1, lett. c), della legge 30 luglio
2002, n. 189. (3) Comma inserito dal D. lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
(4) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 1, lett. d), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(5) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3,
quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme
fanno riferimento alla "carta di soggiorno", il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, di cui all'art. 9 del d.lgs. 286/98.
(6) Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, lett. e), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(7) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. f), della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
(8) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. g), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(9) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma1, lett. b), n. 1) del d.lgs.
8 gennaio 2007, n. 5.
(10) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), del
d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
(11) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. 27 luglio
2005, n. 144, convertito con modificazioni nella
legge 31 luglio 2005, n. 155.
(12) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. i), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(13) Comma inserito dall'art. 1, comma 22, lettera b) della Legge 15
luglio 2009, n. 94.
(14) Periodo così sostituito dall'art. 1, comma 22, lettera c) della
Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(15) Periodo così sostituito dall'art. 1, comma 22, lettera d) della
Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(16) Periodo così sostituito dall'art. 1, comma 22, lettera e) della
Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(17) Le parole "oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o
alterati" sono state inserite dall'art. 1, comma 22,
lettera f) della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(18) Periodo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. 23
giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella
legge 2 agosto 2011, n. 129.
(19) Comma inserito dall'art. 40, comma 3, del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201
Art. 5-bis. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato (1)
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un
datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di
lavoro, cittadino di uno Stato
non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di
un alloggio per il lavoratore
che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese
di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non
contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro é sottoscritto in base a
quanto previsto dall'articolo 22
presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella
quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione.
(1) Articolo inserito dall'art. 6 della legge 30 luglio 2002, n.
189.
Art. 6. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno (3)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e
familiari per essere utilizzato anche per le altre attività
consentite. Quello rilasciato per motivi
di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della
sua scadenza, e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26
(3), in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione. 2. Fatta eccezione
per i provvedimenti
riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo [e
per quelli inerenti agli atti di
stato civile o all'accesso a pubblici servizi], per quelli inerenti
all'accesso alle prestazioni
sanitarie di cui all'art. 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
scolastiche obbligatorie i
documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8,
devono essere esibiti agli uffici
della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. (4)
3. [Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, non esibisce, senza
giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la
carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda fino a lire ottocentomila.]
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non ottempera, senza
giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di
altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento
attestante la regolare
presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad
un anno e con l'ammenda fino
ad euro 2.000. (5)
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello
straniero, questi è sottoposto
a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. (2) 5. Per le verifiche
previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione,
l'autorità
di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede
agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra
fonte legittima, sufficiente al
sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio
dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può
vietare agli stranieri il soggiorno
in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto è
comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di
pubblica sicurezza o col mezzo di
pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto,
possono essere allontanati per
mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono
effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le
modalità previste dal
regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si
considera abitualmente
anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un
centro di accoglienza.
Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione
alla questura territorialmente
competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano
nel territorio dello Stato
devono comunicare al questore competente per territorio, entro i
quindici giorni successivi, le
eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri é rilasciato su
modello conforme al tipo
approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido
per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi
internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente
articolo è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente.
(1) Le parole "e previa stipula del contratto" fino a "previsti
dall'articolo 26" sono state inserite dall'art. 7, comma 1,
lett. a) della legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Le originarie parole "può essere sottoposto a rilievio
segnaletici" sono state sostituite dalle attuali "è sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici e segnaletici" dall'art. 7, comma 1,
lett. b) della legge 30 luglio 2002, n. 189.
(3) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3,
quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme
fanno riferimento alla "carta di soggiorno", il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, di cui all'art. 9 del d.lgs. 286/98.
(4) Le parole "per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni
sanitarie di cui all'art. 35 e per quelli attinenti alle
prestazioni scolastiche obbligatorie" sono state inserite dall'art.
1, comma 22, lettera g) della Legge 15 luglio 2009, n.
94.
(5) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 22, lettera h) della
Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se
parente o affine, [o lo assume per qualsiasi causa alle proprie
dipendenze] (2) ovvero cede allo
stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o
urbani, posti nel territorio dello
Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto
ore, all'autorità locale di
pubblica sicurezza .
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del
denunciante, quelle dello straniero o
apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano,
l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è
alloggiata, ospita o presta servizio
ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. (1)
(1) Comma inserito dall'art. 8 della Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Le parole fra parentesi sono state soppresse dall'art. 4 bis,
comma 6 bis, del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181,
sostituito dall'art. 1, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
Art. 8. Disposizioni particolari
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti
del sacro collegio e del
corpo diplomatico e consolare.
Art. 9. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(1)
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso
di soggiorno in corso di
validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno
sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un
reddito sufficiente secondo i parametri
indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio
idoneo che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che
sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati
dall'Azienda unità sanitaria locale
competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del
permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui
all'articolo 29, comma 1. (2) (3) 2. Il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo é a tempo indeterminato ed é
rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo é subordinato
al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza
della lingua italiana, le cui
modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (4)
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri
che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi
umanitari ovvero hanno chiesto
il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento
dello status di rifugiato e sono
ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata
previsto dal presente testo unico e
dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di
Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni
consolari, dalla convenzione
del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del
1975 sulla rappresentanza
degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali
di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non
può essere rilasciato agli
stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosità si
tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle
categorie indicate nell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo
13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali
condanne anche non definitive,
per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale, nonché, limitatamente ai
delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini
dell'adozione di un
provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di
cui al presente comma il
questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel
territorio nazionale e
dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si
computano i periodi di soggiorno per
i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non
interrompono la durata del periodo di
cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo
quando sono inferiori a sei
mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel
quinquennio, salvo che detta
interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi
militari, da gravi e
documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati
motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio,
di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di
dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo
da parte di altro Stato
membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di
quest'ultimo, e comunque in
caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore
a sei anni.
8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno
ai sensi delle lettere d) ed e)
del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al
presente articolo. In tal caso, il
periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo
periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è
rilasciato un permesso di
soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo,
l'espulsione può essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate
all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via
cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19
marzo 1990, n. 55.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al
comma 10, si tiene conto
anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul
territorio nazionale, delle
conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari,
dell'esistenza di legami familiari
e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli
con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello
Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo può:
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
circolare liberamente sul
territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa
subordinata o autonoma salvo
quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo
straniero. Per lo svolgimento
di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del
contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza
sociale, di quelle relative ad
erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle
relative all'accesso a beni e
servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla
procedura per l'ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia
dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio
nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti
previsti dalla vigente
normativa.
13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello
straniero espulso da altro Stato
membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo
periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per
l'ordine pubblico e la sicurezza
dello Stato.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.
lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.
(2) La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 306, del 30 luglio
2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma in combinato disposto con l'art. 80, comma 19, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in
cui esclude che l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1
della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere
attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non
risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti
per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
(3) La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 11 del 14 gennaio
2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 nella parte in cui escludono che la pensione di
inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n.
118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa
essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché
essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già
stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del
d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo.
(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 22, lettera i) della Legge 15
luglio 2009, n. 94.
Art. 9-bis (1) Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE
per soggiornanti
di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro
1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di
validità, può chiedere di
soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre
mesi, al fine di:
a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore
subordinato o autonomo, ai sensi
degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui
all'articolo 26 sono rilasciate dallo
Sportello unico per l'immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai
sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere
in possesso di mezzi di
sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio
dell'importo minimo previsto dalla
legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di
una assicurazione sanitaria
per il periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 é rilasciato un permesso di
soggiorno secondo le modalità
previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo
periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato
dallo Stato membro di
provenienza, é rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di
famiglia, ai sensi dell'articolo
30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in
qualità di familiari del
soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere
in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 29, comma 3. 4. Per soggiorni inferiori a tre
mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5,
comma 7, con esclusione del quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 é consentito l'ingresso nel
territorio nazionale in
esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero per la procedura
di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 é rifiutato e, se
rilasciato, é revocato, agli
stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosità si
tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle
categorie indicate nell'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo
13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali
condanne, anche non definitive,
per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale, nonché, limitatamente ai
delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.
Nell'adottare il provvedimento si
tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno
sul territorio nazionale, delle
conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari,
dell'esistenza di legami familiari
e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli
con il Paese di origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 é adottato il
provvedimento di espulsione ai
sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento e'
effettuato verso lo Stato
membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di
soggiorno. Nel caso sussistano i
presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi
dell'articolo 13, comma 1,
e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione é
adottata sentito lo Stato
membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento
e' effettuato fuori dal
territorio dell'Unione europea.
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 9, é rilasciato,
entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo
periodo. Dell'avvenuto rilascio é informato lo Stato membro che ha
rilasciato il precedente
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 8
gennaio 2007, n. 3.
Capo II
Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
Art. 10 Respingimento.
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai valichi di frontiera senza
avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso
nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera é altresì
disposto dal questore nei
confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli
di frontiera, sono fermati
all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati
temporaneamente ammessi nel territorio
per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei
documenti di cui all'articolo
4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente
articolo, é tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza,
o in quello che ha
rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello
straniero. Tale disposizione
si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in
transito, qualora il vettore che
avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorità dello
Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano
rinviato nello Stato. (1)
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4,
commi 3 e 6, non si applicano nei
casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo
politico, il riconoscimento dello
status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorità di pubblica sicurezza.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs.
7 aprile 2003, n. 87.
Art. 10-bis. (1) Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
Stato
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che
fa ingresso ovvero si trattiene
nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico nonché di
quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, é
punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al
presente comma non si applica l'articolo 162 del codice
penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero
destinatario del
provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
ovvero allo straniero
identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in
uscita dal territorio nazionale. (2)
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui agli
articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero
denunciato ai sensi del comma 1 non é
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma
3, da parte dell'autorità
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il
questore comunica l'avvenuta
esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui
all'articolo 10, comma 2, all'autorità
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione
o del respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. Se lo straniero rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si
applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione
internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso.
Acquisita la comunicazione
del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle
ipotesi di cui all'articolo 5,
comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di
non luogo a procedere.
(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 16, lettera a) della Legge
15 luglio 2009, n. 94. La stessa legge, sempre all'art.
1, commi 30, 31 e 32, ha stabilito che agli oneri recati dal comma
16, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in
euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dal comma 22, lettera
l), valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009,
in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno
2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno
2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per
l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011
destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di
identificazione ed espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per
l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere
dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente
utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti
di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per
l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed
euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,
come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio di tali oneri, anche ai fini dell'adozione di
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della citata legge n.
468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
(2) Le parole da "ovvero" a "nazionale" sono state inserite
dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 23 giugno 2011, n.
89, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2011, n. 129.
Art. 11. Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera.
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli
interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle
procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza,
nell'ambito delle compatibilità
con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli
accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il
Comitato nazionale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento
unificato dei controlli sulla
frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altresì apposite misure
di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di
controlli sull'immigrazione e
le autorità europee competenti in materia di controlli
sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di
Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
(1) 2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti è
data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
3. Nell'àmbito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle
province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle
regioni interessate alla frontiera
marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e
della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle
altre province interessate,
sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera,
nonché le autorità marittime e
militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non
inferiore a quello provinciale,
eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle
direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti,
d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia dei provvedimenti
previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione
a fini di contrasto
dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di
collaborazione possono prevedere la
cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di
beni mobili ed apparecchiature
specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità
funzionali e finanziarie definite dal
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi
accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente. (3)
5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno
predispone uno o più programmi
pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli
impianti e mezzi tecnici e logistici
necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature in sostituzione di
quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza
e altri servizi accessori. Se si
tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre
amministrazioni, i programmi sono
adottati di concerto con il Ministro competente. (3)
5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di
sostegno alle politiche preventive
di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata
provenienza, contribuisce, per
gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi
interessati, di strutture, utili ai
fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria
verso il territorio italiano. (2)
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di
accoglienza al fine di fornire informazioni
e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di
asilo o fare ingresso in Italia
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono
messi a disposizione, ove
possibile, all'interno della zona di transito. (3)
(1) Comma inserito dall'art. 10 della legge 30 luglio 2002, n. 189
(2) Comma inserito dall'art. 1bis del D.L. 14 settembre 2004, n.
241, convertito con modificazioni nella Legge 12
novembre 2004, n. 271.
(3) Gli originari commi 4 e 5 sono stati così sostituiti dagli
attuali commi 4, 5 e 6 dall'art. 1 del D.lgs. 19 ottobre 1998,
n. 380.
Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
1. [Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in
violazione delle disposizioni del
presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel
territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona
non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito
con la reclusione da uno a
cinque anni (1) e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.
(2)] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in
violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri
nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a
procurarne illegalmente l'ingresso nel
territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona
non è cittadina o non ha titolo
di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona. (19)
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice
penale, non costituiscono reato le
attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. [(4) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche
indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel
territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, è
punito con la reclusione da quattro a quindici anni (3) e con la
multa di 15.000 euro per ogni
persona. [La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da
tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti
o alterati o comunque illegalmente ottenuti.] (5)] Salvo che il
fatto costituisca più grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico,
promuove, dirige, organizza,
finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti
diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del
quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, é punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona nel caso in
cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o più
persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita
o per la sua incolumità per
procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o
degradante per
procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o
utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati
o comunque illegalmente
ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti. (19)
3-bis. [(6) Le pene di cui ai commi 1 e 3 (7) sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o più
persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è
stata esposta a pericolo per la
sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é
stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante. (8)
c-bis) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro
o utilizzando servizi
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati
o comunque illegalmente
ottenuti. (8) (9)] Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o più delle ipotesi
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena
ivi prevista è aumentata.
(19)
3-ter. [Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare persone da destinare alla
prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano l'ingresso di minori da
impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento,
la pena detentiva é aumentata
da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni
persona. (8) (10)] La pena
detentiva é aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di
25.000 euro per ogni
persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla
prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in
attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (19)
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114 del codice
penale (17), concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni
di pena si operano sulla
quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti. (8)
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla metà nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività
delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia
o l'autorità giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei
fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei
delitti. (8)
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26
luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice
penale» sono inserite le
seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del
testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286». (8)
[3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal
comma 3, si applicano le
disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e
successive modificazioni.
L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione
centrale dell'immigrazione e
della polizia delle frontiere.] (11)4. [Nei casi previsti dai commi
1 e 3 é obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la
confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati,
anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede
comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. (12)]
Nei casi previsti dai commi 1 e
3 è obbligatorio l'arresto in flagranza. (19)
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai
reati previsti dal comma 3, é
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari. (20)
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la
confisca del mezzo di trasporto
utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle
parti. (20)
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto non costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalità dello straniero
o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di
questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, é punito con
la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493.
Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero
riguarda la permanenza
di cinque o più persone, la pena é aumentata da un terzo alla metà.
(13)
5-bis. [Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a
titolo oneroso, al fine di trarre
ingiusto profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di
soggiorno in un immobile di cui
abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione,
é punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni] Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al
fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in
locazione, un immobile ad uno
straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della
stipula o del rinnovo del
contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni. (21) La condanna con
provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se é stata
concessa la sospensione
condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo
che appartenga a persona
estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle
attività di prevenzione e
repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. (14)
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi
che lo straniero trasportato sia
in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, nonché a riferire
all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo
dei rispettivi mezzi di trasporto
di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche
di un solo degli obblighi di cui
al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 3.500 a euro 5.500 (18) per ciascuno degli stranieri
trasportati. Nei casi più gravi è
disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della
licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana
inerenti all'attività professionale
svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine,
disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma
3, gli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e
delle cose trasportate, ancorché
soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostanze di
luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere
utilizzati per uno dei reati
previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle
ispezioni è redatto processo verbale
in appositi moduli, che é trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il
quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive
quarantotto ore. Nelle
medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altresì procedere a perquisizioni,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3
e 4 del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate
alla prevenzione e repressione
dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorità giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne
facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad
altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di
trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano,
in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto
sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,
comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. (15)
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri
o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità
giudiziaria procedente. (15)
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi
del comma 8-ter sono
altresì fissate le modalità di esecuzione. (15)
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono,
a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che
ne abbiano avuto l'uso ai
sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di
trasporto non assegnati, o
trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati. Ai
fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il
comma 5 dell'articolo 301-bis del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni. (15)
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati previsti dal presente
articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e
repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno,
rubrica «Sicurezza pubblica».
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona
contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel
trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad
ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico
di migranti, sequestrarla
conducendo la stessa in un porto dello Stato. (16)
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di
difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle
attività di cui al comma 9-bis.
(16)
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati
al di fuori delle acque
territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare,
anche da parte delle navi in
servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o
anche quella di altro Stato,
ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza. (16)
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina
militare nonché quelle di
raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio
di polizia sono definite con
decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti. (16)
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili,
anche per i controlli concernenti il traffico aereo. (16)
(1) Le parole "fino a tre anni" sono state così sostituite dalle
attuali "da uno a cinque anni" dall'art. 1 ter. comma 1,
lett. a), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con
modificazioni nella Legge 12 novembre 2004, n. 271.
(2) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. b), della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
(3) Le parole "da quattro a dodici anni" sono state così sostituite
dalle attuali "da quattro a quindici anni" dall'art. 1
ter. Comma 1, lett. a), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241,
convertito con modificazioni nella Legge 12 novembre
2004, n. 271.
(4) Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. b), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(5) Periodo soppresso dall'art. 1 ter. comma 1, lett. a), del D.L.
14 settembre 2004, n. 241, convertito con
modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
(6) Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. c), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(7) Le parole "al comma 3" sono state così sostituite dalle attuali
"ai commi 1 e 3" dall'art. 1 ter. Comma 1, lett. c),
del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni
nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
(8) Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. c), della legge 30
luglio 2002, n. 189. (9) Lettera aggiunta dall'art. 1 ter. Comma 1,
lett. c), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con
modificazioni
nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
(10) Le parole da "si applica la pena..." sino a "...25.000 euro per
ogni persona" sono state così sostituite dalle attuali
"la pena detentiva..." sino a "...25.000 euro per ogni persona"
dall'art. 1 ter. comma 1, lett. d), del D.L. 14 settembre
2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre
2004, n. 271.
(11) Comma inserito dall'art. 1 ter. comma 1, lett. e), del D.L. 14
settembre 2004, n. 241, convertito con
modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271 e poi abrogato
dalla legge 16 marzo 2006, n. 146.
(12) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 13
aprile 1999, n. 113.
(13) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 5,
comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92,
convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125.
(14) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008,
n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24
luglio 2008, n. 125.
(15) L'originario comma 8 bis è stato così sostituito dagli attuali
commi da 8 bis a 8 quinquies dall'art. 1 del D.L. 4
aprile 2002, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 7
giugno 2002, n. 106.
(16) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. d), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(17) Le originarie parole "diverse da quelle previste dall'art. 98"
sono state così sostituite dalle attuali "diverse da
quelle previste dagli articoli 98 e 114" dall'art. 5, comma 2, della
legge 14 febbraio 2003, n. 34.
(18) Le parole "da lire un milione a lire cinque milioni" sono state
così sostituite dalle attuali "da euro 3.500 a euro
5.500" dall'art. 1, comma 1, lett. B) del d.lgs. 7 aprile 2003, n.
87.
(19) Comma così modificato dall'art. 1, comma 26, della Legge 15
luglio 2009, n. 94.
(20) Comma introdotto dall'art. 1, comma 26, lettera f) della Legge
15 luglio 2009, n. 94.
(21) Periodo sostituito dall'art. 1, comma 14 della Legge 15 luglio
2009, n. 94.
Art. 13. Espulsione amministrativa.
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'interno può disporre
l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio
dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli
affari esteri.
2. L'espulsione é disposta dal prefetto, caso per caso quando lo
straniero: (22)
a) é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non è stato
respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si é trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della
comunicazione di cui all'articolo 27,
comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso
di soggiorno é stato
revocato o annullato o rifiutato, ovvero é scaduto da più di
sessanta giorni e non é stato
chiesto il rinnovo, ovvero se lo straniero si é trattenuto sul
territorio della Stato in violazione
dell'art.1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; (1) (23)
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, come sostituto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988,
n. 327, o nell'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13
della legge 13
settembre 1982, n. 646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del
comma 2, lettere a) e b), nei
confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del
familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della
effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del
suo soggiorno nel territorio
nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese d'origine.
(2)
2-ter. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente
qualora il provvedimento sia già
stato adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita
dal territorio nazionale durante
i controlli di polizia alle frontiere esterne. (24)
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche
se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato.
Quando lo straniero é
sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia
cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta
all'autorità giudiziaria, che può
negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali
valutate in relazione
all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in
procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona
offesa. In tal caso l'esecuzione del
provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle
esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede
all'espulsione con le modalità
di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorità giudiziaria non provveda
entro sette giorni (3) dalla data di ricevimento della richiesta. In
attesa della decisione sulla
richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di
identificazione ed espulsione (4), ai sensi dell'articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della
convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura
penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il
nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. (5)
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la
misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi
confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della
misura, decide sul rilascio del
nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento é
immediatamente comunicato al
questore. (5)
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova
dell'avvenuta espulsione, se non é ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre
disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si
applicano le disposizioni di
cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. (5)
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del
termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di
prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei
suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era
stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
quest'ultima é ripristinata a
norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. (5)
[3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso
qualora si proceda per uno o più
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, nonché
dall'articolo 12 del presente testo unico.] (6)
4. L'espulsione ée eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della
forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lett. c), del presente
articolo, ovvero dell'art.3, comma 1,
del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio
2005, n. 155; (7)
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4 bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno ée stata respinta in
quanto manifestamente
infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia
osservato il termine concesso
per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui
al comma 5.2 e di cui
all'art.14, comma 1 bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi
in cui sia stata disposta
l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza
di una sanzione penale;
g) nelle ipotesi di cui al comma 5.1. (25)
4bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lett. b),
qualora ricorra almeno una
delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per
caso, il pericolo che lo
straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del
provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento
equipollente, in corso di validità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la
disponibilità di un alloggio ove
possa agevolmente essere rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie
generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla
competente autorità, in
applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2. (26)
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione,
qualora non ricorrano le
condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al
comma 4, può chiedere al
prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di
un periodo per la partenza
volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo
14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso
provvedimento di espulsione, intima lo
straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro
un termine compreso tra 7 e
30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un
periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali
la durata del soggiorno nel
territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la
scuola ovvero di altri legami
familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui
all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto
rimpatrio dello straniero,avvisa l'autorità giudiziaria competente
per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del
presente comma non si
applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento
di respingimento, di cui
all'articolo 10. (8) (26)
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a
dare adeguata informazione
allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la
partenza volontaria, mediante schede
informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine,
l'espulsione è eseguita ai
sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il
questore chiede allo
straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche
sufficienti derivanti da fonti lecite,
per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e
tre mensilità
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più
delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso
di validità, da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove
possa essere agevolmente
rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento
motivato, che ha effetto
dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3,
commi 3 e 4 del regolamento,
recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare
personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento é
comunicato entro 48 ore
dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il
giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48
ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o
revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure é punito con
la multa da 3.000 a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello
straniero, non è richiesto il rilascio del
nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria
competente all'accertamento del
reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma
4, anche mediante le
modalità previste all'articolo 14. (28)
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro
quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace
territorialmente competente il
provvedimento con il quale é disposto l'accompagnamento alla
frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale é sospesa fino alla
decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in
camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato é anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice
tiene l'udienza. Lo straniero é
ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo
straniero é altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto
di un difensore, é assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonché, ove
necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il
provvedimento può stare in giudizio
personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l'osservanza
dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo e sentito l'interessato, se
comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida,
lo straniero espulso é
trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di
cui all'articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui é stato adottato
il provvedimento di
allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili. Quando la convalida
é concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la
convalida non é concessa ovvero non é osservato il termine per la
decisione, il provvedimento
del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida é
proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione
dell'allontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice
di pace deve provvedere alla
convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento
alla cancelleria. (29) 5-ter. Al fine di assicurare la tempestività
del procedimento di convalida dei provvedimenti di
cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la
disponibilità di un locale idoneo. (9)
[6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare
il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il
viaggio e per la presentazione
dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta
ai sensi del comma 2, lettera
b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma
1, qualora il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento
sociale, familiare e lavorativo
dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del
provvedimento.] (10)
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 14, nonché ogni
altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato
unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una
traduzione in una lingua da
lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese,
inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso
all'autorità giudiziaria
ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall'articolo 18 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (13)
[9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento
impugnato, è presentato al pretore
del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.
Nei casi di espulsione con
accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui
al comma l dell'articolo
14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura.
Il pretore accoglie o rigetta
il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso,
entro dieci giorni dalla
data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile.] (14)
[10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto
anche personalmente. Nel caso
di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere
presentato anche per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello
Stato di destinazione, entro
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi,
il ricorso può essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei
funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne
l'autenticità e ne curano l'inoltro
all'autorità giudiziaria. Lo straniero, qualora sia sprovvisto di un
difensore, é assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, nonché,
ove necessario, da un interprete.] (10)
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela
giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo é disciplinata dal codice del processo
amministrativo. (10 bis)
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero
espulso è rinviato allo Stato di
appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non
può rientrare nel territorio
dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione
lo straniero é punito con la reclusione da uno a quattro anni (15)
ed é nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al
primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero già
espulso ai sensi dell'articolo 13,
comma 2, lettere a) e b), per il quale é stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi
dell'articolo 29. (16) (17) (30)
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso é
punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,
già denunciato per il reato di
cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale, si applica la pena
della reclusione da uno a cinque anni. (17) (18) (19)
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis é obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto
anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo. (17) (20)
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore
a tre anni e non superiore
a cinque anni, la cui durata é determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il
singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e
2, lettera c), del presente
articolo, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
può essere previsto un
termine superiore a cinque anni, la cui durata é determinata tenendo
conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i
provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il
divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine
assegnato e può essere
revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la
prova di avere lasciato il
territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5. (21) (31)
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo
straniero che dimostri sulla base di
elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può
adottare la misura di cui
all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato
in lire 4 miliardi per l'anno
1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D.L.
15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni
nella legge 6 aprile 2007, n. 46.
(2) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs 8
gennaio 2007, n. 5.
(3) La parola "quindici" è stata così sostituita dalla parola
"sette" dall'art. 5, comma 1 bis, del D.L. 23 maggio 2008, n.
92, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125.
(4) Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito
con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125,
ogni riferimento ai centri di permanenza viene sostituito con il
riferimento ai centri di identificazione ed espulsione.
(5) Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett.b), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(6) Comma inserito dall'art. 12, comma 1, lett.b), della legge 30
luglio 2002, n. 189 e poi abrogato dall'art. 3, comma
7, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni
nella legge 31 luglio 2005, n. 155.
(7) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lett.c), della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
(8) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lett.d), della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
(10) Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lett.f), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(10 bis) Comma sostituito dal comma 7, dell'art. 3, dell'allegato nr.
4 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
(11) Le parole "tribunale in composizione monocratica" sono state
così sostituite dalle attuali "giudice di pace" dall'art.
1, comma 2, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con
modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
(12) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lett.e), della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
(13) Comma così sostituito dall'art.34, comma 19, lett. b), del
d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
(14) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 13
aprile 1999, n. 113, e poi abrogato dall'art. 12, comma
1, lett.f), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
(15) Le parole "con l'arresto da sei mesi ad un anno" sono state
sostituite dalle attuali "con la reclusione da uno a
quattro anni" dall'art. 1, comma 2 ter, lett. a), del D.L. 14
settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella
legge 12 novembre 2004, n. 271.
(16) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. 8
gennaio 2007, n. 5.
(17) L'originario comma 13 è stato sostituito dagli attuali commi
13, 13 bis, 13 ter, ai sensi dell'art. 12, comma 1,
lett.g), della legge 30 luglio 2002, n. 189.
(18) Il secondo periodo di questo comma è stato così sostituito
dall'art. 1, comma 2 ter, lett. b), del D.L. 14 settembre
2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre
2004, n. 271.
(19) La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 2005, n. 466
ha dichiarato l'illegittimità di questo periodo nella
formulazione risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 12
dellla legge 30 luglio 2002, n. 189.
(20) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2 ter,
lett. c), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241,
convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
(21) Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, lett.h), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(22) Le parole ", caso per caso," sono state inserite dall'art.3,
comma 1, lett. c), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89,
convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
(23) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.L:
23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni
dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
(24) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.L. 23
giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla
legge 2 agosto 2011, n. 129.
(25) Comma così sostituito dall'art.3, comma 1, lett. c), del D.L.
23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni
dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
(26) Comma inserito dall'art.3, comma 1, lett. c), del D.L. 23
giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla
legge 2 agosto 2011, n. 129.
(27) Comma così sostituito dall'art.3, comma 1, lett. c), del D.L.
23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni
dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
(28) I commi 5.1 e 5.2 sono stati inseriti dall'art.3, comma 1,
lett. c), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con
modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
(29) Comma così sostituito dall'art.34, comma 19, lett. a), del
d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
(30) Comma così modificato dall'art.3, comma 1, lett. c), del D.L.
23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni
dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
(31) Comma così sostituito dall'art.3, comma 1, lett. c), del D.L.
23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni
dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
Art. 13-bis. (1) Partecipazione dell'amministrazione nei
procedimenti in camera di
consiglio.
1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto,
il giudice di pace fissa
l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al
ricorso. Il ricorso presentato fuori
dei termini é inammissibile. Il ricorso con in calce il
provvedimento del giudice é notificato, a
cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.
(2) 2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare
in giudizio personalmente o
avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà
può essere esercitata nel
procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta. 4. La decisione
non é reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.
(1) Articolo inserito dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
(2) Le parole "tribunale in composizione monocratica" sono state
così sostituite dalle attuali "giudice di pace" dall'art.
1, comma 2, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con
modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
Art. 14. Esecuzione dell'espulsione.
1. Quando non é possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento
alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie
che ostacolano la preparazione
del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore
dispone che lo straniero sia
trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di
identificazione ed espulsione
più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre
a quelle indicate all'articolo
13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di
prestare soccorso allo straniero o
di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità
o nazionalità ovvero di
acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo
di trasporto idoneo. (1) (9)
1-bis. Nei casi in cui lo straniero é in possesso di passaporto o
altro documento equipollente in
corso di validità e l'espulsione non é stata disposta ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre
una o più delle seguenti
misure:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso
di validità, da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove
possa essere agevolmente
rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento
motivato, che ha effetto
dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3,
commi 3 e 4 del regolamento,
recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare
personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è
comunicato entro 48 ore
dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il
giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48
ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o
revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con
la multa da 3.000 a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello
straniero non è richiesto il rilascio del
nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità
giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla
frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il
questore provvede ai sensi dei
commi 1 o 5-bis del presente articolo. (10)
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da
assicurare la necessaria assistenza
ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, è
assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche
telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli atti al giudice di pace (6)
territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto
ore dall'adozione del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con
la partecipazione necessaria
di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato é anch'esso
tempestivamente
informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si
applicano in quanto
compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dell'articolo 13. Il
giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 13 e dal
presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di identificazione ed espulsione
(1) di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida
del decreto di accompagnamento alla frontiera,
nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione. (2)
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni.
Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero
l'acquisizione di documenti per il
viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del
questore, può prorogare il termine di
ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore
esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.
Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al
comma 1, il questore può
chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un
periodo ulteriore di sessanta
giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo,
il questore può chiedere al
giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo
complessivo di
trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora
non sia stato possibile
procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni
ragionevole sforzo, a causa
della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese
terzo interessato o di ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il
questore può chiedere al
giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per
periodi non superiori a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici
mesi.
Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il
respingimento anche prima della
scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo
al giudice di pace.»;
(3). [Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al
rimpatrio del cittadino del
Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi
terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento per un periodo
ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di
cui al periodo precedente, il
questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta
giorni. Il periodo massimo
complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta
giorni. Il questore, in
ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima
della scadenza del
termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di
pace]. Trascorso tale
termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino
del Paese terzo interessato
o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai
Paesi terzi, il questore può
chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un
periodo ulteriore di sessanta
giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in
quanto, nonostante che sia stato
compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al
periodo precedente, il
questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta
giorni. Il periodo massimo
complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta
giorni. Il questore, in
ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima
della scadenza del termine
prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.
(7)
[5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero
presso un centro di identificazione
ed espulsione (1), ovvero siano trascorsi i termini di permanenza
senza aver eseguito
l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero
di lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con
provvedimento scritto, recante
l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione. (4)
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in
violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma
5-bis, é punito con la
reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione é stata disposta
per ingresso illegale sul
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
e c), ovvero per non aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza
di cause di forza maggiore,
ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica
la pena dell'arresto da sei
mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso
di soggiorno é scaduto da
più di sessanta giorni e non ne é stato richiesto il rinnovo. In
ogni caso si procede all'adozione
di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della
forza pubblica. (4)
5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo
periodo, che viene trovato,
in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio
dello Stato é punito con la
reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero
espulso ai sensi del comma
5-ter, secondo periodo, la pena é la reclusione da uno a quattro
anni. (4)
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si
procede con rito direttissimo. Al
fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone
i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi
5-ter, primo periodo, e 5-quater é obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto. (5)]
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello
straniero e di adottare le misure
necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di
espulsione o di respingimento, il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di sette giorni,
qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di
identificazione ed espulsione, ovvero
la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio
nazionale. L'ordine é dato con provvedimento scritto, recante
l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore
può essere accompagnato
dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per
raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo
Paese in Italia, anche se
onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero,
quando ciò non sia
possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di
viaggio. (11)
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis é punita,
salvo che sussista il giustificato
motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di
respingimento o espulsione disposta
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai
programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia
sottratto.
Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata
disposta in base all'articolo
13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo
13, commi 4 e 5, salvo che lo
straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di
allontanamento adottato dal questore
ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia
possibile procedere
all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1 e 5-bis del
presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui
all'articolo 13, comma 3.
(12)
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma
5-ter, terzo periodo, é punita,
salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si
applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. (13)
[Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al
comma 5-ter e di un nuovo
ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a
permanere illegalmente nel
territorio dello Stato, é punito con la reclusione da uno a cinque
anni. Si applicano, in ogni
caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
(7bis)]
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero
destinatario dell'ordine del
questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna
all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la
cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in
particolare attraverso l'esibizione
d'idonea documentazione. (14)
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli
5-ter e 5-quater si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del
decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274 (8)
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero
denunciato ai sensi dei commi 5-
ter e 5-quater, non é richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte
dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo
reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria
competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di
non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo
345 del codice di procedura
penale. (15)
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 é
proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della
misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinché lo
straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede nel
caso la misura sia violata, a
ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo
provvedimento di trattenimento. Il
periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento é
computato nel termine massimo
per il trattenimento indicato dal comma 5. (16) 8. Ai fini
dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate
convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali
che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme in materia di
giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di
quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni
con altre amministrazioni
dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari
di aree, strutture e altre
installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti
in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto
con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno
promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
(1) Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito
con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125,
ogni riferimento ai centri di permanenza viene sostituito con il
riferimento ai centri di identificazione ed espulsione.
(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 5, del D.L. 14
settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella
legge 12 novembre 2004, n. 271.
(3) Comma così sostituito dall'art.3, comma 1, lett. d), del D.L. 23
giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni
dalla legge 2 agosto 2011, n. 129. L'ulteriore prolungamento fino a
180 giorni complessivi della durata massima del
trattenimento dei centri di identificazione ed espulsione, che era
stato previsto dall'art. 5 Decreto legge 23 febbraio
2009, n. 11, è stato abrogato dalla Legge di conversione 23 aprile
2009, n. 38, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 24 aprile 2009.
(4) Comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. b), della legge 30
luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma
5 bis, del D.L. 14 settembre 2004,n. 241, convertito con
modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
(5) Comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. d), della legge 30
luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma
5 bis, del D.L. 14 settembre 2004,n. 241, convertito con
modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
(6) Le parole "tribunale in composizione monocratica" sono state
così sostituite dalle attuali "giudice di pace" dall'art.
1, comma 2, del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con
modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
(7) Gli ultimi quattro periodi sono stati inseriti dall'art. 1,
comma 22, lettera l) della Legge 15 luglio 2009, n. 94. In
base a quanto stabilito all'art. 1, comma 23 della citata legge,
tali disposizioni si applicano ai cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri
di identificazione e espulsione alla data di entrata in
vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94.
(7bis) La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 2010, n.
359 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 14, comma 5-quater: si tratta di una sentenza "additiva"
che ha aggiunto le parole "senza giustificato motivo";
in ogni caso va ricordato l'intervento della Corte di Giustizia CEE
con cui sono stati resi inapplicabili tanto il comma 5-
ter, quanto il comma 5-quater del presente articolo.
(8) Comma così sostituito dall'art.3, comma 1, lett. d), del D.L. 23
giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni
dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
(9) Comma così sostituito dall'art.3, comma 1, lett. d), del D.L. 23
giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni
dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
(10) Comma inserito dall'art.3, comma 1, lett. d), del D.L. 23
giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla
legge 2 agosto 2011, n. 129.
(11) Comma così sostituito dall'art.3, comma 1, lett. d), del D.L.
23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni
dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
(12) Comma così sostituito dall'art.3, comma 1, lett. d), del D.L.
23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni
dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
(13) Comma così sostituito dall'art.3, comma 1, lett. d), del D.L.
23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni
dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
(14) Comma inserito dall'art.3, comma 1, lett. d), del D.L. 23
giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla
legge 2 agosto 2011, n. 129.
(15) I commi 5-sexies e 5-septies sono stati inseriti dall'art.3,
comma 1, lett. d), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89,
convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
(16) Comma così modificato dall'art.3, comma 1, lett. d), del D.L.
23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni
dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
Art. 14-bis. (1) Fondo rimpatri.
1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri
finalizzato a finanziare le spese
per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di
provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito
conseguito attraverso la
riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter,
nonché i contributi eventualmente
disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La
quota residua del gettito
del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, é assegnata allo
stato di previsione del
Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività
istruttorie inerenti al rilascio e al
rinnovo del permesso di soggiorno.
(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 22, lettera n) della
Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Art. 14-ter. Programmi di rimpatrio assistito. (1)
1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al
comma 7, attua, anche in
collaborazione con le organizzazioni internazionali o
intergovernative esperte nel settore dei
rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive
nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed
assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di
Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee
guida per la realizzazione dei
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorità che tengano conto
innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di
cui all'articolo 19, comma 2,
nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli
enti e delle associazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel
territorio é ammesso ai programmi
di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si
trova ne dà comunicazione,
senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica.
Fatto salvo quanto previsto al
comma 6, é sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi
degli articoli 10, comma 2,
13, comma 2 e 14, comma 5-bis. é sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente adottate dal
questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis.
La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica,
dell'avvenuto rimpatrio
dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto
dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo
articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di
rimpatrio, i provvedimenti di cui
al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento
immediato alla frontiera, ai
sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste
all'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
stranieri che:
a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4,
lettere a), d) e f) ovvero nelle
condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione
penale o come
conseguenza di una sanzione penale, ovvero di un provvedimento di
estradizione o di un
mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della
Corte penale
internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1
trattenuti nei Centri di
identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla
partenza, nei limiti della durata
massima prevista dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito
di cui al comma 1 si
provvede nei limiti :
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo
14-bis, individuate annualmente
con decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale
scopo, secondo le relative modalità
di gestione
(1) Questo articolo è stato inserito dall'art.3, comma 1, lett. e),
del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con
modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
Art. 15. (1) Espulsione a titolo di misura di sicurezza e
disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione.
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può
ordinare l'espulsione dello straniero
che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli
380 e 381 del codice di
procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di
condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero
proveniente da Paesi
extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed
alla competente autorità
consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello
straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione
subito dopo la cessazione del
periodo di custodia cautelare o di detenzione. (2)
(1) L'originaria rubrica "Espulsione a titolo di misura di
sicurezza" è stata sostituita dall'art. 14, comma 2, della legge
30 luglio 2002, n. 189.
(2) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, della legge 30 luglio
2002, n. 189.
Art. 16. (1) Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione.
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non
colposo o nell'applicare la
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando
ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due
anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai
sensi dell'articolo 163 del
codice penale [né le cause ostative] ovvero nel pronunciare sentenza
di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis, qualora non
ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1,
del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata
dell'espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica può
sostituire la medesima pena
con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque
anni Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai
reati di cui all'articolo 14,
commi 5-ter e 5-quater. (2) (3) (4)
2. L'espulsione di cui al comma 1 é eseguita dal questore anche se
la sentenza non è
irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi
in cui la condanna riguardi
uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena
edittale superiore nel massimo
a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente
nel territorio dello Stato
prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione
sostitutiva é revocata dal
giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si
trova in taluna delle situazioni
indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non
superiore a due anni, é disposta l'espulsione. Essa non può essere
disposta nei casi in cui la
condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo
unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 é il
magistrato di sorveglianza, che
decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le
informazioni degli organi di polizia
sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di
espulsione é comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre
opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 é
sospesa fino alla decorrenza dei
termini di impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di
detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i
necessari documenti di viaggio.
L'espulsione é eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con
la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
8. La pena é estinta alla scadenza del termine di dieci anni
dall'esecuzione dell'espulsione di cui
al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello
Stato. In tale caso, lo stato di detenzione é ripristinato e
riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione non si applica ai
casi di cui all'articolo 19.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio
2002, n. 189.
(2) Le parole "che impediscono l'esecuzione immediata
dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica" sono state introdotte dall'art. 1, comma 22,
lettera o) della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(3) Le parole "ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il
reato di cui all'art. 10-bis, qualora non ricorrano le
cause ostative" sono state inserite dall'art. 1, comma 16, lettera
b) della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(4) L’ultimo periodo é stato aggiunto dall'art.3, comma 1, lett. f),
del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con
modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
Art. 17. Diritto di difesa.
1. Lo straniero parte offesa ovvero (1) sottoposto a procedimento
penale é autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per
l'esercizio del diritto di difesa, al
solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i
quali è necessaria la sua
presenza. L'autorizzazione é rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa
o dell'imputato o del
difensore.
(1) Le parole "parte offesa ovvero" e "della parte offesa o" sono
state inserite dall'art. 16 della legge 30 luglio 2002, n.
189.
Capo III
Disposizioni di carattere umanitario
Art. 18. Soggiorno per motivi di protezione sociale.
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei
delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o
di quelli previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi
sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o
di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano
concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei
tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita
ad uno dei predetti delitti o
delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del
giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorità,
rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo
straniero di sottrarsi alla
violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma
di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da
cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravità ed
attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero per l'efficace
contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione
o cattura dei responsabili
dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di
partecipazione al programma di
assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento
della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai
servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi
controlli. Con lo stesso
regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la
competenza e la capacità di
favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la
disponibilità di adeguate strutture
organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo
ha la durata di sei mesi e
può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo
occorrente per motivi di giustizia.
Esso é revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le
finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o,
per quanto di competenza,
dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso ai servizi
assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di
lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora,
alla scadenza del permesso di
soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di
lavoro, il permesso può essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo é a
tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di
soggiorno. Il permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
convertito in permesso di soggiorno
per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può
essere altresì rilasciato, all'atto
delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del
procuratore della Repubblica o del
giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo
straniero che ha terminato
l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi
durante la minore età, e già dato
prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
6 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai cittadini
di Stati membri dell'Unione Europea che si trovano in una situazione
di gravità ed attualità di
pericolo. (1)
7. L'onere derivante dal presente articolo é valutato in lire 5
miliardi per l'anno 1997 e in lire
10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998 .
(1) Comma inserito dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28 dicembre 2006,
n. 300, convertito con modificazioni nella legge
26 febbraio 2007, n. 17.
Art. 19. (2) Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni
in materia di
categorie vulnerabili. (5)
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso
uno Stato in cui lo
straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza,
di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali, ovvero possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.
2. Non é consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti
dall'articolo 13, comma 1, nei
confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a
seguire il genitore o l'affidatario
espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il
disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il [quarto] secondo
grado o con il coniuge, di
nazionalità italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei
sei mesi successivi alla nascita del figlio cui
provvedono. (1) (3)
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone
affette da disabilità, degli
anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con
figli minori nonché dei
minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche
o sessuali sono effettuate con
modalità compatibili con le singole situazioni personali,
debitamente accertate. (4)
(1) La Corte costituzionale con sentenza 27 luglio 2000, n. 376 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa
lettera "nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al
marito convivente della donna in stato di gravidanza o
nei sei mesi successivi alla nascita del figlio".
(2) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3,
quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme
fanno riferimento alla "carta di soggiorno", il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, di cui all'art. 9 del d.lgs. 286/98.
(3) Alla lettera c) il termine "quarto" è stato sostituito da
"secondo" ad opera dell'art. 1, comma 22, lettera p) della
Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(4) Comma inserito dall'art.3, comma 1, lett. g), del D.L. 23 giugno
2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla
legge 2 agosto 2011, n. 129.
(5) Le parole “Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”
sono state aggiunte dall’art. 3, comma 1, lett. g), del
D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge
2 agosto 2011, n. 129.
Art. 20. Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
d'intesa con i Ministri degli
affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli
altri Ministri eventualmente
interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da
adottarsi, anche in deroga a
disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti,
disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non
appartenenti all'Unione
Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato riferiscono annualmente
al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO III
Disciplina del lavoro
Art. 21. Determinazione dei flussi di ingresso.
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale e di
lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso
stabilite nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti
prevedono restrizioni numeriche
all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano
adeguatamente nel contrasto
all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri
cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio (1). Con tali decreti altresì assegnate
in via preferenziale quote
riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado
in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che
chiedano di essere inseriti in
un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche
o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché (2) agli
Stati non appartenenti all'Unione
europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro dell'interno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso
accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di
riammissione. Nell'ambito di tali
intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi
per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del
mercato del lavoro dei paesi di
provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre
prevedere la utilizzazione in
Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori
per l'esercizio di determinate
opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di
lavoro i lavoratori devono
rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il
rilascio delle autorizzazioni
al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite,
in modo articolato per
qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sull'andamento
dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e
regionale, nonché sul
numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea
iscritti nelle liste di
collocamento. 4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali
devono altresì essere predisposti in base ai
dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede
possibili forme di
collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di
bilancio. (3)
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni
anno, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla
condizione degli immigrati
extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le
indicazioni previsionali relative ai
flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità
di assorbimento del tessuto
sociale e produttivo. (3)
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
prevedere che i lavoratori stranieri
che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, si
iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese,
specificando le loro qualifiche o
mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese
possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo
unico, il Ministro degli affari esteri,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può
predisporre progetti integrati
per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero
l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano
di predisporre analoghi
progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
un'anagrafe annuale
informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e
stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato
dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350
milioni annui a decorrere
dall'anno 1998.
(1) Il secondo periodo di questo comma è stato inserito dall'art.
17, comma 1, lett. a), della legge 30 luglio 2002, n.
189.
(2) Le parole "ai lavoratori" sino a "nonché" sono state inserite
dall'art. 17, comma 1, lett. b) della legge 30 luglio
2002, n. 189.
(3) Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. c) della legge 30
luglio 2002, n. 189.
Art. 22. (1) Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.
1. In ogni provincia é istituito presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo uno sportello
unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento
relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con
uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello
unico per l'immigrazione della
provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale
l'impresa, ovvero di quella ove
avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore
straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative condizioni,
comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore
di lavoro delle spese di
ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente
il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero,
il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere,
presentando la documentazione di
cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una
o più persone iscritte nelle
liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di
cui ai commi 2 e 3 al centro
per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, competente
in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale.
Il centro per l'impiego provvede
a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo
possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo
2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti
giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o
comunitario, anche per via
telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione negativa,
ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di
lavoro. Ove tale termine sia
decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro,
lo sportello unico procede ai
sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine
massimo di quaranta giorni
dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui
al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie,
rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3,
comma 4, e dell'articolo 21, e, a
richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi
compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al
lavoro subordinato ha validità
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello
straniero provvedono, dopo gli
accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con
indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto
giorni dall'ingresso, lo straniero
si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di
quest'ultimo, trasmesso in copia
all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego
competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico
per l'immigrazione
qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo
straniero, è punito con la
sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e
l'irrogazione della sanzione
é competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in
Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL (2), tramite
collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai
quali é concesso il permesso
di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso
al lavoro, e comunicano
altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV;
l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
«Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse
informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle
questure, all'ufficio finanziario
competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. (2)
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le
classificazioni adottate nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca
del permesso di soggiorno al
lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero
in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro,
anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua
validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il
regolamento di attuazione
stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego,
anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità
rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il
master universitario di secondo
livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di
studio, può essere iscritto
nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore
a dodici mesi, ovvero, in
presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può
chiedere la conversione in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro. (4)
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del
quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,
revocato o annullato, é punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
(3)
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo
25, comma 5, in caso di
rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale
maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo
di reciprocità al
verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto
dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui alla legge 30 marzo
2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attività di lavoro
in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di
formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale
per l'impiego, dispone condizioni
e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il
lavoratore extracomunitario può
inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i
corsi di formazione e di
riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di
attuazione.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 1, della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(2) Le parole "e all'Inail" sono state inserite dall'art. 80, comma
11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(3) Le parole "con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda
di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato" sono
state sostituite dalle parole da "con la reclusione..." sino alla
fine del periodo dall'art. 5, comma 1 ter, del D.L. 23
maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24
luglio 2008, n.125.
(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 22, lettera q) della Legge 15
luglio 2009, n. 94.
Art. 23. (1) Titoli di prelazione.
1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle
regioni e delle province
autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione
con le regioni, le province
autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli
imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al
trasferimento dei lavoratori stranieri in
Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti
ed associazioni operanti nel
settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere
previste attività di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attività di cui al comma 1 é finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani
che operano all'interno dello
Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani
che operano all'interno dei
Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori
di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della
chiamata al lavoro di cui all'articolo 22,
commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione del presente testo
unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i
lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al
comma 1.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 19 della legge 30 luglio
2002, n. 189.
Art. 24. (1) Lavoro stagionale.
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni
di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare
in Italia un rapporto di
lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono
presentare richiesta
nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia
di residenza ai sensi
dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante
o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta
dello straniero, la richiesta,
redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata
al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni l'eventuale
disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire
l'impiego stagionale offerto. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3. 2. Lo
sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque
l'autorizzazione nel rispetto del
diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e
non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del
datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni
ad un massimo di nove mesi,
in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto,
anche con riferimento
all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da
svolgere presso diversi datori di
lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno
e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del
medesimo, ha diritto di precedenza
per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in
Italia per motivi di lavoro.
Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora
se ne verifichino le
condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con le regioni e con gli
enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei
lavoratori stranieri ai posti di
lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e
le misure per assicurare
idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali
incentivi diretti o indiretti per
favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere stagionale, uno o
più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22,
comma 12.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 20 della legge 30 luglio
2002, n. 189.
Art. 25.Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali.
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché
della loro specificità, agli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si
applicano le seguenti forme
di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti
nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo
familiare e per l'assicurazione contro
la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro é tenuto a
versare all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo
dei medesimi contributi ed in
base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi.
Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere
socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i
requisiti, gli àmbiti e le
modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
riduzioni degli oneri sociali previste
per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 22, comma
13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente
assicuratore dello Stato di
provenienza (1). È fatta salva la possibilità di ricostruzione della
posizione contributiva in caso
di successivo ingresso.
(1) Il primo periodo di questo comma è stato così sostituito
dall'art. 28, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
Art. 26. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione europea che intendono
esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di
lavoro autonomo può essere
consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia
riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attività industriale,
professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società
di capitale o di persone o
accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di
risorse adeguate per
l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di
essere in possesso dei requisiti
previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola
attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in
albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dell'autorità
competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non
sussistono motivi ostativi al
rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attività che lo straniero
intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di
idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente
da fonti lecite, di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa
sanitaria [o di corrispondere garanzia da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.] (1)
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per
l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso
dei requisiti indicati dal
presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero
dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione
all'attività che lo straniero
intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro
autonomo, con l'espressa
indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dell'articolo 3,
comma 4, e dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o
consolare rilascia, altresì, allo
straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti
dal presente articolo ai fini degli
adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la
concessione del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo. (2)
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le
modalità previste dal
regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o
negato entro centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione e deve essere
utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei
reati previsti dalle
disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli
articoli 473 e 474 del codice
penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero e l'espulsione del
medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica. (3)
(1) La parte fra parentesi di questo periodo è stata soppressa
dall'art. 28, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n.
189.
(2) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 18,
comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
(3) Comma aggiunto dall'art. 21 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
Art. 27. Ingresso per lavoro in casi particolari.
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'àmbito delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalità
e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti
di ingresso e dei permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti
categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi
sede o filiali in Italia ovvero di
uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede
principale di attività nel territorio
di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio,
ovvero dirigenti di sedi
principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato
membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un
incarico accademico; (1)
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero
da almeno un anno, rapporti di
lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli
Stati membri dell'Unione
europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di
lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano
periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani
effettuando anche
prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel territorio italiano, che
siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro,
per adempiere funzioni
o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a
lasciare l'Italia quando tali
compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità
stabilite nel regolamento di
attuazione; i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche,
residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o
giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano
determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede
in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto
delle disposizioni dell'art. 1655
del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle
norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici
o da imprese radiofoniche o
televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o
folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di
attività sportiva professionistica
presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981,
n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e
dipendenti regolarmente
retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o
televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore
per l'Italia, svolgono in
Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o
di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private. (2)
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma
1 siano dipendenti
regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede
in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro é
sostituito da una
comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al
quale la prestazione di
servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di
lavoro contenente i nominativi
dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro
situazione con riferimento alle
condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione
europea in cui ha sede il
datore di lavoro. La comunicazione é presentata allo sportello unico
della prefettura-ufficio
territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno. (3)
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma
1, lettere a), c) e g), é sostituito
da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di
contratto di soggiorno per
lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è
presentata con modalità
informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della
prefettura-ufficio territoriale del
Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore
per la verifica della
insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai
sensi dell'articolo 31, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e,
ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime
modalità informatiche, alla
rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di
ingresso. Entro otto giorni
dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello
unico per l'immigrazione,
unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto
di soggiorno e per la richiesta
del permesso di soggiorno. (5)
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai
datori di lavoro che hanno
sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del
lavoro, della salute e delle
politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i
medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle
prescrizioni del contratto
collettivo di lavoro di categoria. (5)
1-quinques. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito
di delegazioni sportive, in
occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle
Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale
italiano o da organismi,
società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi
individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il
Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al
seguito di gruppi organizzati, sono
autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme
sul riconoscimento dei titoli
esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o
gruppo organizzato e
limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del
gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più
favorevole. (5bis)
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello
spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di
lavoro per esigenze connesse
alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita
autorizzazione rilasciata dall'ufficio
speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue
sezioni periferiche che
provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale
di pubblica sicurezza.
L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale
artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il
lavoratore extracomunitario entri
nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attività lavorativa
subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare
settore di attività né la qualifica
di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
determina le procedure e le
modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente
comma. (6)
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo
svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per
l'attuazione delle convenzioni
ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e
soggiorno dei lavoratori stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari
o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non
appartenenti all'Unione europea é
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli
Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
su proposta del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche
sociali, é determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli
sportivi stranieri che svolgono
attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita,
da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con
delibera da sottoporre
all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono
stabiliti i criteri generali di
assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al
fine di assicurare la
tutela dei vivai giovanili. (4)
(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), del
d.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 22, comma 1, lett. a), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(3) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.L. 15
febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni nella
legge 6 aprile 2007, n. 46.
(4) Comma inserito dall'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(5) Comma inserito dall'art. 1, comma 22, lettera r) della Legge 15
luglio 2009, n. 94. In base a quanto stabilito
dall'art. 1, comma 24 della citata legge, dall'attuazione di tali
nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(5bis) Comma inserito dal comma 1 dell'art.6 della legge 4 novembre
2010, n. 183.
(6) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 8, del D.L. 30 aprile
2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge
29 giugno 2010, n. 100.
Art. 27-bis. (1) Ingresso e soggiorno per volontariato.
1. Con decreto del Ministero della solidarietà sociale, di concerto
con il Ministero dell'interno e
degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno,
é determinato il contingente
annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di
volontariato ai sensi del presente
testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 é consentito
l'ingresso e il soggiorno di
cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la
partecipazione ad un programma di
volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito
della verifica dei seguenti requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di
volontariato ad una delle
seguenti categorie:
1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20
maggio 1985, n. 222, nonché
enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di
intese con le confessioni
religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49;
3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 383;
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e
l'organizzazione promotrice del programma
di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del
volontario, le condizioni di inquadramento
di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà
tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di
viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la
durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del
percorso di formazione anche
per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del
programma di volontariato di una
polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria
e alla responsabilità civile
verso terzi e assunzione della piena responsabilità per la copertura
delle spese relative al
soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del
programma, e per il viaggio di
ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza é obbligatoria
anche per le associazioni di cui
al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato
convenzioni ai sensi dell'articolo 30
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal
comma 5 del medesimo
articolo.
3. La domanda di nulla osta é presentata dalla organizzazione
promotrice del programma di
volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma
di volontariato. Lo
Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza
dei motivi ostativi all'ingresso
dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza
dei requisiti di cui al comma 1,
rilascia il nulla osta.
4. Il nulla osta é trasmesso, in via telematica, dallo sportello
unico per l'immigrazione, alle
rappresentanze consolari all'estero, alle quali é richiesto il
relativo visto di ingresso entro sei
mesi dal rilascio del nulla osta.
5. Il permesso di soggiorno é richiesto e rilasciato ai sensi delle
disposizioni vigenti, per la
durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non
superiore ad un anno. In
casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di
volontariato e valutati sulla base
di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni
interessate, il permesso può
avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma.
In nessun caso il
permesso di soggiorno, che non é rinnovabile né convertibile in
altra tipologia di permesso di
soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi della presente disposizione
non é computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo
periodo di cui all'articolo 9-bis.
(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10
agosto 2007, n. 154.
Art. 27-ter. (1) Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica.
1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al
di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, é consentito a favore di stranieri in
possesso di un titolo di studio
superiore, che nel Paese dove é stato conseguito dia accesso a
programmi di dottorato. Il
cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini
dell'applicazione delle procedure previste
nel presente articolo, é selezionato da un istituto di ricerca
iscritto nell'apposito elenco tenuto
dal Ministero dell'Università e della ricerca.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque
anni, é disciplinata con decreto
del Ministro dell'Università e della ricerca e, fra l'altro,
prevede:
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o
privati, che svolgono attività di ricerca
intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare
il bagaglio delle
conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della
società, el'utilizzazione di
tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione
dell'istituto privato per
chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse
all'eventuale condizione
d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi
all'espulsione, per un periodo di tempo
pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di
cui al comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di
inosservanza alle norme del presente
articolo.
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1
stipulano una convenzione di
accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il
progetto di ricerca e l'istituto si
impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve
essere approvato dagli organi
di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto
della ricerca, i titoli in
possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca,
certificati con una copia autenticata
del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse
finanziarie per la sua
realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le
condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua
disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno
sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una
polizza assicurativa per malattia per il
ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di
provvedere alla loro iscrizione al
Servizio sanitario nazionale.
4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata
dell'attestato di iscrizione
all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione
di accoglienza di cui al
comma 3, é presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico
per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo
ove si svolge il programma di
ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla
insussistenza di motivi ostativi
all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il
nulla osta.
5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di
diniego al rilascio del
nulla osta.
6. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla
data del rilascio del nulla osta,
trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero
a cura dello Sportello unico
per l'immigrazione, ed é rilasciato prioritariamente rispetto ad
altre tipologie di visto.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica é richiesto e
rilasciato, ai sensi del presente
testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo
svolgimento dell'attività
indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro
subordinato, di lavoro autonomo
o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del
programma di ricerca, il permesso
di soggiorno é rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa
presentazione del rinnovo
della convenzione di accoglienza.
Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno é comunque
consentita l'attività di ricerca.
Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di
soggiorno per ricerca scientifica
rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si
applicano le disposizioni
previste per i titolari di permesso per motivi di studio o
formazione professionale.
8. Il ricongiungimento familiare é consentito al ricercatore,
indipendentemente dalla durata del
suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste
dall'articolo 29. Ai familiari é
rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del
ricercatore.
9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore
regolarmente soggiornante
sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per
richiesta di asilo o di protezione
temporanea. In tale caso, al ricercatore é rilasciato il permesso di
soggiorno di cui al comma 7
in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero per la
procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.
10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma
7 possono essere ammessi,
a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività
di insegnamento collegata al
progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le
disposizioni statutarie e
regolamentari dell'istituto di ricerca.
11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero
ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione
europea può fare ingresso in
Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già
iniziata nell'altro Stato. Per
soggiorni fino a tre mesi non é richiesto il permesso di soggiorno
ed il nulla osta di cui al
comma 4 é sostituito da una comunicazione allo sportello unico della
prefettura - ufficio
territoriale del Governo della provincia in cui é svolta l'attività
di ricerca da parte dello
straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione é
corredata da copia autentica della
convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda
un periodo di ricerca in Italia
e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione
sanitaria valida per il periodo di
permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione
dell'istituto presso cui si
svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno e'
subordinato alla stipula della
convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1
e si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del
permesso di soggiorno é comunque
consentita l'attività di ricerca.
(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 9
gennaio 2008, n. 17.
TITOLO IV
Diritto all'unità familiare e tutela dei minori
Art. 28. Diritto all'unità familiare. 1. Il diritto a mantenere o a
riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri
é
riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico,
agli stranieri titolari di carta di
soggiorno (2) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a
un anno rilasciato per motivi
di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per
motivi religiosi o per motivi
familiari. (1)
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione Europea
continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo
unico o del regolamento di
attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in
considerazione con carattere di
priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
(1) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. d), del d.lgs. 8
gennaio 2007, n. 5.
(2) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3,
quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme
fanno riferimento alla "carta di soggiorno", il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, di cui all'art. 9 del d.lgs. 286/98.
Art. 29. (1) (2) Ricongiungimento familiare.
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai
diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati a condizione che
l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non
possano provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute
che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di
origine o di provenienza, ovvero
genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento
per documentati, gravi motivi di salute. (3)
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non
possano essere documentati in
modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da
competenti autorità straniere, in
ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque
quando sussistano fondati
dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le
rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi
dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base
dell'esame del DNA (acido
desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. (4)
1-ter. Non é consentito il ricongiungimento dei familiari di cui
alle lettere a) e d) del comma 1,
quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento é coniugato
con un cittadino straniero
regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio
nazionale. (8)
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età
inferiore a diciotto anni al
momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I
minori adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve
dimostrare la disponibilità:
a) [di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti
di idoneità igienico-sanitaria
accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per
territorio. Nel caso di un figlio di
età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori,
é sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà]
di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di
idoneità abitativa, accertati dai
competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore
agli anni quattordici al seguito
di uno dei genitori, é sufficiente il consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà; (11)
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno
sociale per ogni familiare
da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età
inferiore agli anni quattordici
ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari
dello status di protezione
sussidiaria é richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al
doppio dell'importo annuo
dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si
tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. (5)
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a
garantire la copertura di tutti i
rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua
iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un
contributo il cui importo é da
determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro il 30 ottobre 2008 e da
aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (6)
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di
carta di soggiorno o di un visto
di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata
non inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi
religiosi, dei familiari con i
quali é possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che
ricorrano i requisiti di
disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. [Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, é consentito
l'ingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in
Italia, del genitore naturale che
dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei
requisiti di disponibilità di alloggio
e di reddito di cui al comma 3.] Salvo quanto disposto dall'articolo
4, comma 6, é consentito
l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente
soggiornante in Italia con
l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei
requisiti di disponibilità di
alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza
di tali requisiti si tiene conto del
possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore. (9)
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul
territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 31, comma 3, é rilasciato, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 3-
bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata
corrispondente a quella stabilita
dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di
svolgere attività lavorativa
ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della documentazione
relativa ai requisiti di cui al comma 3, é presentata allo sportello
unico per l'immigrazione
presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per
il luogo di dimora del
richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro
datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il
parere sulla insussistenza dei
motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio
nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3,
ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al
comma 3, rilascia il nulla osta
ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del
visto nei confronti del familiare
per il quale é stato rilasciato il predetto nulla osta é subordinato
all'effettivo accertamento
dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della
documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
8. [Trascorsi centottanta giorni (7) dalla richiesta del nulla osta,
l'interessato può ottenere il
visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello
unico per l'immigrazione, da cui
risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.] Il nulla osta al
ricongiungimento familiare é rilasciato entro centottanta giorni
dalla richiesta. (10)
9. La richiesta di ricongiungimento familiare é respinta se é
accertato che il matrimonio o
l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
all'interessato di entrare o
soggiornare nel territorio dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di
rifugiato e la sua domanda
non é ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea,
disposte ai sensi del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui
all'articolo 20;
c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. e), del
d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
(2) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3,
quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme
fanno riferimento alla "carta di soggiorno", il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, di cui all'art. 9 del d.lgs. 286/98.
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs.
3 ottobre 2008, n. 160.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 3
ottobre 2008, n. 160.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 3
ottobre 2008, n. 160.
(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. 3
ottobre 2008, n. 160.
(7) Le parole "novanta giorni" sono state sostituite dalle attuali
"centottanta giorni" dall'art. 1, comma 1, lett. e), del
d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 160. (8) Comma inserito dall'art. 1, comma
22, lettera s) della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(9) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 22, lettera t) della
Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(10) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 22, lettera u) della
Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(11) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 19 della Legge 15 luglio
2009, n. 94.
Art. 29-bis. (1) Ricongiungimento familiare dei rifugiati
1. Lo straniero al quale é stato riconosciuto lo status di rifugiato
può richiedere il
ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e
con la stessa procedura di
cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni
di cui all'articolo 29, comma 3.
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che
provino i suoi vincoli familiari,
in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità
riconosciuta o della presunta
inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale,
rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio
europeo del 22 dicembre
2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai
sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200, sulla
base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli
interessati. Può essere fatto
ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del
vincolo familiare, tra cui elementi
tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali
ritenuti idonei dal Ministero degli
affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato
unicamente dall'assenza di
documenti probatori.
3. Se il rifugiato é un minore non accompagnato, é consentito
l'ingresso ed il soggiorno, ai fini
del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.
(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma1, lett. f), del d.lgs. 8
gennaio 2007, n. 5.
Art. 30. (1) Permesso di soggiorno per motivi familiari.
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno per
motivi familiari é rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di
ingresso per ricongiungimento
familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio
familiare nei casi previsti
dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento
al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno che abbiano
contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei
requisiti per il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residenti
in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
In tal caso il permesso del
familiare é convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione può essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di
soggiorno originariamente
posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si
prescinde dal possesso di un
valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano
residente in Italia. In tal caso il
permesso di soggiorno per motivi familiari é rilasciato anche a
prescindere dal possesso di un
valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente
non sia stato privato della
potestà genitoriale secondo la legge italiana.
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera
b), é immediatamente
revocato qualora sia accertato che al matrimonio non é seguita
l'effettiva convivenza salvo che
dal matrimonio sia nata prole. (2) La richiesta di rilascio o di
rinnovo del permesso di
soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), é rigettata
e il permesso di soggiorno é
revocato se é accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto
luogo allo scopo esclusivo
di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello
Stato. (3)
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso
ai servizi assistenziali,
l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di
collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi
i requisiti minimi di età
per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata
del permesso di soggiorno
del familiare straniero in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29
ed é rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. [Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino
italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea, [ovvero con straniero titolare della
carta di soggiorno di cui
all'articolo 9,] (4) é rilasciata una carta di soggiorno.] (5)5. In
caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento (6) e in caso
di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il
figlio che non possa ottenere la
carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il
permesso di soggiorno può
essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo o per studio, fermi
i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e
del permesso di soggiorno
per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti
dell'autorità amministrativa in
materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare
ricorso al pretore del luogo in
cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso
può disporre il rilascio del visto
anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono
esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione
del presente comma é
valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
(1) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3,
quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme
fanno riferimento alla "carta di soggiorno", il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, di cui all'art. 9 del d.lgs. 286/98.
(2) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. 8
gennaio 2007, n. 5.
(3) Comma inserito dall'art. 29 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
(4) Le parole comprese fra le parentesi sono state soppresse
dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.
(5) Comma abrogato dall'art. 25, comma 3, del d.lgs 6 febbraio 2007,
n. 30.
(6) Le parole "In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e" sono state aggiunte
dall'art. 24 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
Art. 31. (1) Disposizioni a favore dei minori.
1. Il figlio minore della straniero con questi convivente e
regolarmente soggiornante é iscritto
nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di
entrambi i genitori fino al
compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione
giuridica del genitore con il
quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con
cui convive. Fino al
medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 maggio
1983, n. 184, é iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno dello straniero al
quale é affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se
più favorevole. L'assenza
occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il
requisito della convivenza e il
rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto
nel permesso di soggiorno
o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero
affidatario é rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento
della maggiore età,
ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto
conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova
nel territorio italiano, può
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo
di tempo determinato,
anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.
L'autorizzazione é revocata quando vengono a cessare i gravi motivi
che ne giustificano il
rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze
del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza diplomatica o
consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l'espulsione di un minore
straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore,
dal Tribunale per i minorenni.
(1) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3,
quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme
fanno riferimento alla "carta di soggiorno", il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, di cui all'art. 9 del d.lgs. 286/98.
Art. 32. Disposizioni concernenti minori affidati al compimento
della maggiore età.
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui
confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, [e ai minori
comunque affidati] e, fermo
restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati
affidati ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi
di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo,
per esigenze sanitarie o di
cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal
possesso dei requisiti di cui
all'articolo 23. (2)
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere
rilasciato per motivi di studio, di
accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore età,
[sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i
minori stranieri di cui
all'articolo 33] (3), ai minori stranieri non accompagnati, affidati
ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero
sottoposti a tutela previo parere positivo del Comitato
per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo
unico, ovvero ai minori stranieri
non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non
inferiore a due anni in un
progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente
pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro
istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394. (1) (2) (4)
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con
idonea documentazione, al
momento del compimento della maggiore età del minore straniero di
cui al comma 1-bis, che
l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre
anni, che ha seguito il progetto
per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e
frequenta corsi di studio ovvero
svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità
previste dalla legge italiana,
ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato. (1)
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
del presente articolo è portato
in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
decreti di cui all'articolo 3,
comma 4. (1)
(1) Comma inserito dall'art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 22, lettera v) della
Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(3) Questo periodo è stato soppresso dall’art. 3, comma 1, lett.
g-bis), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con
modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
(4) Le parole da “previo” a “accompagnati” sono state inserite
dall’art. 3, comma 1, lett. g bis), del D.L. 23 giugno
2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011,
n. 129.
Art. 33. Comitato per i minori stranieri.
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi
sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle
amministrazioni interessate è istituito,
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato
presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno e
di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI),
da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due
rappresentanti di
organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei
problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i
Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato
di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori
stranieri in conformità alle
previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio dello Stato dei minori
stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici
di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonché per
l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
presenti nel territorio dello
Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti
locali e i compiti di impulso e di
raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni
interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del
minore con la sua famiglia
nel Paese d'origine o in un Paese terzo. (1)
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalità di
cui al comma 2, é adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
risulti instaurato nei
confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale,
l'autorità giudiziaria rilascia il
nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
(2) (3)
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di
competenza, del personale e dei
mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.
(1) Comma così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 13 aprile 1999, n.
113.
(2) Comma inserito dall'art. 5 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
(3) La legge 15 luglio 2009, n. 94, all'art. 1, comma 29 ha
stabilito che nei limiti delle risorse assegnate per le finalità
di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20,
comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le
disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33,
comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 si applicano ai minori cittadini
dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio
dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario
nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176.
TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio,
partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale
Capo I
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 34. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario
nazionale.
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e
hanno parità di trattamento e
piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani
per quanto attiene all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio
sanitario nazionale e alla sua validità
temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso
regolari attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rinnovo del titolo di
soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione,
per affidamento, per acquisto
della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle
more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli
di stranieri iscritti al servizio
sanitario nazionale é assicurato fin dalla nascita il medesimo
trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornate, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1
e 2 é tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie,
infortunio e maternità mediante stipula
di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo
italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio
sanitario nazionale valida anche per i
familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale
deve essere corrisposto a titolo
di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo
percentuale pari a quello
previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo
conseguito nell'anno precedente in Italia
e all'estero. L'ammontare del contributo é determinato con decreto
del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e non può
essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può
essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai
sensi dell'accordo europeo sul
collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969,
ratificato e reso esecutivo
ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione al servizio sanitario
nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo
annuale forfettario negli importi e
secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e
b) non é valido per i familiari a
carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è
iscritto nella azienda sanitaria locale
del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione.
Art. 35. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
Servizio sanitario
nazionale.
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non
iscritti al servizio sanitario
nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al
pagamento di tali prestazioni, le
tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi
dell'articolo 8, commi 5 e 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia in
base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali
di reciprocità sottoscritti
dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative
all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici
ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi
di medicina preventiva a salvaguardia della
salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di
trattamento con le cittadine
italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22
maggio 1978, n. 194, e del
decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13
aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione
sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi
di campagne di prevenzione
collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventualmente bonifica dei
relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a
carico dei richiedenti qualora
privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di
partecipazione alla spesa a parità
con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non
in regola con le norme sul
soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorità, salvo i casi in cui sia
obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino
italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali
a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle
rimanenti prestazioni contemplate nel
comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche
sufficienti, si provvede
nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con
corrispondente riduzione dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 36. Ingresso e soggiorno per cure mediche.
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore
possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo
permesso di soggiorno. A tale
fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della
struttura sanitaria italiana
prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della
stessa e la durata presunta del
trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una
somma a titolo
cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo
modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare
la disponibilità in Italia
di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di
convalescenza dell'interessato. La
domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso
può anche essere presentata
da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di
soggiorno per cure mediche è
altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai
sensi dell'articolo 12, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del
Ministero della sanità, d'intesa
con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e
le aziende ospedaliere, tramite le
regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al
fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla
durata presunta del
trattamento terapeutico ed é rinnovabile finché durano le necessità
terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi
internazionale.
Capo II
Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e
professione
Art. 37. Attività professionali.
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso
dei titoli professionali
legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle
professioni, é consentita, in deroga
alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, entro un anno dalla data
di entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione
agli Ordini o Collegi
professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi,
l'iscrizione in elenchi speciali da
istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal
regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi é condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni
anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire
della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai
corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per
l'autorizzazione all'esercizio delle
professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti
non ancora riconosciuti in Italia
sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per
il riconoscimento dei titoli
saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il
Ministro dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali
e le associazioni di categoria
interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del
termine ivi previsto, possono
iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito
delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego
definite in conformità ai
criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di
trattamento retributivo e previdenziale
con i cittadini italiani.
Art. 38. Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti
all'obbligo scolastico; ad essi si
applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto
all'istruzione, di accesso ai servizi
educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato,
dalle Regioni e dagli enti locali
anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l'apprendimento della lingua
italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a
fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e
della tolleranza; a tale fine
promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela
della cultura e della lingua
d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate
sulla base di una rilevazione dei
bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche
in convenzione con le
associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o
consolari dei Paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi,
anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali,
promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi
di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri
adulti regolarmente
soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti
nel paese di provenienza al fine
del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola
secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di
accordi di collaborazione
internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono
programmi culturali per i diversi
gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole
superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei
lavoratori comunitari e per i figli
degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati
specifici insegnamenti integrativi, nella
lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo,
con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e
locali, con particolare
riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana
nonché dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado e
dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi effettuati nei paesi di
provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri
e delle modalità di
comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con
l'ausilio di mediatori culturali
qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli
stranieri provenienti dall'estero,
per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per
l'attivazione di specifiche attività di
sostegno linguistico; d) dei criteri per la stipula delle
convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
Art. 39. (1) Accesso ai corsi delle università.
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi
interventi per il diritto allo
studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il
cittadino italiano, nei limiti e con
le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilità finanziarie, assumono
iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento
programmatico di cui all'articolo
3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di
cui all'articolo 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari
in materia, in particolare
riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite
intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché
organizzando attività di
orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del
visto di ingresso e del
permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento
alle modalità di prestazione
di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione
di disponibilità di mezzi
sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio,
anche ai fini della
prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di
laurea diverso da quello per il
quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione
dell'università, e l'esercizio di attività
di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare
di tale permesso; (2)
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni
di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione
delle provvidenze previste
dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio
universitario e senza obbligo di
reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformità di
trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla
lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri
che intendono accedere
all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal
regolamento di attuazione, sulla base
delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato
annualmente, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei
visti di ingresso e dei permessi
di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli
studenti stranieri residenti all'estero.
Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i
successivi trenta giorni.
4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero in
possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno
Stato appartenente all'Unione
europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un
istituto di insegnamento
superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre
mesi senza necessità del
visto per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per
integrarli con un programma di
studi ad esso connessi, purché abbia i requisiti richiesti per il
soggiorno ai sensi del presente
testo unico e qualora congiuntamente:
a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con
lo Stato di origine
ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in
uno Stato appartenente
all'Unione europea per almeno due anni;
b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione,
proveniente dalle autorità
accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di
studi, che attesti che il nuovo
programma di studi da svolgere in Italia e' effettivamente
complementare al programma di
studi già svolto. (3)
4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono
richieste qualora il programma
di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di
esso si svolga in Italia. (3)
5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle
scuole di specializzazione delle
università (4) , a parità di condizioni con gli studenti italiani,
agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli
stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di
titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che
sono titolari dei diplomi finali
delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o
all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per
il riconoscimento dei titoli di
studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso
per studio. (5)
(1) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3,
quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme
fanno riferimento alla "carta di soggiorno", il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, di cui all'art. 9 del d.lgs. 286/98.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b) n.1, del
d.lgs. 10 agosto 2007, n. 154.
(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) n.2, del d.lgs. 10
agosto 2007, n. 154
(4) Le parole "e alle scuole di specializzazione delle università"
sono state inserite dall'art. 1, comma 6 bis, del D.L. 14
settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12
novembre 2004, n. 271.
(5) Comma così sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002,
n. 189.
Art. 39-bis. (1) Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio
professionale.
1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio,
secondo le modalità stabilite nel
regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli
istituti di istruzione secondaria
superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e
tirocini formativi nell'ambito del
contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della
solidarietà sociale, di concerto con i
Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
cui al decreto legislativo 29
agosto 1997, n. 281;
c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di
adeguate forme di tutela;
d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a
programmi di scambio o di
iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri,
dal Ministero della pubblica
istruzione, dal Ministero dell'università' e della ricerca o dal
Ministero per i beni e le attività
culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e
scuole secondarie nazionali statali o
paritarie o presso istituzioni accademiche.
(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del d.Lgs. 10
agosto 2007, n. 154.
Capo III
Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale
Art. 40. (1) Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione.
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e
con le associazioni e le
organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza
destinati ad ospitare, anche
in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi
dell'Unione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze
alloggiative e di sussistenza.
[Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può
disporre l'alloggiamento
nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le
disposizioni sull'ingresso e sul
soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme
sull'allontanamento dal territorio
dello Stato degli stranieri in tali condizioni] (2)
1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale é riservato
agli stranieri non appartenenti a
Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le
norme che disciplinano il
soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi
e regolamenti vigenti in
materia. (3)
2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a rendere
autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più
breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove
possibile, ai servizi sociali e
culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale
degli ospiti. Ogni regione
determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente
convenzioni con enti privati e
finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative
che, anche gratuitamente,
provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonché, ove possibile,
all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di
formazione professionale, di
scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza
socio-sanitaria degli stranieri
impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo
strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale
per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui
vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi
sociali, collettivi o privati,
predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai
comuni di maggiore insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato ovvero da altri enti
pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di
pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire
una sistemazione alloggiativa
dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del
reperimento di un alloggio
ordinario in via definitiva.
[5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di
comuni, o enti morali
pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di
alloggi di loro proprietà o di cui
abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da
destinare ad abitazioni di stranieri
titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, per lavoro
autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o
asilo umanitario. I contributi
possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano
l'imposizione, per un numero
determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità
temporanea o alla locazione a
stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento
dei contributi e degli alloggi
così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle
modalità previsti dalla legge regionale.]
(4)
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in
possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano
una regolare attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere,
in condizioni di parità con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli
enti locali per agevolare
l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia
di edilizia, recupero, acquisto
e locazione della prima casa di abitazione. (5)
(1) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3,
quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme
fanno riferimento alla "carta di soggiorno", il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, di cui all'art. 9 del d.lgs. 286/98.
(2) Il periodo posto fra le parentesi quadre è stato soppresso
dall'art. 27, comma 1, lett. a), della legge 30 luglio 2002,
n. 189.
(3) Comma inserito dall'art. 27, comma1, lett. b), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(4) Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c) della legge 30
luglio 2002, n. 189.
(5) Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. d) della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
Art. 41. Assistenza sociale.
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non
inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di
soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che
sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti,
per i ciechi civili, per gli
invalidi civili e per gli indigenti .
Capo IV
Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e
istituzione del fondo per
le politiche migratorie
Art. 42. (1) Misure di integrazione sociale.
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle
proprie competenze, anche in
collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in
loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti
pubblici e privati dei Paesi di
origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, anche al
fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni
culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi
del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento
degli stranieri nella società
italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri,
le diverse opportunità di
integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle
amministrazioni pubbliche e
dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo
reinserimento nel Paese di origine; c) la conoscenza e la
valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali,
economiche e
religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni
iniziativa di informazione
sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia
anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e
universitarie, di libri, periodici e
materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di
origine degli stranieri residenti
in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al
comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di
stranieri, titolari di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due
anni, in qualità di mediatori
interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole
amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e
religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di
convivenza in una società
multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori,
xenofobi o razzisti, destinati
agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati
che hanno rapporti abituali con
stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di
immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e
requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti
locali, allo scopo di
individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le
iniziative idonee alla rimozione degli
ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei
doveri dello straniero, é istituito
presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un
organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
nell'ambito delle proprie
attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di
attività volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione
delle informazioni sulla
applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali
maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati di cui all'articolo 3,
comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui
all'art. 3, comma 6, nonché
dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli
stranieri immigrati, è istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i
problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o da un
Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte,
con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti
nell'organismo di cui al comma 3 e
rappresentanti delle associazioni che svolgono attività
particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; (2)
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle
associazioni più
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
(3)
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali
dei lavoratori, in numero
non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali
dei datori di lavoro dei
diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della
pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli
affari esteri, delle finanze e dai
Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità; (3)
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati
dalle regioni, uno
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
dall'Unione delle province italiane
(UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
(1)
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
superiore a dieci. (4)
5. Per ogni membro effettivo della Consulta é nominato un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia
con quanto disposto al comma 4,
lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro materie loro
attribuite dalla Costituzione e
dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei
lavoratori extracomunitari e delle
loro famiglie. 7. Il regolamento di attuazione stabilisce le
modalità di costituzione e funzionamento della
Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri
di cui al presente articolo e
dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle
eventuali spese di viaggio per coloro
che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non
risiedano nel comune nel quale
hanno sede i predetti organi.
(1) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3,
quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme
fanno riferimento alla "carta di soggiorno", il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, di cui all'art. 9 del d.lgs. 286/98.
(2) Lettera sostituita dall'art. 6 del d.lgs. 13 aprile 1999, n.
113.
(3) Lettera modificata dall'art. 6 del d.lgs. 13 aprile 1999, n.
113.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 6 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
Art. 43. Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi.
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento che, direttamente
o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione
o preferenza basata sulla
razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le
convinzioni e le pratiche religiose,
e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere
il riconoscimento, il
godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani
e delle libertà fondamentali in
campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro
settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico
servizio o la persona esercente un
servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni
compia od ometta atti nei
riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità, lo discriminino
ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di
fornire beni o servizi offerti al
pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o
si rifiuti di fornire l'accesso
all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai
servizi sociali e socioassistenziali allo straniero regolarmente
soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o
nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di
un'attività economica
legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante
in Italia, soltanto in
ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre
1977, n. 903, e dalla legge
11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che
produca un effetto
pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in
ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una
confessione religiosa, ad
una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole
conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo
proporzionalmente maggiore i
lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato
gruppo etnico o
linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una
cittadinanza e riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti
xenofobi, razzisti o
discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di
apolidi e di cittadini di altri Stati
membri dell'Unione europea presenti in Italia.
Art. 44. Azione civile contro la discriminazione.
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi,
il giudice però, su istanza di
parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e
adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli
effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente
dalla parte, nella
cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante. 3. Il
pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede
nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai
presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto
della domanda. Se accoglie la
domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente
esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato,
assunte, ove occorre,
sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l'udienza di comparizione delle
parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni,
assegnando all'istante un
termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso
e del decreto. A tale
udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati nel
decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale
nei termini di cui
all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si
applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura
civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì
condannare il convenuto al
risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui
ai commi 4 e 5 e dei
provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi
dell'articolo 388, primo comma,
del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio
danno del comportamento
discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza
geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può
dedurre elementi di fatto anche
a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi
contributivi, all'assegnazione delle
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in
carriera e ai licenziamenti
dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei
limiti di cui all'articolo 2729, primo
comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di
carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili
in modo immediato e diretto i
lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere
presentato dalle rappresentanze locali
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Il giudice, nella
sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente
articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti
soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai
sensi dell'articolo 43 posti in
essere da imprese alle quali siano stati accordati benefìci ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato
o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di
opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente
comunicato dal Pretore, secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti
pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse
le agevolazioni finanziarie o
creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il
beneficio e, nei casi più gravi,
dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni,
con le associazioni di immigrati
e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme
del presente articolo e dello
studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di
informazione e di assistenza
legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o
religiosi.
Art. 45. Fondo nazionale per le politiche migratorie.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il
Fondo nazionale per le politiche
migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli
articoli 20, 38, 40, 42 e 46,
inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle
regioni, delle province e dei
comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal
contributo di cui al comma
3, é stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire
58.000 milioni per l'anno 1998 e in
lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo
per gli anni successivi si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono
altresì le somme derivanti da
contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al
predetto Fondo. Il Fondo é annualmente ripartito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
interessati. Il regolamento di
attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la
rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo .
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle
materie di propria competenza,
programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e
attività concernenti
l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa
attuazione operativa del
presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività
culturali, formative,
informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I
programmi sono adottati
secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di
attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del
Fondo, compresa l'erogazione
di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n.
40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per
cento delle somme
derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma
2, della legge 30 dicembre
1986, n. 943, é destinato al finanziamento delle politiche del Fondo
di cui al comma 1. Con
effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente testo unico tale
destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme.
A tal fine le medesime
somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnate al
predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della
legge 30 dicembre 1986, n.
943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Art. 46. Commissione per le politiche di integrazione.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali é istituita la
commissione per le politiche di integrazione.
2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche
ai fini dell'obbligo di
riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per
l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi
di adeguamento di tali
politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo
concernenti le politiche per
l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La commissione é composta da rappresentanti del Dipartimento per
gli affari sociali e del
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro
e della previdenza sociale, della
sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di
dieci esperti, con qualificata
esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica
dei problemi
dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il
Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione
é scelto tra i professori
universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed é collocato
in posizione di fuori ruolo
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Possono essere
invitati a partecipare alle sedute
della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della
Conferenza Stato-città ed
autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a
singole questioni oggetto di
esame. (1)
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati
l'organizzazione della segreteria della
commissione istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai
membri della
commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi
per lo svolgimento
dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il
funzionamento della commissione dal
decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione può affidare
l'effettuazione di studi e
ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni
deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della
medesima, e provvedere
all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo
svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi
della collaborazione di
tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
degli enti pubblici, delle
regioni e degli enti locali.
(1) Comma così modificato dall'art. 7 del d.lgs. 13 aprile 1999, n.
113.
TITOLO VI Norme finali
Art. 47. Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono
abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad
eccezione dell'art. 3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
3. All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
restano soppresse le parole:
“, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali
o multilaterali di reciprocità tra
la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte
salve le diverse disposizioni
previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di
sviluppo”.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione del presente testo
unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V
del regolamento di esecuzione
del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di sicurezza,
approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
Art. 48. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n.
40 e del presente testo
unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000
milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 1997-
1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire
22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione
economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998
e 1999 l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e
1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 49. (1) Disposizioni finali e transitorie.
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo
1998, n. 40, e del presente
testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne
fossero provviste delle
apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via
telematica dei dati di
identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per
assicurare il collegamento tra
le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della
polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti
stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo
3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui
all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa
domanda con le modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto,
può essere rilasciato il
permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni
successivi al 1998, gli ingressi per
motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano
disciplinati secondo le modalità ivi
previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato, si applicano
le misure previste dal presente testo unico. (2)
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in
lire 8.000 milioni per l'anno
1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e
comunque nel rispetto del tetto
massimo di spesa ivi previsto.
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione
delle persone detenute o
internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta
modalità di effettuazione
dei rilievi segnaletici conformi a quelle già in atto per le
questure e si avvale delle procedure
definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza. (3)
(1) L'originaria rubrica "Disposizioni finali" è stata così
sostituita dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
(2) Comma inserito dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 1999,
n. 113.
(3) Comma inserito dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. 13 aprile 1999,
n. 113.
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