ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI

 

 
 
(Disegno di legge A.C. 2843-bis - Sezione 3)
EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Art. 3-bis.01.
(Disposizioni per consentire l'emersione dei lavoratori extracomunitari irregolarmente occupati).
1. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 può riguardare lavoratori di origine extracomunitaria, occupati nei tre mesi antecedenti il 30 luglio 2002, anche qualora la posizione degli stessi non risulti conforme alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale. In tal caso la dichiarazione è allegata, ai fini della ricevibilità, copia dell'impegno a stipulare con il lavoratore, nei termini risultanti dall'applicazione del presente articolo, il contratto di lavoro nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di immigrazione.

5-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 5-bis, nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Nei dieci giorni successivi, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di cui al comma 5-bis e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al medesimo comma 5-bis. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

5-quater. I datori di lavoro, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non sono punibili per le violazioni delle norme concernenti il soggiorno, il lavoro e di carattere finanziario compiute, antecedentemente al 30 luglio 2002, in relazione all'occupazione di lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione di cui al comma 1.

5-quinquies. Le disposizioni dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater non si applicano ai rapporti di lavoro relativi a lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

5-sexies. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi dei commi 1 e 5-bis basata su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato."

3. 02. Tabacci, Volonté, Maninetti.