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(Disegno di legge A.C.
2843-bis - Sezione 3)
EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
Art. 3-bis.01.
(Disposizioni per consentire l'emersione dei lavoratori
extracomunitari irregolarmente occupati).
1. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i
seguenti:
"5-bis. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 può
riguardare lavoratori di origine extracomunitaria, occupati nei
tre mesi antecedenti il 30 luglio 2002, anche qualora la
posizione degli stessi non risulti conforme alle disposizioni
vigenti in materia di ingresso e soggiorno nel territorio
nazionale. In tal caso la dichiarazione è allegata, ai fini
della ricevibilità, copia dell'impegno a stipulare con il
lavoratore, nei termini risultanti dall'applicazione del
presente articolo, il contratto di lavoro nelle forme previste
dalla vigente normativa in materia di immigrazione.
5-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 5-bis, nei venti giorni
successivi alla ricezione della dichiarazione di emersione di
cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per territorio verifica l'ammissibilità e la
ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se
sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso
di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo. Nei dieci giorni
successivi, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di cui
al comma 5-bis e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al
medesimo comma 5-bis. Il permesso di soggiorno è rinnovabile
previo accertamento da parte dell'organo competente della prova
della continuazione del rapporto e della regolarità della
posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata
presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo
procedimento.
5-quater. I datori di lavoro, fatta salva l'applicazione delle
disposizioni del presente articolo, non sono punibili per le
violazioni delle norme concernenti il soggiorno, il lavoro e di
carattere finanziario compiute, antecedentemente al 30 luglio
2002, in relazione all'occupazione di lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione di cui al comma 1.
5-quinquies. Le disposizioni dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater
non si applicano ai rapporti di lavoro relativi a lavoratori
extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno; che risultino segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore
in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello
Stato; che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i
relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero
risultino destinatari di una misura di prevenzione, salvi in
ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del
presente articolo non costituiscono comunque impedimento
all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la
sicurezza dello Stato.
5-sexies. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione
ai sensi dei commi 1 e 5-bis basata su falsi presupposti,
conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le
disposizioni vigenti in materia di immigrazione, è punito con la
reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca
più grave reato."
3. 02. Tabacci, Volonté, Maninetti.
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