denuncia di assunzione

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale dell'immigrazione Divisione II
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma

Roma, 08/03/2005
a mezzo fax


Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
e, p.c.:
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 - Uff.Lavoro - Isp.Lavoro
Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento

Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l'Impiego
Trieste
Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo

Agli Assessorati Regionali al lavoro
Loro Sedi

Al Ministero degli Affari Esteri
- Gabinetto del Ministro
- D.G.I.E.P.M.-Uff. VI -Centro Visti
Roma

Al Ministero dell'Interno
-Gabinetto del Ministro
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza-
Direz. C.le dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere
- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione-
Direz. C.le per le politiche
dell'immigrazione e dell'asilo
Roma

All' INPS-Direzione Generale Roma

Prot. 23 / 0001182 / 06.01
CIRCOLARE N. 9 /2005

OGGETTO: D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione", previsto dall'art. 34, comma 1, della legge
Bossi-Fini - Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni.


Mediante la lettera circolare congiunta Ministero Interno - Ministero Lavoro n. 23/910 del 24.2.2005 si è disposto che "fin quando non verranno attuati gli adempimenti preliminari previsti dalla legge per l'operatività dello Sportello Unico per l'Immigrazione, l'istruttoria delle pratiche sarà avviata per quanto di propria competenza dalle singole amministrazioni interessate, fermo restando che le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate alla Prefettura-UTG e che il provvedimento finale sarà adottato dallo Sportello Unico". Al riguardo, d'intesa con il Ministero dell'Interno e rinviando a successiva circolare di imminente emanazione da parte di quel Dicastero per gli ulteriori profili di stretta competenza, si forniscono le seguenti precisazioni ed ulteriori immediate indicazioni operative.

Si precisa, innanzitutto, che l'attività attuativa dei D.P.C.M. del 17.12.2004 di programmazione dei flussi relativi all'anno 2005 sarà svolta secondo la regolamentazione vigente al momento della loro emanazione e della loro iniziale operatività. La relativa attività continuerà, pertanto, ad essere svolta in applicazione del D.P.R. 394/1999, nel suo testo originario, senza tener conto delle modifiche successivamente introdotte dal D.P.R. 334/2004.

Conseguentemente, la disciplina risultante dalle modifiche apportate con il citato D.P.R. 334/2004, entrato in vigore a decorrere dal 25.2.2005 (a cui di seguito ci si riferirà, usando l'espressione "nuovo regolamento"), opera per il momento, essenzialmente, con limitato riguardo ai casi particolari di ingresso al di fuori dei flussi di cui all'articolo 27 del testo unico, nonché.alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro necessaria per l'instaurazione del rapporto lavorativo nei confronti di cittadino extracomunitario già munito di permesso di soggiorno per lavoro (art. 36-bis, comma 1, nuovo regolamento) e per far luogo, da parte della Questura, al rinnovo del permesso di soggiorno (art. 13, comma 2-bis, nuovo regolamento).

Tenuto conto delle disposizioni diramate con la lettera circolare del 24.2.2005, codesti Uffici opereranno come segue, assicurando la massima diffusione delle presenti prime indicazioni operative e la consueta attività d'informazione a favore degli interessati.




1- Domande presentate ai sensi dell'articolo 27 del TU-testo unico sull'immigrazione approvato con D.Leg.vo n. 286/1998 e successive modificazioni- finalizzate al primo rilascio dell'autorizzazione/nullaosta al lavoro

1.1-Domande presentate prima del 25 febbraio

Le domande, finalizzate al primo rilascio dell'autorizzazione, presentate prima del 25 febbraio c.a. continueranno ad essere trattate e definite in applicazione della disciplina in vigore all'atto della presentazione. Per l'evasione di tali domande codeste Direzioni provinciali del lavoro (DPL) cureranno l'istruttoria e il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro.


1.2-Domande presentate a decorrere dal 25 febbraio

A decorrere dal 25 febbraio c.a. le domande del tipo considerato andranno presentate alla Prefettura UTG - in attesa della costituzione dello Sportello Unico per l'Immigrazione - secondo le modalità fissate dal nuovo regolamento. Ciò implica l'utilizzo, da parte degli istanti, dei moduli appositamente predisposti che si allegano alla presente. Si tratta di moduli, distinti a seconda che la domanda riguardi cittadini extracomunitari o cittadini neocomunitari, che vengono messi in uso in via provvisoria per garantire la pratica attuazione delle istruzioni dettate dalla lettera circolare n. 23/910 del 24 febbraio u.s. e da osservare durante la presente fase transitoria.

In particolare, gli allegati da 1 a 20 includono i moduli di richiesta di nullaosta per i cittadini extracomunitari e le rispettive istruzioni. I moduli sono predisposti distintamente in corrispondenza di ciascuno dei casi particolari previsti dall'art. 27 TU alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), r), e r-bis). L'allegato 27 è costituito dalla tabella "Codici stato", necessaria per la compilazione delle richieste di nullaosta (e delle comunicazioni da effettuare con i moduli allegati 23 e 25) riferite ai cittadini extracomunitari.

Gli allegati 21 (richiesta di nullaosta) e 22 (schema per la redazione contratto di lavoro da unire alla richiesta) contengono i moduli da utilizzare per i cittadini neocomunitari.

Codesti Uffici informeranno l'utenza circa la necessità di redigere le domande con l'utilizzo della prescritta modulistica e circa la necessità di effettuarne la presentazione alla Prefettura UTG competente mediante spedizione postale con raccomandata AR. Con riferimento a tali domande, la DPL è chiamata ad effettuare, per la parte di propria competenza, l'istruttoria allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti di accoglibilità diversi da quelli devoluti all'accertamento delle Questure. In attuazione della lettera circolare n. 23/910, l'esito delle verifiche istruttorie saranno trasmesse alla Prefettura UTG, fermo restando che il provvedimento finale del procedimento è di spettanza dello Sportello Unico e sarà in concreto adottabile soltanto dopo che quest'ultimo sarà costituito e diventerà operativo. Tenuto conto delle disposizioni contenute nella circolare n. 14 del 28 aprile 2004, il nullaosta al lavoro nei confronti dei lavoratori neocomunitari sarà adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione:
- senza procedere alla verifica da compiersi, ai sensi dell'art. 31, comma 1, nuovo reg., a cura della Questura nel caso di nullaosta riguardante l'assunzione di lavoratori extracomunitari;
- senza far luogo agli adempimenti diretti alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro;
- senza far luogo agli adempimenti preordinati al rilascio, da parte degli Uffici rispettivamente competenti, del visto d'ingresso (art. 31, comma 6, nuovo reg.) e del permesso di soggiorno per lavoro (art. 36 nuovo reg.), entrambi non richiesti nei confronti dei lavoratori neocomunitari.

In via provvisoria e fino a quando lo Sportello Unico per l'immigrazione non sarà operativo, si dispone che la Direzione Provinciale del Lavoro provveda anche ad espletare, laddove richiesti dall'art. 40, comma 1, nuovo reg., gli adempimenti finalizzati alla verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i Centri per l'impiego. Si tratta di attività da svolgere, ai sensi dell'art. 30-quinquies del nuovo regolamento, esclusivamente con riferimento alle richieste di nullaosta finalizzate a consentire l'ingresso dall'estero (e non con riferimento alle richieste di proroga o di rinnovo dell' autorizzazione originaria) di lavoratori extracomunitari, non essendo, in ogni caso, necessaria nei confronti dei cittadini neocomunitari.

Per l'attuazione dei predetti adempimenti, che una volta divenuto operativo lo Sportello Unico faranno carico a quest'ultimo in quanto ad esso istituzionalmente attribuiti, le DPL dovranno curare la seguente attività: 1) trasmissione della richiesta di nullaosta con modalità idonee a comprovare la data di ricezione da parte del Centro per l'impiego destinatario; 2) ricezione dell'eventuale comunicazione inviata in risposta dal Centro per l'impiego: 2.a) se nel termine prescritto dall'art. 30-quinquies, comma 2, il Centro per l'impiego risponde comunicando la disponibilità all'impiego da parte di disoccupati in cerca di occupazione, la richiesta rimane sospesa fino a quando il richiedente effettua, con le modalità stabilite, la comunicazione di conferma; 2.b) se nel termine prescritto il Centro per l'impiego risponde inviando una certificazione negativa, il richiedente entro quattro giorni può comunicare che intende revocare la richiesta presentata; 3) la DPL, che in via transitoria è la destinataria delle comunicazioni di conferma o di revoca, nel trasmettere alla Prefettura UTG le risultanze dell'istruttoria compiuta, certificherà inoltre l'avvenuto espletamento delle operazioni dirette alla verifica della disponibilità di offerta di lavoro, dando atto a seconda dei casi: a) del mancato riscontro nel termine fissato da parte del Centro per l'impiego; b) della conferma comunicata dal datore di lavoro istante in presenza di dichiarazioni di disponibilità tempestivamente segnalate; c) del decorso del termine di 4 giorni, dalla comunicazione negativa tempestivamente effettuata dal Centro per l'impiego, senza che l'istante abbia comunicato la revoca della richiesta. Nel caso di revoca della richiesta da parte dell'istante, la DPL ne prenderà atto archiviando la pratica; in tale eventualità la pratica non sarà trasmessa alla Prefettura-UTG alla quale la DPL darà notizia dell'archiviazione.

Si precisa, infine, che esula dagli adempimenti istruttori di competenza della DPL la convocazione del datore di lavoro richiedente per il rilascio del nullaosta e la preliminare sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro a conferma della proposta formulata nella domanda (la conclusione del contratto interverrà al momento della successiva sottoscrizione da parte del lavoratore) -art. 31, comma 4, nuovo reg., richiamato dall'art. 40, comma 3.



2- Le modificazioni della regolamentazione attuativa dell'art. 27, comma 1, lettera f) del TU e rispettive conseguenze nei confronti dei cittadini neocomunitari

Si fa riserva di fornire con successiva circolare l'illustrazione delle notevoli modifiche riguardanti l'art. 40 e le indicazioni operative eventualmente occorrenti. E' comunque necessario subito sottolineare almeno le innovazioni riguardanti l'attuazione dell'art. 27 lettera f) del TU . Il nuovo regolamento ne affida l'attuazione a misure del tutto diverse rispetto a quelle previgenti. In particolare, il comma 9 dell'art. 40 nuovo reg, prescrive la necessità del nullaosta al lavoro soltanto nel caso di cui alla lettera b). Per il caso della lettera a), la norma regolamentare, invece, prevede che i cittadini extracomunitari possano fare ingresso in Italia per effettuare i tirocini formativi senza bisogno del nullaosta al lavoro bensì sulla base del visto per motivo di studio e formazione professionale precisandone le modalità di rilascio. Per l'effettiva operatività della norma regolamentare (di cui alla lettera a) dell'art. 40, comma 9, nuovo reg.) è necessario definire i criteri e le misure secondo le quali estendere ai cittadini extracomunitari la disciplina attuativa dei tirocini formativi contenuta dal DM 25.3.1998, n. 142; il relativo DM di estensione è in corso di predisposizione.

Al riguardo occorre appurare quali siano le conseguenze della mutata disciplina nei confronti dei cittadini neocomunitari. In proposito deve considerarsi che:
- la nuova regolamentazione contenuta dall'art. 40, comma 9, riconduce l'attività formativa prevista dalla lettera a), nell'ambito della disciplina attuativa dell'art. 18 della legge n. 196/1997 il quale esclude che l'attuazione del tirocinio integri la costituzione di un rapporto di lavoro;
- nei confronti dei cittadini neocomunitari è transitoriamente sospesa, per effetto del DPCM 20.4.2004, la piena libertà di circolazione soltanto al fine del loro accesso al mercato del lavoro interno in qualità di lavoratori subordinati; solo ed esclusivamente per la loro assunzione si applicano le misure disposte con la circolare n. 14 del 28.4.2004 che richiede, allo scopo, la preventiva autorizzazione al lavoro;
- le esistenti misure attuative dell'art. 18 della legge n. 196/1997, contenute nel DM del 25.3.1998, n. 142, sono direttamente applicabili anche ai cittadini comunitari.

Sulla base delle precedenti considerazioni va dato atto che il regime transitorio vigente nei confronti dei cittadini neocomunitari non preclude nei loro riguardi l'effettuazione, senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione, del tirocinio formativo così come regolamentato dall'art. 18 della L. n. 196/1997 e dalle relative norme applicative.

Pertanto si stabilisce che, a decorrere dal 25 febbraio 2005, lo svolgimento dei tirocini formativi nei confronti dei cittadini neocomunitari non richiede il preventivo nullaosta al lavoro. I cittadini neocomunitari accedono ai tirocini formativi in applicazione della regolamentazione generale di cui all'art. 18 L. n. 196/1997 e relative disposizioni attuative.



3- Le modificazioni della regolamentazione attuativa dell'art. 27, comma 1, del TU: effetti sulle situazioni costituite ai sensi della previgente disciplina e tuttora in atto


3.1-Proroghe e rinnovi

L'art. 40 del nuovo reg. conferma (comma 2) la possibilità di proroga della durata dell'iniziale autorizzazione (adesso nullaosta) al lavoro e introduce (comma 23), con alcune eccezioni espresse o comunque risultanti dalla relativa regolamentazione speciale -come nel caso di quella contenuta al comma 20 con riferimento alla previsione dell'art. 27, comma 1, lett. r), TU-, la possibilità del rinnovo del nullaosta al lavoro e del permesso di soggiorno rilasciati sulla sua base. Allo scopo di assicurare l'operatività delle innovazioni anche nel presente periodo transitorio durante il quale, comunque, la posizione degli interessati non può rimanere pregiudicata, si dispone quanto segue.

Il nuovo regolamento, con riguardo alle condizioni di concedibilità della proroga, stabilisce norme sostanzialmente conformi ad indicazioni già date in via amministrativa da questo Ministero durante la vigenza della normativa precedente. Si ritiene pertanto che il nuovo regolamento possa trovare applicazione, per quanto attiene alla disciplina sostanziale delle condizioni di concedibilità della proroga, alle domande di proroga ancora da definire, anche se presentate anteriormente al 25 febbraio u.s. La DPL, in caso di accertamento positivo delle predette condizioni, concede con proprio provvedimento la proroga dell'autorizzazione richiesta..

A decorrere dal 25 febbraio, le domande dirette a ottenere la proroga od il rinnovo dell'autorizzazione al lavoro devono essere inoltrate alla Prefettura-UTG per il tramite delle Direzione provinciale del lavoro; ciò significa che gli interessati effettueranno l'inoltro delle domande indirizzate alla Prefettura presentandole alla DPL. Quest'ultima curerà l'accertamento dei relativi presupposti di accoglibilità, da condurre alla stregua del nuovo regolamento, e quindi provvederà a trasmettere la domanda insieme con l'esito del predetto accertamento alla Prefettura-UTG. La DPL curerà l'invio o la consegna della medesima nota di trasmissione, completa della copia della domanda presentata e della comunicazione delle risultanze dell'accertamento, anche all'istante. Ciò consentirà al lavoratore interessato di presentarne una copia insieme con la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (se lavoratore extracomunitario) o della carta di soggiorno (se lavoratore neocomunitario). Ai fini della concessione del rinnovo sarà comunque necessario che lo Sportello Unico per l'immigrazione, una volta costituito ed operante, adotti il provvedimento conclusivo di rilascio della proroga o del rinnovo del nullaosta.

Le precedenti indicazioni non si applicano alle domande di proroga dell'autorizzazioni al lavoro rilasciate ai sensi della regolamentazione d'attuazione dell'art. 27, lett. f), TU. Queste ultime saranno ammissibili esclusivamente se presentate prima del 25 febbraio, quelle presentate successivamente sono inammissibili a causa della sopravvenuta radicale trasformazione della rispettiva disciplina regolamentare. La trattazione e la definizione delle domande di proroga ammissibili avverrà in applicazione del vecchio regolamento d'attuazione (vigente all'atto della loro presentazione) e secondo le corrispondenti modalità in uso.



3.2-Possibilità, nei casi espressamente previsti, dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro

Il nuovo regolamento d'attuazione, entrato in vigore il 25 febbraio u.s.. apporta un'ulteriore innovazione. Il nuovo art. 40, in alcuni casi, ammette la possibilità dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica d'assunzione coincida con quella per cui sono stati autorizzati l'assunzione e l'ingresso originari. In particolare, il comma 23 concede tale possibilità ai lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del TU. Pertanto dal 25 febbraio è diventata possibile l'assunzione dei lavoratori stranieri in possesso di uno di tali permessi di soggiorno in corso di validità. Mentre cioè nel sistema precedente essi non potevano cambiare datore di lavoro, attualmente la loro successiva assunzione è possibile anche ad opera di datori di lavoro diversi da quelli ad istanza dei quali sono stati autorizzati l'assunzione e l'ingresso originari. Pur tenuto conto della natura transitoria delle presenti indicazioni, si reputa necessario avvertire che l'assunzione dei lavoratori muniti del permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari) o della carta di soggiorno (se cittadini neocomunitari) rilasciato/a in applicazione dell'art. 27, lettera r-bis, del TU può avvenire esclusivamente ad opera di: a) struttura sanitaria pubblica o privata; b) società cooperativa appaltatrice della gestione diretta ed esclusiva dell'intera struttura sanitaria (ovvero di un suo reparto o servizio) di destinazione del lavoratore; c) agenzia di somministrazione tenuta alla fornitura di lavoro infermieristico nei confronti della struttura sanitaria di destinazione del lavoratore.

Nei confronti dei lavoratori extracomunitari il nuovo datore di lavoro effettua l'assunzione con le modalità specificate nel seguente paragrafo n. 4.

Nei confronti dei lavoratori neocomunitari il nuovo datore di lavoro effettua l'assunzione previo nullaosta al lavoro da richiedere secondo le modalità specificate nel precedente paragrafo n.1.



4 - Necessità della conclusione del contratto di soggiorno per lavoro ai fini l'instaurazione del rapporto lavorativo nei confronti di cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività di lavoro subordinato (art. 36-bis, comma 1, nuovo regolamento) nonché ai fini del rinnovo, da parte della Questura, del permesso di soggiorno (art. 13, comma 2-bis, nuovo regolamento).

Il nuovo regolamento entrato in vigore il 25 febbraio dispone, all'art. 36-bis, comma 1, che:"per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro … deve essere sottoscritto un contratto di soggiorno per lavoro …". Inoltre, all'art. 13, comma 2-bis, stabilisce che: "il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro …".

Il contratto di soggiorno per lavoro (art. 5-bis TU), ai fini del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è necessariamente concluso presso lo Sportello Unico dove il lavoratore extracomunitario, entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, sottoscrive il testo contrattuale già precedentemente firmato dal datore di lavoro proponente (art. 35 nuovo reg.).

Diverse modalità di conclusione vengono invece fissate mediante la presente circolare con riguardo al contratto di soggiorno per lavoro da stipularsi al fine dell'assunzione di straniero dotato di uno dei seguenti permessi di soggiorno, in corso di validità, che gli consentono di svolgere -senza limitazioni- l'attività di lavoro subordinato: permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, ovvero permesso per lavoro autonomo ovvero permesso per motivi famigliari. In tale caso le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione del modulo che in via provvisoria viene messo a disposizione con la presente circolare insieme con le relative istruzioni (allegati n. 23-24).

Un altro e diverso modulo, completo delle istruzioni, (allegati n. 25-26) è stato provvisoriamente predisposto per essere utilizzato al fine della conclusione del contratto di soggiorno da stipularsi per la prosecuzione di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato con lavoratore extracomunitario munito di permesso di soggiorno per lavoro non stagionale in corso di validità. Tale modulo è messo a disposizione per rendere possibile l'integrazione dell'originario contratto di lavoro nel caso di assunzione a suo tempo effettuata senza la conclusione del contratto di soggiorno all'epoca non richiesta. L'integrazione andrà necessariamente effettuata per rendere possibile il rinnovo del permesso di soggiorno, che ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, del nuovo reg, è condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro.

Entrambi i predetti moduli si articolano in due parti. La prima, compilata e sottoscritta da entrambe le parti, documenta l'avvenuta conclusione del contratto; la seconda, a firma del datore di lavoro, contiene l'atto di comunicazione e le dichiarazioni dal medesimo rese. Mediante l'invio del modulo compilato e sottoscritto in tutte le sue parti, il datore di lavoro adempie le prescrizioni dell'art. 22, comma 7, del TU e dell'art. 36-bis del nuovo reg. le quali gli impongono l'obbligo di comunicare, entro cinque giorni, l'inizio del rapporto di lavoro. Si dispone che nell'attuale fase transitoria la comunicazione, in attesa della creazione e della piena operatività dello Sportello Unico che ne è il destinatario, vada inviata alla Prefettura UTG. Il datore di lavoro effettuerà l'invio, accludendo la fotocopia di un proprio documento d'identità, mediante spedizione postale per raccomandata con AR ed è tenuto a conservare la prova della spedizione effettuata. Egli è tenuto, inoltre, a consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della rispettiva comunicazione completa della copia della ricevuta postale attestante la spedizione.

IL DIRETTORE GENERALE

firmato:Giuseppe Maurizio Silveri
 

Circolare del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2005

Con riferimento alle Direttive dei Ministri dell'Interno e del Lavoro e delle Politiche sociali, emanate ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 334/2004, in data 13 maggio 2005, e alla circolare congiunta in pari data, riguardante gli Sportelli Unici per l'Immigrazione, si forniscono le seguenti indicazioni circa la prima fase operativa di detti organismi, concordate anche con il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché con il suddetto Ministero.
Si precisa, inoltre, che le istanze da presentare allo Sportello - in attesa dell'approvazione dell'apposita modulistica anche informatizzata, prevista dal Regolamento in oggetto - dovranno essere redatte dagli interessati sulla modulistica provvisoria reperibile sul sito www.interno.it e sul sito www.welfare.gov.it
Sulla rete intranet del Ministero dell'Interno sono, altresì, disponibili, per gli operatori, i moduli relativi ai provvedimenti di competenza degli Sportelli, che sono stati trasmessi anche via e-mail.

Detta modulistica potrà essere adottata, con le opportune modifiche, anche dagli Uffici competenti a svolgere le funzioni degli Sportelli Unici nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in attesa dell'emanazione delle apposite norme attuative previste dall'art. 30 del D.P.R. 394/99. I predetti Uffici potranno altresì seguire, con gli opportuni adattamenti, le modalità illustrate nella presente circolare per lo svolgimento delle procedure attribuite agli Sportelli.

Ciò premesso, si rammenta che i procedimenti di competenza dello Sportello Unico riguardano:

1. L'assunzione dei lavoratori stranieri.
2. Il ricongiungimento familiare degli stranieri.
ASSUNZIONE LAVORATORI STRANIERI

Presso lo Sportello Unico, possono essere presentate le istanze per:
A. Rilascio nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, indeterminato o a carattere stagionale, con un cittadino straniero residente all'estero (art. 30 bis Reg.).

B. Rilascio nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino straniero residente all'estero, per le particolari categorie di lavoro previste dall'art.27, comma 1, del T.U. sull'immigrazione, che non rientrano nella programmazione dei flussi d'ingresso (art.40 Reg.).

C. Stipula contratto di soggiorno in caso di datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al precedente (art.36 bis Reg.).

D. Stipula contratto di soggiorno, relativamente ad un rapporto di lavoro instaurato in vigenza della precedente normativa (art. 8 bis, Reg.).

E. Instaurazione rapporto di lavoro, nel caso di conversione del permesso di soggiorno per studio o di formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (art.14, comma 5 e 6 Reg.).

F. Rilascio certificazione attestante i requisiti previsti per lavoro autonomo, nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale (art. 39, comma 9 Reg.).

G. Rilascio nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari.

Si precisa che le istanze relative ai decreti di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso degli stranieri per l'anno 2005 continuano ad essere trattate dagli Uffici provinciali del lavoro in conformità a quanto stabilito con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 dell'8 marzo 2005. Agli stessi Uffici rimane altresì affidata la trattazione delle istanze relative alla quota di 20.000 lavoratori stranieri stagionali di cui alla circolare dello stesso Ministero n. 16 del 22 aprile 2005
Si soggiunge, inoltre, che tutte le istanze eventualmente presentate alle Prefetture delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, dovranno essere trasmesse agli Uffici regionali competenti a svolgere le funzioni degli Sportelli Unici fino all'emanazione delle norme attuative previste dall'art. 30 del D.P.R. 394/99.

Per ciascuna delle ipotesi sopra elencate, si illustrano le procedure da seguire nella prima fase operativa senza l'utilizzo del sistema informatico.
Sono fatte salve le modalità particolari che i Prefetti vorranno stabilire - nel rispetto della legge - ritenute maggiormente funzionali in relazione alle diverse situazioni locali.

A - Rilascio nulla osta al lavoro subordinato

La procedura riguardante il rilascio del nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con cittadini stranieri residenti all'estero (art. 30 bis Reg.) è effettuata nella prima fase operativa secondo le seguenti modalità.

1. Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero, a tempo determinato o indeterminato, inoltra la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico, per posta ordinaria (raccomandata a.r.), utilizzando l'apposita modulistica (mod. A, B, C).
L'istanza può essere presentata, ai sensi dell'art. 30 bis, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999, in alternativa: allo Sportello Unico della provincia di residenza del datore di lavoro ovvero a quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o a quello della provincia ove avrà luogo la prestazione dell'attività lavorativa. Lo Sportello Unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro è, comunque, quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa; pertanto, lo Sportello Unico ricevente, ove diverso, trasmette la richiesta a quello competente, dandone comunicazione al datore di lavoro (art. 30 bis, comma 7, Reg.).

2. Acquisite le istanze, l'operatore dello Sportello Unico verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse (art. 30 bis, comma 8, Reg.).

3. La richiesta viene trasmessa alla Questura che effettua la verifica sulla sussistenza di motivi ostativi di cui all' art. 31, comma 1, Reg. e comunica allo Sportello il proprio parere circa il rilascio del nulla osta .

4. In caso di parere negativo, la procedura si arresta e l'istanza viene rigettata dallo Sportello Unico che provvede alla notifica del motivato provvedimento di rigetto all'interessato (art. 31, comma 2, Reg.).

5. Nell'ipotesi di parere positivo della Questura, lo Sportello Unico inoltra la richiesta del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro, la quale provvede ad accertare la disponibilità quantitativa e qualitativa delle quote di ingresso, l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile al contratto proposto dal datore di lavoro, la congruità del numero delle richieste presentate dallo stesso in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, e comunica il proprio parere allo Sportello Unico (Art. 31, comma 3, Reg.).

6. Se la menzionata verifica della Direzione Provinciale del Lavoro è ostativa al rilascio del nulla osta al lavoro, l'istanza viene respinta dallo Sportello Unico, con provvedimento motivato da notificare all'interessato (art. 31, comma 3, Reg.).

7. Nell'ipotesi di parere positivo della Direzione Provinciale del Lavoro, lo Sportello Unico richiede all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione di un codice fiscale provvisorio o la verifica dell'eventuale esistenza del codice fiscale (art. 31, comma 5, Reg.).

8. In presenza di parere positivo della Direzione Provinciale del Lavoro, lo Sportello Unico trasmette al Centro per l'Impiego competente le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, via fax, utilizzando i numeri di fax reperibili presso la rete intranet del Ministero dell'Interno.
Quest'ultimo Ufficio compie gli adempimenti di competenza concernenti la disponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri, iscritti nelle liste di collocamento, e ne comunica l'esito allo Sportello e al datore di lavoro (art. 30-quinquies, Reg.).

9. Nell'ipotesi in cui siano pervenute dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, la richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica per posta allo Sportello Unico e, per conoscenza, al Centro per l'Impiego, se intende confermare l'istanza. In caso di mancata conferma, vale a dire di rinuncia all'assunzione del lavoratore dall'estero, il procedimento si arresta e l'istanza viene archiviata (art. 30-sexies, Reg.).

10. Ove, di converso, vi sia la prescritta certificazione negativa del Centro per l'Impiego o l'espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro o,comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'Impiego, lo Sportello convoca il datore di lavoro (per via telefonica, e-mail o per posta ordinaria) per la consegna del nulla osta - redatto sull'apposita modulistica (mod. A bis, B bis, C bis) - e la sottoscrizione del contratto di soggiorno (mod. P). Al datore di lavoro viene, altresì, fornito il numero telefonico - da comunicare al lavoratore - al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico dopo il rilascio del visto d'ingresso (art. 31, comma 4, Reg.).
Dopo la firma del datore di lavoro, il contratto è trattenuto presso lo Sportello Unico, in attesa che venga perfezionato con la sottoscrizione del lavoratore straniero.

11. Qualora il datore di lavoro ne abbia fatto espressa richiesta - barrando l'apposita casella nel relativo modulo - lo Sportello Unico trasmette, via fax (v. numeri di fax delle rappresentanze diplomatiche italiane sul sito internet www.esteri.it, alla sezione Rappresentanze diplomatiche), il nulla osta, nonchè la restante documentazione prescritta dalla legge (ovvero il modulo compilato dal datore di lavoro ove la stessa figura contenuta) alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente (art. 31, comma 6, Reg.). Altrimenti, sarà lo stesso datore di lavoro a provvedere al suddetto invio.

12. La Rappresentanza diplomatico-consolare, dopo aver consegnato allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro, aver acquisito la richiesta di visto del lavoratore ed aver verificato la sussistenza dei presupposti di legge, gli rilascia l'apposito visto di ingresso, dandone comunicazione, via fax o via e-mail, allo Sportello Unico.
All'atto del rilascio del visto, lo straniero viene, altresì, avvertito dell'obbligo di presentarsi allo Sportello entro otto giorni dall'ingresso in Italia (Art. 31, comma 8, Reg.).

13. Lo straniero o il datore di lavoro - utilizzando il numero telefonico precedentemente fornito - provvede, quindi, a richiedere l'appuntamento, presso lo stesso Sportello, per la sottoscrizione del contratto e la richiesta del permesso di soggiorno da parte dello straniero. La data di convocazione deve essere confermata dallo Sportello, con una comunicazione all'interessato, trasmessa per posta ordinaria, fax o e-mail, nella quale viene, altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 11 euro).

14. Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero provvede a sottoscrivere il contratto - il cui originale viene conservato presso lo Sportello Unico - e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Questura, dopo aver ricevuto il certificato di attribuzione del codice fiscale. La richiesta di permesso di soggiorno, munita del timbro dello Sportello Unico attestante l'avvenuta stipula del contratto, è trasmessa dallo Sportello alla Questura competente.
Oltre alla ricevuta della presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno, viene rilasciata al lavoratore duplice copia del contratto, di cui una dovrà essere consegnata, da parte di quest'ultimo, al proprio datore di lavoro. Copia del contratto di soggiorno deve, inoltre, essere trasmessa, a cura dello Sportello Unico, al Centro per l'Impiego, nonché all'Autorità consolare (art. 35 Reg.).

15. Su indicazioni della Questura, infine, lo Sportello Unico fornisce informazioni allo straniero circa la data in cui dovrà essere sottoposto ai prescritti rilievi fotodattiloscopici e sulla data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.


B - Rilascio nulla osta al lavoro nei casi previsti dall'art. 27, I comma del T.U.


La procedura per il rilascio del nulla osta all'accesso al lavoro nei casi particolari previsti dall'art. 27, I comma, lett. a), b), c), d), e), f), g), i), r) e r-bis) del T.U. sull'immigrazione, è analoga a quella sopra descritta. L'istanza deve essere compilata sugli appositi modelli D, E, F, G, H, I, L, M, N ed O. Il nulla osta è redatto sulla relativa modulistica (mod. D bis, E bis, F bis, G bis, H bis, I bis, L bis, M bis, N bis ed O bis).

Per i casi previsti dalle lettere l) ,m) ,n) e o) dell'art. 27 del T.U. [lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche] le istanze - anziché allo Sportello - vanno presentate alla Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Ufficio per il collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo e all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia (art. 40, comma 14, Reg.), competenti al rilascio del relativo nulla osta.
Per gli stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane, ai sensi della lett. p) del citato art. 27, il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso che viene rilasciata dal CONI (art. 40,comma 16, Reg.).
I predetti nulla osta e dichiarazioni debbono, quindi, essere comunicati, da parte degli Uffici competenti, allo Sportello Unico al fine della stipula del contratto di soggiorno: per i lavoratori dello spettacolo, a quello della provincia ove ha sede legale l'impresa; per gli sportivi, a quello della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive. In tali ipotesi, pertanto, lo Sportello è competente solo per le fasi finali relative alla sottoscrizione del contratto di soggiorno (mod. P) e al rilascio del permesso di soggiorno.
Non è, invece, previsto il rilascio del nulla osta per i lavoratori marittimi e per i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere - art. 27, rispettivamente lett. h) e q), nonché per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale aventi sede in Italia (art. 40,comma 12 e comma 19, Reg.). In tali ipotesi, pertanto, non viene svolta alcuna procedura presso lo Sportello Unico.

C-D - Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti

Riguardo alla stipula di un nuovo contratto di soggiorno subordinato tra lo straniero regolarmente soggiornante ed un datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al primo e nei casi di stipula del contratto di soggiorno relativamente ai rapporti di lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/02 e del D.P.R. 334/04, si richiamano le disposizioni di cui alla citata circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 dell'8 marzo 2005.
Nelle suddette ipotesi, le parti devono stipulare e sottoscrivere autonomamente il contratto di soggiorno, redatto sull'apposita modulistica (mod. Q e R), che deve essere inviato, a mezzo raccomandata postale A.R., allo Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso. Detto contratto viene acquisito agli atti dell'Ufficio, il quale potrà effettuare gli accertamenti del caso, a campione, come stabilito dalla legge.
All'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero presenterà la relativa istanza alla Questura esibendo la ricevuta di ritorno della suddetta raccomandata, debitamente timbrata dallo Sportello.

E - Instaurazione rapporto di lavoro in caso di conversione di permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello Unico competente, per posta ordinaria (raccomandata a. r.) la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato, allegando alla stessa il contratto sottoscritto dal solo datore di lavoro, entrambi redatti sull'apposita modulistica (mod. V e P).

2. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, la quale provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica l'esito allo Sportello.

3. Nell'ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero con raccomandata a.r.

4. In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato presso lo Sportello Unico (per via telefonica, e-mail o per posta), provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Questura.

5. La richiesta di permesso di soggiorno, munita del timbro dello Sportello Unico attestante l'avvenuta stipula del contratto, è trasmessa dallo Sportello alla Questura competente (art.14, comma 6 Reg.). Su indicazioni della Questura, lo Sportello Unico fornisce, quindi, informazioni allo straniero circa la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno presso lo Sportello.

La verifica della disponibilità delle quote per lavoro subordinato relative all'anno in corso, non va effettuata nel caso di conversione del permesso di soggiorno richiesta da stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, nonché dagli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia. In queste ipotesi, infatti, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato andrà decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell'anno successivo (art. 14, comma 5, Reg.).

F - Rilascio certificazione attestante requisiti per lavoro autonomo, in caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, inoltra allo Sportello Unico competente, per posta ordinaria (raccomandata a.r.) la domanda, redatta sull'apposita modulistica (mod. Z), per il rilascio della certificazione prevista dall'art. 6, comma 1, del T.U. sull'immigrazione. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata nella stessa modulistica, in base alla tipologia di lavoro autonomo per la quale si richiede la certificazione.

2. Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, la quale provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo e ne comunica l'esito allo Sportello.

3. Nell'ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote o non sussistano i requisiti previsti dall'art. 26 del T.U. sull'immigrazione per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero con raccomandata a.r.

4. In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico convoca lo straniero (per via telefonica, e-mail o per posta) per il rilascio della certificazione (redatta sul mod. Z bis) attestante la sussistenza di requisiti previsti dall'art.26 del T.U. sull'immigrazione e provvede a far sottoscrivere all'interessato la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, redatta sull'apposito modulo fornito dalla Questura, e a trasmetterla a quest'ultimo Ufficio.

5. Su indicazioni della Questura, lo Sportello Unico fornisce informazioni allo straniero circa la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno presso lo stesso Sportello.


G - Rilascio nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari

Fermo restando quanto indicato nella richiamata circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione ai flussi di ingresso previsti per l'anno 2005, si precisa che il datore di lavoro che intende assumere un cittadino dei Paesi di nuova adesione alla UE deve trasmettere istanza di nulla osta al lavoro, per posta ordinaria (raccomandata a.r.), redatta sull'apposita modulistica (reperibile sul sito www.welfare.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), allo Sportello Unico, il quale invia la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, per verificare la disponibilità delle quote di ingresso destinate ai lavoratori subordinati neocomunitari, e ne comunica l'esito allo Sportello.
Nell'ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello Unico ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata a.r.

In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello Unico, rilascia il nulla osta al lavoro, trasmettendolo al datore di lavoro per posta ordinaria. Detto documento consente al cittadino neocomunitario di richiedere la carta di soggiorno alla Questura competente.

In tutte le procedure sopra illustrate, in cui non è specificata la modalità di trasmissione degli atti fra gli Uffici, la stessa potrà essere effettuata via fax, via e-mail, per posta ordinaria o apposito corriere.



RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEGLI STRANIERI

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, può avanzare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti (art. 6 Reg.):

· coniuge non legalmente separato;
· figli minori a carico (compresi i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela);
· figli maggiorenni a carico, qualora non possano, per ragioni oggettive, provvedere al proprio mantenimento a causa del loro stato di salute dal quale deriva invalidità totale;
· genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli non siano in grado di provvedere al loro mantenimento per documentati gravi motivi di salute.


Procedura per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare

La procedura riguardante il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare è effettuata - nella prima fase operativa - secondo le seguenti modalità, senza l'utilizzo del sistema informatico.
Sono fatte salve le modalità particolari che i Prefetti vorranno stabilire - nel rispetto della legge - ritenute maggiormente funzionali in relazione alle diverse situazioni locali.

1. La richiesta di nulla osta è inoltrata allo Sportello Unico, competente per il luogo di dimora del richiedente, per posta ordinaria (raccomandata a.r.), utilizzando l'apposita modulistica (mod. S).

2. Acquisita l'istanza, l'operatore dello Sportello Unico verifica la regolarità formale e la completezza delle stessa.

3. Lo Sportello Unico provvede a convocare lo straniero, per telefono, per e-mail o per posta ordinaria, affinché consegni la documentazione prevista dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, a corredo dell'istanza.
Detta documentazione deve essere presentata in duplice copia al fine di restituirne una, debitamente timbrata, all'interessato, a norma del comma 4 del citato art. 6.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, la documentazione da presentare allo Sportello deve attestare:

· la disponibilità di un alloggio, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
· la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo se il ricongiungimento riguarda quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
· · i rapporti di parentela; detta documentazione veniva, invece, in passato, presentata alla rappresentanza diplomatica. La rappresentanza diplomatica italiana deve, comunque, procedere alla legalizzazione della documentazione estera. Per agevolare la verifica di tali documenti, nel caso in cui sussistano accordi internazionali che non ammettano la legalizzazione, la rappresentanza diplomatica italiana provvede alla "validazione" della documentazione.

4. La richiesta viene inviata, da parte dello Sportello Unico, alla Questura, la quale effettua gli accertamenti che di competenza e comunica, tempestivamente, allo Sportello il proprio parere circa il rilascio del nulla osta.

5. Acquisito il parere favorevole della Questura, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al ricongiungimento familiare (redatto sul mod.U) e richiede all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione di un codice fiscale provvisorio o la verifica dell'esistenza del codice fiscale.

6. Lo straniero è convocato presso lo Sportello, per via telefonica, e-mail o per posta ordinaria, per la consegna del nulla osta al ricongiungimento familiare o, in presenza di motivi ostativi al rilascio, per la notifica del motivato provvedimento di diniego (art. 6, comma 4, Reg.). Al predetto viene, altresì, fornito il numero telefonico - da comunicare al familiare - al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione del congiunto presso lo Sportello medesimo, dopo il rilascio del visto d'ingresso.

7. Lo Sportello Unico trasmette, quindi, il nulla osta, via fax (v. numeri di fax delle rappresentanze diplomatiche italiane sul sito internet www.esteri.it, alla sezione Rappresentanze diplomatiche) alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente.

8. Quest'ultima, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, rilascia il visto di ingresso al familiare del richiedente, dandone comunicazione, via fax o via e-mail, allo Sportello Unico.
All'atto del rilascio del visto, lo straniero viene, altresì, avvertito dell'obbligo di presentarsi allo Sportello entro otto giorni dall'ingresso in Italia.

9. Il familiare o il richiedente il ricongiungimento provvede, quindi, a richiedere - chiamando il numero telefonico precedentemente fornito - l'appuntamento, presso lo stesso Sportello, per la richiesta del permesso di soggiorno da parte dello straniero da ricongiungere (art. 6, comma 5, Reg.). La data di convocazione viene successivamente confermata dallo Sportello, con una comunicazione all'interessato, trasmessa per posta ordinaria, fax o e-mail nella quale viene, altresì, elencata la documentazione da allegare alla richiesta di permesso di soggiorno (copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 11 euro).

10. Presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, lo straniero, dopo aver ricevuto il certificato di attribuzione del codice fiscale, provvede a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Questura.

11. Su indicazione della Questura, infine, lo Sportello Unico, fornisce informazioni allo straniero circa la data in cui dovrà essere sottoposto ai prescritti rilievi fotodattiloscopici e sulla data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.

In tutti i casi suindicati, in cui non è specificata la modalità di trasmissione degli atti fra gli Uffici, la stessa potrà essere effettuata via fax, via e-mail, per posta ordinaria o apposito corriere.


Familiari al seguito dello straniero

L'art. 29, comma 4, del T.U. sull'Immigrazione, consente, inoltre, l'ingresso, nel territorio nazionale, dei familiari al seguito dello straniero, titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti sopra indicati circa la disponibilità di alloggio e di reddito.
La procedura per il rilascio del relativo nulla osta è analoga alla procedura sopra descritta per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare anche per quanto concerne gli accertamenti di competenza della Questura. L'istanza deve essere redatta sull'apposita modulistica (mod. T) ed il relativo nulla osta secondo il medesimo modello previsto per il nulla osta al ricongiungimento familiare (mod.U)
Per detta fattispecie, però, l'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999, come modificato dal D.P.R. n. 334/2004, consente allo straniero, ai fini della presentazione della domanda e della relativa documentazione, di avvalersi di un procuratore speciale.
In quest'ultima ipotesi, pertanto, la documentazione già prevista per il ricongiungimento familiare, da inoltrarsi allo Sportello unico, deve essere integrata da:

· delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presentare l'istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha
già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatico consolare italiana all'estero;
· fotocopia di un documento personale del delegato.

Si precisa che le istanze di ricongiungimento e coesione familiare pervenute alle Prefetture e alle Questure, dal 25 febbraio 2005 in attesa dell'attivazione degli Sportelli Unici, potranno essere trattate anche se la documentazione relativa al rapporto di parentela è priva della "vidimazione" della rappresentanza diplomatica competente, prevista dall'art. 6, comma 2 del Regolamento, atteso che le Autorità consolari italiane non hanno ancora provveduto all'applicazione della nuova procedura.

Tutte le istanze eventualmente presentate alle Prefetture delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, dovranno essere trasmesse alle Questure, competenti a svolgere le funzioni degli Sportelli Unici fino all'emanazione delle norme attuative previste dall'art. 30 del D.P.R. 394/99.
Si soggiunge, inoltre, che le domande presentate alle Questure prima dell'entrata in vigore del Regolamento in oggetto continuano ad essere trattate ai sensi della normativa vigente alla data della loro presentazione.

Si rammenta, infine, che i provvedimenti adottati dallo Sportello Unico hanno carattere definitivo e, pertanto: gli atti riguardanti l'assunzione per lavoro subordinato sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; gli atti riguardanti il ricongiungimento familiare sono impugnabili, a norma dell'art. 30, comma 6, del T.U. sull'Immigrazione, innanzi al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede l'interessato.