Ministero
del Lavoro e
e delle Politiche Sociali
Direzione
Generale per l'Impiego
Servizio per i
problemi dei lavoratori immigrati
extracomunitari e delle loro famiglie
Prot. n.
2840
Allegati: 3
C CIRCOLARE
N. 50/2002 |
Roma, 20 Settembre 2002
Alle Direzioni
Regionali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro
Loro Sedi
Direzioni Provinciali
del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro
Servizio Ispezione del Lavoro
Loro Sedi
Provincia Autonoma di
Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro
Bolzano
Provincia Autonoma di
Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento
Regione Autonoma
Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l'Impiego
Trieste
Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo
e, p.c.
Assessorati al lavoro Regionali e
Provinciale e delle Province Autonome
Loro Sedi
Ministero degli Affari
Esteri
Gabinetto del Ministro
Roma
Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro - Roma
Ministero
dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione
INPS–Direzione
Generale Roma |
Oggetto: Dichiarazione
di emersione di lavoro domestico irregolare e
dichiarazione di legalizzazione di lavoro non
domestico irregolare.
È stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 26.8.2002 n. 199, Supplemento
ordinario n. 173, la legge 30 luglio 2002 n. 189,
che modifica il "T.U. delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero" (D.Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286).
L'art. 33 della nuova
disciplina consente la regolarizzazione dei rapporti
di lavoro con cittadini extracomunitari – privi
dell'apposito permesso di soggiorno per lavoro –
che, nei tre mesi antecedenti all'entrata in vigore
della legge, sono stati occupati come domestici con
mansioni di assistenza alle persone non
autosufficienti o con mansioni di sostegno al
bisogno familiare. Nel primo caso non è previsto
alcun limite numerico all'emersione, mentre per
quelli di sostegno al bisogno familiare è possibile
regolarizzare un solo cittadino extracomunitario per
ogni nucleo familiare.
Inoltre, il Governo ha emanato
– in attuazione dell'ordine del giorno approvato
l'11 luglio scorso dal Senato – il Decreto Legge n.
195 del 9 settembre 2002 che consente di
legalizzare, a condizioni analoghe, i lavoratori
extracomunitari dipendenti non domestici.
Il termine dei tre mesi è da
intendersi in senso restrittivo e cioè il rapporto
di lavoro deve essere iniziato almeno tre mesi prima
dell'entrata in vigore della legge n. 189/2002 e
essersi svolto con continuità in quel lasso di
tempo, come è stato chiarito anche dalla circolare
del Ministero dell'Interno n. 14 del 9 settembre
2002 (del Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione).
In entrambi i casi è previsto
che, per la regolarizzazione, il datore di lavoro
denunci la sussistenza del rapporto di lavoro alla
Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo, inviando
la dichiarazione di emersione o di legalizzazione
tramite un Ufficio Postale.
Per maggiori dettagli sulla
procedura, si rinvia alle due circolari emanate dal
Ministero dell'Interno, cioè la n. 13 del 19 luglio
2002 (del Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione) e la nota n.
300/C/2002/1704/P/12.222.7/3^Div. del 27 luglio 2002
(del Dipartimento della Pubblica Sicurezza).
Si evidenzia che, per la
normalizzazione dei rapporti irregolari, è
necessario il pagamento di un contributo forfettario,
pari all'importo trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di
ulteriori somme a titolo di penale ed interessi. Gli
importi previsti sono di 290,00 Euro per i domestici
di sostegno al bisogno familiare o per l'assistenza
ai non autosufficienti (oltre 40,00 Euro per spese
di presentazione), e di 700,00 Euro per tutti gli
altri lavoratori dipendenti (oltre 100,00 Euro per
spese). Il relativo attestato di pagamento deve
essere allegato alla denuncia, ai fini della
ricevibilità.
Per quella parte del rapporto
di lavoro regolarizzato, eventualmente svolto prima
dei tre mesi anteriori all'entrata in vigore della
legge e denunciato dal datore di lavoro, dovranno
essere corrisposti successivamente i contributi
previdenziali e gli interessi.
E' in corso di pubblicazione
il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali che individua il contributo forfettario pari
a 290,00 Euro per la regolarizzazione del lavoro
domestico ed è, invece, in via di perfezionamento
il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali relativo alla determinazione delle modalità
di imputazione del contributo forfettario pari a
700,00 Euro, per la legalizzazione di lavoro non
domestico, anche con riferimento alla posizione
contributiva del lavoratore.
I datori di lavoro che si
avvalgono della regolarizzazione non sono punibili
per le violazioni delle norme relative al soggiorno,
al lavoro e di carattere finanziario, compiute – in
relazione allo specifico rapporto di lavoro
denunciato – anteriormente all'entrata in vigore
delle nuove disposizioni di legge.
Per lo svolgimento della fase
conclusiva della procedura, ciascuna Prefettura-UTG
istituirà un apposito "Sportello polifunzionale",
nel quale sarà presente almeno un incaricato di ogni
Amministrazione chiamata nel procedimento, e potrà
essere articolato in una o più "unità operative",
in relazione alle esigenze locali ed alle risorse
disponibili.
Per promuovere l'emersione e
la legalizzazione dei lavoratori extracomunitari,
questo Ministero ha concordato con quello
dell'Interno di fornire agli Sportelli
Polifunzionali la collaborazione delle proprie
strutture territoriali, in particolare delle
Direzioni Provinciali del Lavoro. Inoltre,
quest'Amministrazione ha attivato a livello centrale
un "call center", in grado di assicurare in
tempo reale la necessaria assistenza a tutti gli
interessati.
La collaborazione che le
Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno assicurare
concerne la stipula del "contratto di soggiorno
per lavoro subordinato".
Per agevolare al massimo la
regolarizzazione dei rapporti di lavoro e per
semplificare in modo omogeneo l'attività delle
D.P.L., è stato predisposto lo schema del contratto
di soggiorno per le due distinte ipotesi,
cioè per i rapporti di lavoro domestico e per quelli
di lavoro non domestico (allegati n.1 e 2),
Per ogni singolo caso, il
modello contrattuale sarà fornito all'incaricato
della Direzione Provinciale del Lavoro dal
terminalista che le Poste Italiane metteranno a
disposizione dello Sportello Polifunzionale, e che
provvederà a fornire il contratto prima del
ricevimento degli utenti. Il modello contrattuale
sarà già prestampato nelle parti essenziali (vale a
dire, dati anagrafici, estremi del documento di
riconoscimento, condizioni contrattuali conformi
all'impegno assunto dal datore di lavoro con la
dichiarazione di emersione o legalizzazione).
Il contratto dovrà essere reso
disponibile dalle Poste Italiane con congruo
anticipo, per consentire una preistruttoria e
accelerare il lavoro degli incaricati delle DPL.
L'incaricato della Direzione
Provinciale del Lavoro, al momento della stipula,
curerà i seguenti adempimenti:
1.
preliminarmente, controllerà i documenti
d'identità e la corrispondenza con i riferimenti già
compilati;
2.
insieme con il datore di lavoro e con il
lavoratore, controllerà la correttezza dei dati e
delle condizioni contrattuali già compilate.
In particolare per la verifica dei minimi
retributivi contrattuali, da eseguire servendosi
anche dell'ausilio del personale di supporto di cui
si parlerà più avanti, saranno fornite agli
incaricati le apposite tabelle utilizzate dalle DPL.
3.
verificherà la corrispondenza dell'orario
settimanale alla retribuzione evidenziata nella
dichiarazione. Poiché nella modulistica non è stato
previsto il riferimento alla categoria, si è
ritenuto necessario predisporre, per ragioni di
uniformità, la tabella (allegato n. 3) che ha
assunto a base di calcolo per le badanti una
categoria non inferiore alla seconda e per le colf
la terza categoria;
4.
farà completare alle parti le clausole
contrattuali eventualmente ancora in bianco;
5.
farà apporre alle parti l'indicazione del
luogo e della data, nonché la rispettiva
sottoscrizione.
Il Decreto Legge n. 195 del 9
settembre 2002 ammette alla legalizzazione il
lavoratore dipendente irregolare con contratto di
soggiorno per lavoro subordinato "a tempo
indeterminato" "ovvero con contratto di lavoro di
durata non inferiore ad un anno", quest'ultimo deve
intendersi riferito anche ai lavori svolti presso
imprese agricole, purché la durata sia almeno di 12
mesi.
Se al momento
dell'identificazione e riscontro preliminare,
dovessero essere rilevati dati anagrafici diversi da
quelli precompilati, il caso deve essere segnalato
al rappresentante della Prefettura-UTG, per le
determinazioni definitive.
L'incaricato della Direzione
Provinciale del Lavoro, tenuta presente la specifica
fase del procedimento a lui affidata, non dovrà
chiedere alcuna ulteriore notizia, oltre a quelle
necessarie per la compilazione del modello
contrattuale; in particolare, non è previsto che
debba curare alcun approfondimento né sulla capacità
economica o sulle esigenze del datore di lavoro né
sulle caratteristiche dell'alloggio offerto. Questo,
sia in ragione della natura speciale della legge sia
perché la dichiarazione di emersione o
legalizzazione interviene su rapporti di lavoro già
in corso; è da ritenere pertanto che la parte
datoriale sia nelle condizioni economiche per
assicurarne la prosecuzione.
Tuttavia, nonostante la legge
non preveda espressamente la verifica della capacità
reddituale del datore di lavoro, vista l'importanza
di questo criterio (di cui verosimilmente si
occuperà a regime l'emanando regolamento di
attuazione), particolare attenzione dovrà essere
posta ai casi che sollevano dubbi sull'effettività
dei rapporti di lavoro che si vorrebbero fare
emergere (ad esempio nei casi di un numero abnorme
di rapporti dichiarati da un solo datore di lavoro).
In tale evenienza – da
circoscrivere ai casi palesemente suscettibili di
simulazione che dovessero pervenire allo sportello
polifunzionale – l'incaricato della D.P.L.
sospenderà i propri adempimenti, accantonando la
pratica e rimettendone l'esame all'ufficio di
appartenenza.
Il contratto dovrà essere
sottoscritto in duplice originale (uno per il datore
di lavoro ed uno per il lavoratore); l'incaricato
avrà cura di conservarne una copia per la D.P.L.
Per completezza, è appena il
caso di evidenziare che la normativa per la
legalizzazione dei rapporti consente la stipula di
contratti di soggiorno per lavoro subordinato
stabile, cioè a tempo indeterminato con orario di
lavoro secondo le previsioni del CCNL, ovvero a
tempo determinato non inferiore ad un anno. In ogni
caso l'orario minimo di lavoro non potrà essere
inferiore a quello contrattuale e comunque non potrà
andare al di sotto della soglia di 20 ore
settimanali. Ciò tenuto conto che, al di
sotto di questa soglia, è consentito il lavoro agli
stranieri provvisti di permesso di soggiorno per
motivi di studio, già assistiti da una garanzia di
mantenimento.
Il contratto di soggiorno
decorre dalla data di entrata in vigore della legge
(10 settembre 2002). Da tale data decorrono tutti
gli obblighi contrattuali e di legge previsti tra
cui quelli relativi agli obblighi assicurativi e
previdenziali, così come tutti gli altri obblighi
legati allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Pertanto, il datore di lavoro è obbligato, a
decorrere dalla data del 10 settembre 2002, a pagare
i relativi contributi previdenziali e premi
assicurativi. Qualora il contratto di soggiorno non
potesse essere stipulato, per motivi ostativi
previsti dalla normativa vigente, poiché il rapporto
di lavoro è stato di fatto espletato, si ritiene che
debbano essere comunque dovuti i contributi
previdenziali e premi assicurativi afferenti a detto
rapporto per il periodo successivo all'entrata in
vigore della legge n, 189/2002 e cioè il 10
settembre 2002.
Per la regolarizzazione dei
domestici, il reddito da lavoro del cittadino
extracomunitario non può essere inferiore a 439,00
Euro e può essere conseguito anche con una pluralità
di rapporti di lavoro.
In questa fattispecie, ciascun
datore di lavoro presenterà la propria dichiarazione
agli uffici postali, specificando nel modulo
l'importo dello stipendio e le ore di lavoro
prestate (nel modulo è prevista una casella dove è
scritto occupato presso n°….. datori di lavoro,
che possono essere due, tre o più). La somma delle
cifre corrisposte dai vari datori di lavoro non può
comunque essere inferiore ai 439 Euro. Naturalmente,
ogni datore di lavoro dovrà versare l'intero
contributo forfettario.
Le Prefetture-Uffici
Territoriali di Governo inviteranno tutte le parti
coinvolte a firmare il contratto di soggiorno nella
stessa data e presso un unico sportello. Saranno
stipulati tanti contratti quanti sono i datori e
sarà concesso, naturalmente, un unico permesso di
soggiorno. I datori di lavoro che abbiano sostenuto
le spese per fornire un alloggio rispondente ai
requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e
per la durata della prestazione, trattenere
mensilmente dalla retribuzione del dipendente una
somma massima pari ad un terzo dell'importo
complessivo mensile (ex art. 2 comma 10 del Decreto
Legge 195).
Nella consapevolezza che le
Direzioni Provinciali del Lavoro sono carenti di
risorse umane, in particolare nelle Città del
centro-nord, quest'Amministrazione utilizzerà 300
unità impiegatizie dell'Area Funzionale B, posizione
economica B3, assunte con contratto di lavoro
interinale per il tramite di un'agenzia
specializzata, da destinare ad attività di supporto
alle "unità operative" interessate agli Sportelli
Polifunzionali, sotto la guida di un referente per
ogni Direzione Provinciale del Lavoro. Una parte dei
lavoratori interinali è utilizzata presso la
struttura centrale di questo Ministero, dove è
attivo il "call center".
In merito al libretto di
lavoro, durante la procedura di emersione e
legalizzazione sono da ritenersi sospesi gli
obblighi di rilascio. E' noto infatti che sta per
giungere a conclusione l'iter procedurale che abroga
la relativa disciplina. Pertanto, esigenze di
semplificazione del procedimento impongono, nelle
more dell'abrogazione, che l'incaricato della D.P.L
divulghi l'informazione che la richiesta dei
libretti di lavoro potrebbe a breve rivelarsi
inutile e che comunque il mancato rilascio in sede
di stipula del contratto non pregiudica
l'instaurazione del rapporto di lavoro.
La firma sul contratto può
avvenire secondo le regole comuni. Nel caso di
impossibilità per il datore di lavoro di presentarsi
personalmente per la stipula del contratto (ad es.
per gravi motivi di salute) è sufficiente una
procura in carta semplice non autenticata,
accompagnata da un documento del datore di lavoro e
dalla relativa fotocopia.
IL
DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa
Lea Battistoni)
Allegato 1 contratto
di soggiorno per lavoro domestico
Allegato 2 contratto
di soggiorno per lavoro subordinato (non domestico)
Allegato 3 tabella
paga oraria colf e badanti non conviventi