INPS: rimborsi
previdenziali per gli extracomunitari rimpatriati
Con il messaggio n. 16 del 7 febbraio 2003 l'INPS ha
comunicato che per effetto della legge n. 189/2002, le domande
di rimborso dei contributi presentate dopo il 9 settembre 2002,
pur in presenza di tutti i requisiti richiesti fino a tale data,
saranno respinte.
Tale orientamento è susseguente al cambio della normativa:
l'extracomunitario che rimpatria conserva i diritti
previdenziali e al compimento del 65° anno di età può godere
della pensione di vecchiaia contributiva prescindendo da un
eventuale accordo di reciprocità e dal possesso di almeno 5 anni
di contributi.
Le disposizioni precedenti prevedevano una possibilità di
rimborso da parte dell'INPS ed erano contenute nell'art. 3,
comma 13, della legge n. 335/1995 e circolare INPS n. 224/1996,
negli artt. 22, comma 11 e 25, comma 5 del T.U. n. 286/1998
quale risultava prima delle modifiche introdotte dalla
"Bossi-Fini". |
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