La circolare esplicativa del Ministero
sulla regolarizzazione.
OGGETTO: Decreto Legge n.195 del 9/9/2002 recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare subordinato di extracomunitari, deliberato dal
Consiglio dei Ministri il 6 settembre 2002
Di seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata dalla riunione del 6 settembre 2002, è stato emanato il
Decreto Legge n.195 in data 9 settembre 2002, con il quale sono
state introdotte disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di
extracomunitari.
Con tale atto si è data attuazione all'impegno, a suo tempo
assunto dal Governo dinanzi al Parlamento, di provvedere -
contestualmente all'entrata in vigore della nuova normativa
sull'immigrazione - alla legalizzazione di lavoratori dipendenti
extracomunitari in posizione irregolare, alle medesime
condizioni stabilite dalla legge 189/2002 per lavoratori
extracomunitari addetti al lavoro domestico e di assistenza.
In riferimento ad entrambi i provvedimenti normativi -legge
189/2002 (Bossi-Fini) e Decreto Legge 195/2002 -si richiama la
particolare attenzione su quanto segue:
1. Il Decreto Legge n. 195 del 9 settembre 2002 ammette alla
legalizzazione il lavoratore dipendente irregolare con
"contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
indeterminato" ovvero con "contratti di lavoro di durata non
inferiore ad un anno"
2. Il termine dei "tre mesi antecedenti all'entrata in vigore",
dei provvedimenti richiamati, nei quali è necessario avere
svolto il lavoro irregolare ai fini della dichiarazione di
regolarizzazione, vanno interpretati in combinato disposto con
le successive disposizioni contenute nella legge 189/2002, e non
nella semplice formulazione letterale, considerata a sé stante.
Poiché il contributo forfetario che il datore di lavoro versa è
"pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di
lavoro dichiarato", deve prelevare l'interpretazione restrittiva
della disposizione di cui trattasi, per cui può essere
regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno per i tre mesi
antecedenti la data del 10 settembre 2002, e cioè dalla data del
10 giugno 2002.
3. Con il decreto legge è stato previsto che il rilascio del
permesso di soggiorno all'atto della stipula del contratto di
lavoro comporta la contestuale revoca degli eventuali
provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dello
straniero, per mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Tale
revoca è operante ex lege e non richiede, pertanto,
apposito provvedimento del Prefetto.
4. Sia la legge 189/2002 che il Decreto legge 195/2002 prevedono
che la dichiarazione di emersione "è presentata dal richiedente,
a proprie spese, agli uffici postali".
Poiché il richiedente è il datore di lavoro, è questi che dovrà
recarsi agli uffici postali per la presentazione della
dichiarazione, ovvero conferire apposita delega da presentare,
da parte del delegato, unitamente ad un documento di
riconoscimento del delegante.
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