legge Bossi Fini ANCORA NON AGGIORNATA.........
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato ;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge :
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art. 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al
fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario,
di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni : a) all'articolo
13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole : "organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti :
"delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)" ; b) all'articolo 65, comma 2,
lettera c-sexies), dopo le parole : "a favore delle ONLUS" sono
aggiunte, in fine, le seguenti : ", nonche' le iniziative umanitarie,
religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE
;". 2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi
bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei
confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle
iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della
collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi
migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento
della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonche' in
materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della
normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione. 3. Si puo'
procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al
comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio
italiano di cittadini espulsi.
Art. 2.
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. Al
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998", dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente :
"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) - 1. E'
istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni
del presente testo unico, di seguito denominato "Comitato". 2. Il
Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei
ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed
e' composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in
numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia
autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome. 3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del
Comitato, e' istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero
dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari
regionali, per le pari opportunita', per il coordinamento delle politiche
comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive,
dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle
politiche agricole e forestali, per i beni e le attivita' culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel
mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di
ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonche' degli enti e delle associazioni
nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui
all'articolo 3, comma 1. 4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le
politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle
attivita' del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri".
Art. 3.
(Politiche migratorie)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al
comma 1, dopo le parole : "ogni tre anni" sono inserite le seguenti :
"salva la necessita' di un termine piu' breve". 2. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 e'
sostituito dal seguente : "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora
se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere emanati durante
l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono
rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio
dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite
delle quote stabilite per l'anno precedente".
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, sono
apportate le seguenti modificazioni : a) il comma 2 e' sostituito dal seguente :
"2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi,
sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di
altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità'
diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione
scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi
all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti
previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità'
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui
comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga
a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve
essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi
degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della
domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità
penali, l'inammissibilità' della domanda. Per lo straniero in possesso di
permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio
dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità' di frontiera" ; b)
al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente : "Non e' ammesso
in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con
i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti
condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati
inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina
dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori
da impiegare in attivita' illecite".
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5 sono
apportate le seguenti modificazioni : a) al comma 1, dopo le parole :
"permesso di soggiorno rilasciati", sono inserite le seguenti :
", e in corso di validità," ; b) dopo il comma 2, e' inserito il
seguente : "2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e'
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici" ; c) al comma 3, alinea, dopo le
parole : "La durata del permesso di soggiorno" sono inserite le
seguenti : "non rilasciato per motivi di lavoro" ; d) al comma 3, le
lettere b) e d) sono abrogate ; e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti :
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo
5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo' superare : a) in
relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di
nove mesi ; b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un anno ; c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. 3-ter. Allo straniero
che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare
lavoro stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi
ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per
la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso e'
rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel caso in cui lo
straniero violi le disposizioni del presente testo unico. 3-quater. Possono
inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso
di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione
della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validità superiore ad un periodo di due
anni. 3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del
comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via telematica al
Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero dell'interno per i
visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 3-sexies. Nei casi di
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di
soggiorno non puo' essere superiore a due anni" ; f) il comma 4 e'
sostituito dal seguente : "4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e'
richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno
novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis,
e trenta giorni nei restanti casi, ed e' sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per
una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale" ; g)
dopo il comma 4, e' inserito il seguente : "4-bis. Lo straniero che
richiede il rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici" ; h) il comma 8 e' sostituito dal seguente : "8.
Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono
rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in
attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16
dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno" ; i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente : "8-bis.
Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di
soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffa'
o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o
di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsita' concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
commesso da un pubblico ufficiale".
Art. 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 5 e'
inserito il seguente : "Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato) - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra
un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e
un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o apolide, contiene : a) la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ; b)
l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per
il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. 2. Non costituisce titolo
valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga
le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 3. Il contratto di
soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22
presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede
o ha sede legale il datore di lavoro o dove avra' luogo la prestazione
lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione". 2.
Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede all'attuazione e
all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli
alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a
quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Art. 7.
(Facolta' inerenti il soggiorno)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, sono
apportate le seguenti modificazioni : a) al comma 1, dopo le parole :
"prima della sua scadenza," sono inserite le seguenti : "e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26," ; b) al comma 4, le parole : "puo' essere sottoposto a rilievi
segnaletici" sono sostituite dalle seguenti : "e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici".
Art. 8.
(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e
del datore di lavoro)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 7, dopo
il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente : "2-bis. Le violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".
Art. 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma
1, le parole : "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti :
"sei anni".
Art.
10. (Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 11, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente : "1-bis. Il Ministro dell'interno,
sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei
controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro
dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità
italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità
europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi
dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n.
388".
Art.
11. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1.
All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni : a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente : "1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in
violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a
procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti
diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non
e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni
persona" ; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente : "3. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche
indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e'
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione
da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La
stessa pena si applica quando il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti" ; c)
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti : "3-bis. Le pene di cui al comma
3 sono aumentate se : a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale
nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone ; b) per procurare
l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata esposta a pericolo per
la sua vita o la sua incolumità ; c) per procurare l'ingresso o la permanenza
illegale la persona e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone
da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona. 3-quater. Le
circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice
penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di
pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le
pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera
per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorità' di polizia o l'autorità' giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per
l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All'articolo
4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole : "609-octies del codice penale" sono
inserite le seguenti : "nonche' dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,"" ; d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti : "9-bis.
La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o
nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo' fermarla,
sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il
coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme
restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono
essere utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis. 9-quater.
I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque
territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da
parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal
diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte
la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una
nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le modalità di
intervento delle navi della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia sono definite
con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies.
Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto
compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo".
Art.
12. (Espulsione amministrativa)
1.
All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni : a) il comma 3 e' sostituito dal
seguente : "3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte
dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale e non
si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità' giudiziaria, che
puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della
persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino a
quando l'autorità' giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le
modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità'
giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della
richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore
puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza
temporanea, ai sensi dell'articolo 14" ; b) dopo il comma 3, sono inseriti
i seguenti : "3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la
misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5,
del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il
nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3. 3-ter. Le disposizioni di
cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento
penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione
la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il
giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione.
Il provvedimento e' immediatamente comunicato al questore. 3-quater. Nei casi
previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del
codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e
14. 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata
superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il quale
si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di
procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei
termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e' ripristinata
a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. 3-sexies. Il nulla
osta all'espulsione non puo' essere concesso qualora si proceda per uno o piu'
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonche' dall'articolo 12 del presente testo unico" ; c) il comma 4
e' sostituito dal seguente : "4. L'espulsione e' sempre eseguita dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5" ; d) il comma 5 e' sostituito dal
seguente : "5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto nel
territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno e' scaduto di validità
da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione
contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera
dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento" ; e) il comma 8
e' sostituito dal seguente : "8. Avverso il decreto di espulsione puo'
essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica
del luogo in cui ha sede l'autorità' che ha disposto l'espulsione. Il termine e'
di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in
composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito
del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma puo' essere sottoscritto anche
personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione
del ricorso, da parte della persona interessata, e' autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticita'
e ne curano l'inoltro all'autorità' giudiziaria. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di
procura speciale rilasciata avanti all'autorità' consolare. Lo straniero e'
altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove
necessario, da un interprete" ; f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati ; g) il
comma 13 e' sostituito dai seguenti : "13. Lo straniero espulso non puo'
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno ed e' nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera. 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice,
il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, gia' denunciato per
il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale. 13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e' sempre consentito
l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma
13-bis, e' consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si
procede con rito direttissimo" ; h) il comma 14 e' sostituito dal seguente
: "14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13
opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione puo' essere
previsto un termine piu' breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di
permanenza in Italia".
Art.
13. (Esecuzione dell'espulsione)
1.
All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni : a) il comma 5 e' sostituito dal
seguente : "5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e
della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti
gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il
termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore
esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice" ; b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti : "5-bis.
Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di
permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver
eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine
e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze
penali della sua trasgressione. 5-ter. Lo straniero che senza giustificato
motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 5-quater. Lo straniero espulso ai
sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente
testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo.
Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo". 2. Per la
costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza e' autorizzata
la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79
milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
Art.
14. (Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1.
All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente : "1-bis. Della emissione del
provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad
una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi
extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla
competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di
legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di
custodia cautelare o di detenzione". 2. La rubrica dell'articolo 15 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituita dalla
seguente : "Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
l'esecuzione dell'espulsione".
Art.
15. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1.
L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e'
sostituito dal seguente : "Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale
ne' le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo
unico, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un
periodo non inferiore a cinque anni. 2. L'espulsione di cui al comma 1 e'
eseguita dal questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo le
modalità di cui all'articolo 13, comma 4. 3. L'espulsione di cui al comma 1 non
puo' essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o piu' delitti
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. 4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal giudice
competente. 5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si
trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve
scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e'
disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei casi in cui la condanna
riguarda uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 e' il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalita', acquisite le
informazioni degli organi di polizia sull'identita' e sulla nazionalita' dello
straniero. Il decreto di espulsione e' comunicato allo straniero che, entro il
termine di dieci giorni, puo' proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni. 7. L'esecuzione
del decreto di espulsione di cui al comma 6 e' sospesa fino alla decorrenza dei
termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e,
comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti
i necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità
dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 8. La pena e'
estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione
di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente
nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione e' ripristinato
e riprende l'esecuzione della pena. 9. L'espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
all'articolo 19".
Art.
16. (Diritto di difesa)
1.
All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, dopo le parole : "Lo straniero" sono inserite le seguenti :
"parte offesa ovvero" e dopo la parola : "richiesta" sono
inserite le seguenti : "della parte offesa o".
Art.
17. (Determinazione dei flussi di ingresso)
1.
All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni : a) al comma 1, dopo il primo periodo
e' inserito il seguente : "Nello stabilire le quote i decreti prevedono
restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano
adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di
propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio" ; b) al comma
1, secondo periodo, dopo le parole : "quote riservate" sono inserite
le seguenti : "ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in
Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonche'" ; c) dopo il comma
4 sono inseriti i seguenti : "4-bis. Il decreto annuale ed i decreti
infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione
prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 4-ter. Le regioni
possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli
immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le
indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo
in rapporto alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e
produttivo".
Art.
18. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1.
L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e'
sostituito dal seguente : "Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo
determinato e indeterminato) - 1. In ogni provincia e' istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per
l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che
intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza
ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avra'
luogo la prestazione lavorativa : a) richiesta nominativa di nulla osta al
lavoro ; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero ; c) la proposta di contratto di
soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno
al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza ; d) dichiarazione di impegno a comunicare
ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. 3. Nei casi in cui non abbia
una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la
documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro
di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 4. Lo
sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3
al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le
offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito
INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi
previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi
venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di
lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro
trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero
le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale
termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro,
lo sportello unico procede ai sensi del comma 5. 5. Lo sportello unico per
l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le
prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e,
a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il
codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla
osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data del rilascio. 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare
il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo
sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato
il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato
e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità' consolare competente
ed al centro per l'impiego competente. 7. Il datore di lavoro che omette di
comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della
sanzione e' competente il prefetto. 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23,
ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure
forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al
lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV ; l'INPS, sulla base delle
informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche ; lo
scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura
delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione
del codice fiscale. 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4. 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai
suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche
per dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo
di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a
sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione
ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari. 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto,
nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con l'arresto
da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore
impiegato. 13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo
25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i
diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi
della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento
del sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito contributivo
minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che
prestino regolare attivita' di lavoro in Italia. 15. I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero ; in assenza di accordi specifici, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale
per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche
per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo' inoltre partecipare, a
norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di
riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. 16. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti
e delle relative norme di attuazione". 2. All'articolo 26, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo : "La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti
dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo".
Art.
19. (Titoli di prelazione)
1.
L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e'
sostituito dal seguente : "Art. 23. - (Titoli di prelazione) - 1.
Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle
province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal
Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca e realizzati anche
in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali,
organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori,
nonche' organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori
stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese,
enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni,
possono essere previste attivita' di istruzione e di formazione professionale
nei Paesi di origine. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata : a)
all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all'interno dello Stato ; b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine ; c) allo
sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di
origine. 3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al comma
1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita' si riferiscono ai
fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico. 4. Il
regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui
al comma 1".
Art.
20. (Lavoro stagionale)
1.
L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e'
sostituito dal seguente : "Art. 24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le
associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno
straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi
in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la
richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel
termine di cinque giorni l'eventuale disponibilita' di lavoratori italiani o
comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3. 2. Lo sportello unico per
l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1
e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro. 3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita' da venti giorni ad
un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di piu'
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. 4. Il lavoratore
stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo,
ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per
ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo',
inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso
di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora
se ne verifichino le condizioni. 5. Le commissioni regionali tripartite, di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con
gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei
lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee
condizioni di lavoro della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o
indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative all'accoglienza. 6. Il datore di lavoro che occupa alle
sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi
del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma
12".
Art.
21. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 26, dopo
il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente : "7-bis. La condanna con
provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del
Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli
articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di
soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Art.
22. (Attivita' sportive)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, sono
apportate le seguenti modificazioni : a) al comma 1, dopo la lettera r) e'
aggiunta la seguente : "r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private ;" ; b) dopo il comma 5 e'
aggiunto, in fine, il seguente : "5-bis. Con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche
sociali, e' determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi
stranieri che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque
retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione e' effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione
del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali
di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di
assicurare la tutela dei vivai giovanili".
Art.
23. (Ricongiungimento familiare)
1.
All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
sono apportate le seguenti modificazioni : a) al comma 1 : 1) dopo la lettera b)
e' inserita la seguente : "b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non
possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del
loro stato di salute che comporti invalidita' totale" ; 2) alla lettera c),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "qualora non abbiano altri
figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per documentati gravi motivi di salute" ; 3) la lettera d) e'
abrogata ; b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti : "7. La
domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta
documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la
minore eta', autenticata dall'autorita' consolare italiana, e' presentata allo
sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia
copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la
questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo,
emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla
osta. 8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato
puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data
di presentazione della domanda e della relativa documentazione. 9. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi' il visto di
ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".
Art.
24. (Permesso di soggiorno per motivi familiari)
1.
All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
al comma 5, prima delle parole : "In caso di separazione", sono
inserite le seguenti : "In caso di morte del familiare in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento e".
Art.
25. (Minori affidati al compimento della maggiore eta')
1.
All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti : "1-bis. Il permesso di soggiorno
di cui al comma 1 puo' essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore
eta', sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori
stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano
stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1-ter. L'ente
gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al
momento del compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui al comma
1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre
anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita'
di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita' lavorativa
retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla legge italiana, ovvero
e' in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. 1-quater. Il
numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo e'
portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4".
Art.
26. (Accesso ai corsi delle universita')
1. Il
comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998 e' sostituito dal seguente : "5. E' comunque consentito l'accesso
ai corsi universitari, a parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che
sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole
straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di
studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per
studio".
Art.
27. (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 40, sono
apportate le seguenti modificazioni : a) al comma 1, l'ultimo periodo e'
soppresso ; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente : "1-bis. L'accesso
alle misure di integrazione sociale e' riservato agli stranieri non appartenenti
a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle
leggi e regolamenti vigenti in materia" ; c) il comma 5 e' abrogato ; d) il
comma 6 e' sostituito dal seguente : "6. Gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di
parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte
da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione".
Art.
28. (Aggiornamenti normativi)
1. Nel
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le
parole : "ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale" sono sostituite dalle seguenti : "prefettura-ufficio
territoriale del Governo" e le parole : "il pretore" sono
sostituite dalle seguenti : "il tribunale in composizione monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, il primo periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente : "Ai
contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi
all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza". 3.
All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
nel comma 3, le parole da : "o di corrispondente garanzia" fino alla
fine del comma sono soppresse.
Art.
29. (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul
soggiorno dello straniero)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 30, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente : "1-bis. Il permesso di soggiorno nei
casi di cui al comma 1, lettera b), e' immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non e' seguita l'effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole".
Art.
30. (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari)
1. Al
fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con
l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del
completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso
alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa
autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo
della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unita', anche in
deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto puo' essere rinnovato per due
ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di
cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unita' di personale sono destinate
a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero.
Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unita' di personale di ruolo
appartenente alle aree funzionali e' conseguentemente adibito all'espletamento
di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonche' di
rilascio dei visti di ingresso. 2. Per l'assunzione del personale di cui al
comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui
all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Art.
31. (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1.
L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e'
sostituito dal seguente : "Il questore territorialmente competente, quando
non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su
richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento".
Art.
32. (Procedura semplificata)
1. Al
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni : a)
all'articolo 1, il comma 7 e' abrogato ; b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i
seguenti : "Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo
non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo
presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente
necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio
dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti
casi : a) per verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', qualora
egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identita', oppure abbia,
al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi ; b) per
verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali
elementi non siano immediatamente disponibili ; c) in dipendenza del
procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel
territorio dello Stato. 2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei
seguenti casi : a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo
presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il
controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno
irregolare ; b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte
di uno straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione o
respingimento. 3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), e' attuato nei centri di
identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo
regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalita' di gestione
di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e
dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sara' comunque consentito
l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito agli
avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza
consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. 4. Per il
trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui
all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo
articolo 14 sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR.
L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di
tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno. 5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura
semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora
conclusa, allo straniero e' concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al
termine della procedura stessa. Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei
casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis e' istituita la
procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello
status di rifugiato secondo le modalita' di cui ai commi da 2 a 6. 2. Appena
ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in
cui la richiesta e' stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis,
comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede
alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla
data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e'
adottata entro i successivi tre giorni. 3. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2,
lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta e' stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei
centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ; ove gia' sia in corso il
trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la
proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire
l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal
ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione
della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i
successivi tre giorni. 4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui
all'articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda. 5. Lo Stato
italiano e' competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi
della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992,
n. 523. 6. La commissione territoriale, integrata da un componente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al
riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di
cui e' disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui
all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione
territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione.
L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale e'
presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente
entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche.
Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale ; il richiedente asilo puo' tuttavia chiedere al prefetto competente
di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del
ricorso. La decisione di rigetto del ricorso e' immediatamente esecutiva. Art.
1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1. Presso le prefetture-uffici
territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis,
comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello
status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e
composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere
previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su
richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli
effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di
richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di
particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di
provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parita',
prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari
afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da
personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La
partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle
commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennita' di
qualunque natura. 2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta
giorni provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre
giorni. 3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni
territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene
redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le
stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle
modalita' di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. 4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali
valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un
rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di
cui l'Italia e' firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. 5. Avverso le decisioni
delle commissioni territoriali e' ammesso ricorso al tribunale ordinario
territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) - 1. La
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e' trasformata in Commissione nazionale per
il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale",
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione e'
presieduta da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e da un dirigente del
Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante
del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresi',
un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, puo' essere articolata
in sezioni di analoga composizione. 2. La Commissione nazionale ha compiti di
indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati
statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli
status concessi. 3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono
stabilite le modalita' di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali. Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati) - 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza
dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari
di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei
servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in
cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter. 2. Il
Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies,
al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura
non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa
territoriale. 3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2 : a)
stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di
contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalita' per la sua eventuale revoca ; b) assicura, nei limiti delle risorse
finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuita' degli
interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal Fondo europeo per i
rifugiati ; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione di un
contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non
rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e' accolto
nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1. 4. Al fine di
razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del
rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi
di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio
centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto
tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma
1. Il servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 5. Il
servizio centrale di cui al comma 4 provvede a : a) monitorare la presenza sul
territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso
umanitario ; b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello
locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati ; c) favorire la
diffusione delle informazioni sugli interventi ; d) fornire assistenza tecnica
agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1 ; e)
promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi
di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o
altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario. 6. Le spese
di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies. Art. 1-septies. - (Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) - 1. Ai fini del
finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da : a) le
risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati,
profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro ; b) le
assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gia'
attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze ; c) i
contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o
organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 2. Per la
costruzione di nuovi centri di identificazione e' autorizzata la spesa nel
limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
Art.
33. (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1.
Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine
extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a componenti della
famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza
ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, puo' denunciare,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di
emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di
emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
La denuncia di cui al primo periodo del presente comma e' limitata ad una unita'
per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare. 2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilita'
: a) le generalita' del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la
cittadinanza italiana o, comunque, la regolarita' della sua presenza in Italia ;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' dei lavoratori occupati
; c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego ; d)
l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. 3.
Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione di emersione sono allegati : a)
attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di
ulteriori somme a titolo di penali ed interessi ; b) copia di impegno a
stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto
di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge ;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia
alla cui assistenza e' destinato il lavoratore. Tale certificazione non e'
richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico
di sostegno al bisogno familiare. 4. Nei venti giorni successivi alla ricezione
della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del
Governo competente per territorio verifica l'ammissibilita' e la ricevibilita'
della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi
all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno,
dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che
assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato
la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita
la denuncia. 5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la
prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e
alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui
al comma 4. Il permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte
dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della
regolarita' della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata
presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento. 6.
I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario,
compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge,
in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalita' di
calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonche'
le modalita' per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte
all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo,
sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo
da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il
Ministro, con proprio decreto, determina altresi' le modalita' di corresponsione
delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3. 7. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino
prestatori d'opera extracomunitari : a) nei confronti dei quali sia stato emesso
un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del
permesso di soggiorno ; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel
territorio dello Stato ; c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati
negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilita' dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione
di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono
impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la
sicurezza dello Stato. 8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione
ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di
immigrazione della presente legge, e' punito con la reclusione da due a nove
mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Capo
III DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art.
34. (Norme transitorie e finali)
1.
Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme
di attuazione ed integrazione della presente legge, nonche' alla revisione ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo
regolamento sono definite le modalita' di funzionamento dello sportello unico
per l'immigrazione previsto dalla presente legge ; fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28
continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro. 2. Entro
quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla
revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti
sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo,
limitatamente alle seguenti finalita' : a) razionalizzare l'impiego della
telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni
pubbliche ; b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gia'
realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni
pubbliche ; c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli
archivi esistenti. 3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, e' emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di
cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore del predetto regolamento ; fino a tale data si applica la disciplina
anteriormente vigente. 4. Fino al completamento di un adeguato programma di
realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza,
accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al
comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in
particolari situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento, nei centri
di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni
sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le
disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Art.
35. (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia
delle frontiere)
1. E'
istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle
frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attivita' di polizia
di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonche' delle
attivita' demandate alle autorita' di pubblica sicurezza in materia di ingresso
e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale e' preposto un
prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente. 2. Fermo restando
quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze
degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei
mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5
della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione della Direzione centrale,
che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. La
denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2001, n. 398, e' conseguentemente modificata in "Direzione
centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i
reparti speciali della Polizia di Stato". 4. Eventuali integrazioni e
modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la
procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Art.
36. (Esperti della Polizia di Stato)
1.
Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione
clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari funzionari della Polizia di Stato in qualita' di esperti nominati
secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente
previsto dal citato articolo 168 e' aumentato sino ad un massimo di ulteriori
undici unita', riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti
agli esperti nominati ai sensi del presente comma. 2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro
per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art.
37. (Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione
dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e
vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al
Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993,
n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol,
di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresi'
attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della
presente legge, nonche' degli accordi internazionali e della restante
legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo
presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce
annualmente alle Camere sulla propria attivita'.
Art.
38. (Norma finanziaria)
1.
Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 2. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758
per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3.
All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c),
13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di
euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di
euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a
Roma, addi' 30 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Vice Presidente del Consiglio dei
Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Pisanu, Ministro
dell'interno Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Visto,
il Guardasigilli : Castelli
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