Sanatoria. In preparazione norme

 

 


Sanatoria. In preparazione norme più favorevoli per chi si regolarizza   

 

Nella circolare del Ministero dell'Interno del 19 luglio era stata definita in linea generale la procedura da seguire per la regolarizzazione dei cittadini stranieri irregolari prestanti attività lavorativa ma ora, nella circolare del 22 Luglio del Ministero dell'interno si precisano, meglio, alcuni dei contenuti del decreto-legge promesso dal Governo.
L'orientamento dell'amministrazione dell'Interno rispetto alla imminente regolarizzazione sarebbe improntato a grande apertura. Ecco i punti principali della normativa:

a) Il permesso di soggiorno che verra' rilasciato a colf e badanti e agli altri lavoratori emersi e' un normale permesso di soggiorno per lavoro (associato al contratto di soggiorno), con tutto quel che ne deriva. L'unica differenza e' che il primo rinnovo è dopo 12 mesi; per il resto valgono le disposizioni del T.U. (in relazione, per esempio, a diritto al ricongiungimento familiare o all'iscrizione nelle liste di collocamento per non meno di sei mesi in caso di sopravvenuta disoccupazione). Ai fini del rinnovo dovrebbe essere considerata rilevante l'esistenza di UN rapporto di lavoro - e non di QUEL rapporto di lavoro per il quale e' intervenuta la regolarizzazione.

b) La domanda di regolarizzazione va indirizzata all'UTG di residenza del datore di lavoro o dove si svolgera' l'attività lavorativa.

c) Nei modelli per la dichiarazione di emersione non appare piu' l'importo minimo della retribuzione (si parlava di circa 440 euro mensili), ma solo il riferimento al contratto collettivo corrispondente.

d) Le colf che hanno diversi datori di lavoro potranno essere regolarizzate e dovranno barrare una casella sul modello prestampato purchè raggiungano, nel complesso, l'importo minimo di retribuzione mensile (440 euro, pari all'importo dell'assegno sociale). Il lavoratore dovrà attivarsi affinchè i diversi datori di lavoro facciano la dichiarazione di emersione assieme, inserendo tutte le dichiarazioni e i relativi versamenti del contributo forfetario nella stessa busta, da spedire con raccomandata. Le domande spedite separatamente saranno tratttate solo dopo che siano state riunite (piu' tardi, quindi, di quelle collettive). Nel caso di datori di lavoro multipli ogni datore di lavoro deve versare per intero il contributo forfetario.

e) Il datore di lavoro non e' responsabile delle eventuali dichiarazioni false fornite dal lavoratore, a meno che emerga una complicita'.

f) Nel modello definitivo non c'e' piu' il riferimento alla garanzia per l'alloggio, ma solo la dichiarazione che il lavoratore alloggia in un certo posto.

g) La dichiarazione relativa all'aver avuto alle dipendenze il lavoratore nel trimestre precedente sara' interpretata in modo non restrittivo: non e' necessario che il rapporto di lavoro si sia esteso per tutti i tre mesi; bastera' che il rapporto di lavoro sia esistito - anche fugacemente - nell'arco di quei tre mesi. Anche qui, e' improbabile che vengano avviati controlli sulla veridicita' di queste dichiarazioni.

h) Un timbro sul passaporto che dimostri un ingresso successivo alla data di entrata in vigore della legge (probabilmente il 10 settembre) creerebbe invece, ovviamente, dei problemi difficilmente superabili.

i) In fase di regolarizzazione non si procedera' a verifica del reddito del datore di lavoro mentre se ne potrà tener conto, invece, in fase di rinnovo.

i) Non e' chiaro se si dovranno pagare i contributi per il tempo intercorrente fra la spedizione della dichiarazione di emersione e la firma del contratto.

l) Riguardo al libretto di lavoro, lo straniero lo trovera' precompilato al momento della firma del contratto, sempre che il Ministero del lavoro ritenga che debba essere rilasciato (il libretto dovrebbe a breve essere abolito per tutti).

m) In caso di regolarizzazione delle badanti la raccomandata alle poste puo' essere spedita da chiunque. Alla domanda deve essere allegata un certificato medico (ASL o privato non fa differenza) che indichi il bisogno di assistenza. Il contratto potra' essere stipulato, in nome e per conto dell'anziano, da un familiare, secondo l'articolo 4 del DPR 28/12/2000 n. 445 (norme sulla documentazione amministrativa).

o) Forse sarà ristretto il divieto di regolarizzazione solo a coloro per i quali e' stata eseguita una espulsione con accompagnamento alla frontiera. Per gli altri dovrebbe essere disposta la revoca dell'espulsione da parte dei prefetti.

q) Il cedolino della raccomandata-assicurata con cui viene spedito il plico sara' titolo per l'inespellibilita' dello straniero.

r) Il datore di lavoro (o un suo legale rappresentante) e il lavoratore riceveranno dalla prefettura un invito a presentarsi in un dato giorno, ad una certa ora, in uno sportello polifunzionale (i luoghi saranno oltre 150 a fronte di 103 prefetture) per la stipula del contratto. Probabilmente alla convocazione sarà allegato il fac-simile del contratto.

(2 agosto 2002)