Sanatoria. In preparazione norme più
favorevoli per chi si regolarizza
Nella circolare del Ministero dell'Interno del 19
luglio era stata definita in linea generale la procedura da
seguire per la regolarizzazione dei cittadini stranieri
irregolari prestanti attività lavorativa ma ora, nella circolare
del 22 Luglio del Ministero dell'interno si precisano, meglio,
alcuni dei contenuti del decreto-legge promesso dal Governo.
L'orientamento dell'amministrazione dell'Interno rispetto alla
imminente regolarizzazione sarebbe improntato a grande apertura.
Ecco i punti principali della normativa:
a) Il permesso di soggiorno che verra' rilasciato a colf e
badanti e agli altri lavoratori emersi e' un normale permesso di
soggiorno per lavoro (associato al contratto di soggiorno), con
tutto quel che ne deriva. L'unica differenza e' che il primo
rinnovo è dopo 12 mesi; per il resto valgono le disposizioni del
T.U. (in relazione, per esempio, a diritto al ricongiungimento
familiare o all'iscrizione nelle liste di collocamento per non
meno di sei mesi in caso di sopravvenuta disoccupazione). Ai
fini del rinnovo dovrebbe essere considerata rilevante
l'esistenza di UN rapporto di lavoro - e non di QUEL rapporto di
lavoro per il quale e' intervenuta la regolarizzazione.
b) La domanda di regolarizzazione va indirizzata all'UTG di
residenza del datore di lavoro o dove si svolgera' l'attività
lavorativa.
c) Nei modelli per la dichiarazione di emersione non appare piu'
l'importo minimo della retribuzione (si parlava di circa 440
euro mensili), ma solo il riferimento al contratto collettivo
corrispondente.
d) Le colf che hanno diversi datori di lavoro potranno essere
regolarizzate e dovranno barrare una casella sul modello
prestampato purchè raggiungano, nel complesso, l'importo minimo
di retribuzione mensile (440 euro, pari all'importo dell'assegno
sociale). Il lavoratore dovrà attivarsi affinchè i diversi
datori di lavoro facciano la dichiarazione di emersione assieme,
inserendo tutte le dichiarazioni e i relativi versamenti del
contributo forfetario nella stessa busta, da spedire con
raccomandata. Le domande spedite separatamente saranno tratttate
solo dopo che siano state riunite (piu' tardi, quindi, di quelle
collettive). Nel caso di datori di lavoro multipli ogni datore
di lavoro deve versare per intero il contributo forfetario.
e) Il datore di lavoro non e' responsabile delle eventuali
dichiarazioni false fornite dal lavoratore, a meno che emerga
una complicita'.
f) Nel modello definitivo non c'e' piu' il riferimento alla
garanzia per l'alloggio, ma solo la dichiarazione che il
lavoratore alloggia in un certo posto.
g) La dichiarazione relativa all'aver avuto alle dipendenze il
lavoratore nel trimestre precedente sara' interpretata in modo
non restrittivo: non e' necessario che il rapporto di lavoro si
sia esteso per tutti i tre mesi; bastera' che il rapporto di
lavoro sia esistito - anche fugacemente - nell'arco di quei tre
mesi. Anche qui, e' improbabile che vengano avviati controlli
sulla veridicita' di queste dichiarazioni.
h) Un timbro sul passaporto che dimostri un ingresso successivo
alla data di entrata in vigore della legge (probabilmente il 10
settembre) creerebbe invece, ovviamente, dei problemi
difficilmente superabili.
i) In fase di regolarizzazione non si procedera' a verifica del
reddito del datore di lavoro mentre se ne potrà tener conto,
invece, in fase di rinnovo.
i) Non e' chiaro se si dovranno pagare i contributi per il tempo
intercorrente fra la spedizione della dichiarazione di emersione
e la firma del contratto.
l) Riguardo al libretto di lavoro, lo straniero lo trovera'
precompilato al momento della firma del contratto, sempre che il
Ministero del lavoro ritenga che debba essere rilasciato (il
libretto dovrebbe a breve essere abolito per tutti).
m) In caso di regolarizzazione delle badanti la raccomandata
alle poste puo' essere spedita da chiunque. Alla domanda deve
essere allegata un certificato medico (ASL o privato non fa
differenza) che indichi il bisogno di assistenza. Il contratto
potra' essere stipulato, in nome e per conto dell'anziano, da un
familiare, secondo l'articolo 4 del DPR 28/12/2000 n. 445 (norme
sulla documentazione amministrativa).
o) Forse sarà ristretto il divieto di regolarizzazione solo a
coloro per i quali e' stata eseguita una espulsione con
accompagnamento alla frontiera. Per gli altri dovrebbe essere
disposta la revoca dell'espulsione da parte dei prefetti.
q) Il cedolino della raccomandata-assicurata con cui viene
spedito il plico sara' titolo per l'inespellibilita' dello
straniero.
r) Il datore di lavoro (o un suo legale rappresentante) e il
lavoratore riceveranno dalla prefettura un invito a presentarsi
in un dato giorno, ad una certa ora, in uno sportello
polifunzionale (i luoghi saranno oltre 150 a fronte di 103
prefetture) per la stipula del contratto. Probabilmente alla
convocazione sarà allegato il fac-simile del contratto.
(2 agosto 2002) |
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