prodotto  da  DIREZIONE GENERALE INAIL LAZIO 

Stranieri e INAIL: infortuni e sicurezza

 

L’Edilizia rappresenta in Italia un settore di grandi dimensioni, con un

rischio infortunistico molto rilevante. Infatti la sua frequenza infortunistica

è di proporzioni elevate ma, soprattutto il livello di gravità media delle

lesioni è senza uguali nel mondo produttivo.

La regione Lazio registra un numero assai rilevante di occupati nel settore

delle costruzioni. Di questi una percentuale significativa è rappresentata

da stranieri provenienti dai paesi dell’Est e dai paesi arabi.

Questo opuscolo, distribuito gratuitamente in tutte le Sedi INAIL e nella

Direzione Regionale, nasce proprio dall’esigenza di supportare con

informazioni adeguate l’utenza INAIL Lazio, italiana e straniera, su come

prevenire gli infortuni e le malattie professionali ovvero cosa chiedere

all’INAIL in caso di infortunio o malattia professionale.  

 

COSA È IL DECRETO 81/2008?

Solo adottando misure di sicurezza è possibile evitare incidenti sul lavoro

e non subire danni alla salute.

In Italia per tutelare la salute dei lavoratori contro i rischi presenti nei

luoghi di lavoro nel 1994 è stato promulgato il decreto legislativo 626,

che introduce un sistema organizzativo della sicurezza, caratterizzato

dalla collaborazione dei soggetti coinvolti e dalla partecipazione dei lavoratori.

Ulteriori modifiche e integrazioni al testo di legge sono stati apportati dal

decreto 81 del 2008.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve:

valutare i rischi presenti nelle varie situazioni lavorative ed elaborare il

documento di valutazione dei rischi da conservare in azienda;

mettere in atto le necessarie misure di prevenzione;

organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione e nominarne il

Responsabile;

designare il Medico Competente;

scegliere i lavoratori addetti alle emergenze e alla prevenzione incendi

e gli incaricati del pronto soccorso;

provvedere a informare e formare i lavoratori sui rischi presenti in

azienda e sulle misure di sicurezza messe in atto.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

È organizzato dal datore di lavoro ed è costituito da una o più persone

scelte all’interno o all’esterno dell’azienda.

Affianca il datore di lavoro nella individuazione dei rischi lavorativi e delle

misure di prevenzione e si riunisce periodicamente per verificare lo stato

di attuazione di tali misure.

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE

E PROTEZIONE (RSPP)

è scelto dal datore di lavoro tra persone con attitudini e capacità adeguate;

deve avere una formazione specifica;

collabora alla valutazione del rischio e individua le misure preventive

per la sicurezza;

individua e programma le misure necessarie per la sicurezza e l’igiene

del lavoro;

propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

PER LA SICUREZZA (RLS)

In ogni azienda i lavoratori eleggono o designano il Rappresentante per

la Sicurezza che:

è il collegamento tra i lavoratori e le altre figure del sistema della prevenzione

aziendale;

deve ricevere dal datore di lavoro una adeguata formazione;

deve acquisire tutte le informazioni riguardanti la tutela della salute e

della sicurezza;

può accedere ai luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni;

viene consultato per la valutazione dei rischi, l’individuazione, la programmazione,

la realizzazione e la verifica degli interventi di prevenzione;

partecipa alla riunione periodica con il datore di lavoro e il responsabile

del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’azienda.

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OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali possono

ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

In particolare:

osserva le misure di sicurezza disposte dal datore di lavoro senza modificare

i dispositivi e le protezioni;

si sottopone ai controlli sanitari eventualmente previsti;

partecipa alla nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza;

partecipa ai programmi di informazione e formazione sui rischi e sulle

misure di prevenzione.

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Per evitare gli infortuni è necessario che il lavoratore venga messo a

conoscenza di tutte le possibili situazioni di pericolo connesse alla sua

attività lavorativa.

L’informazione ai lavoratori deve essere data su:

i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori relativi all’attività complessiva

dell’azienda;

le misure di prevenzione e protezione adottate;

i rischi specifici ai quali è esposto in relazione all’attività svolta;

i pericoli esistenti sull’uso di sostanze;

i nominativi degli incaricati di primo soccorso e degli addetti alle emergenze

e alla prevenzione incendi;

i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

e del Medico competente.

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FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione di tutti i lavoratori dell’azienda è a carico del datore di

lavoro.

Va effettuata al momento dell’assunzione e deve essere ripetuta al variare

dei rischi e della mansione.

La formazione deve tenere conto della valutazione dei rischi e deve

riguardare:

il posto di lavoro;

la mansione svolta.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Viene effettuata dal medico competente e prevede visite mediche e eventuali

esami necessari per verificare l’idoneità dei lavoratori a una specifica

mansione.

Visite ed esami sono prescritti prima dell’inizio del lavoro (visita di preassunzione)

e poi con periodicità variabile (visita periodica).

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente.

IL MEDICO COMPETENTE

viene nominato dal datore di lavoro;

collabora alla valutazione del rischio in azienda e alla predisposizione di

misure preventive per la salute;

effettua gli accertamenti sanitari (anche su richiesta del lavoratore) ;

istituisce e aggiorna per ogni lavoratore una cartella sanitaria e di

rischio;

fornisce informazioni ai lavoratori sul significato e sull’esito degli accertamenti

sanitari eseguiti;

comunica ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi e collettivi

degli accertamenti effettuati.

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LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Il datore di lavoro ha l’obbligo di utilizzare segnali di sicurezza e avvertimento

nei luoghi di lavoro per proteggere la salute e la sicurezza dei

lavoratori.

La segnaletica utilizza a seconda dei casi un cartello, un colore, un segnale

luminoso o acustico o un segnale gestuale e ha lo scopo di attirare l’attenzione

su oggetti e situazioni che possono provocare pericoli.

Ogni tipo di cartello ha forma e colori caratteristici, che permettono di

distinguerlo immediatamente dagli altri.

Segnali di divieto

Indicano degli atteggiamenti pericolosi.

Hanno forma circolare con bordo e banda trasversale rossa; disegno

nero su fondo bianco.

 

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Segnali di prescrizione

Indicano comportamenti o azioni specifici.

Sono di colore azzurro e hanno forma rotonda; disegno bianco su fondo

azzurro.

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Segnali di avvertimento

Indicano cautela, attenzione, verifica.

Hanno forma triangolare con bordo nero; disegno nero su fondo giallo.

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Segnali di salvataggio e di soccorso

Indicano porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali.

Sono di colore verde e hanno forma quadrata o rettangolare; disegno

bianco su fondo verde.

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Segnali antincendio

Indicano il posto dove sono collocati i materiali e le attrezzature antincendio.

Sono di colore rosso e hanno forma quadrata o rettangolare; disegno

bianco su fondo rosso.

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Segnali gestuali

Si usano nei cantieri e consistono in un movimento o in una particolare

posizione delle braccia o delle mani per guidare persone che effettuano

manovre.

 

 

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi

di protezione individuale idonei, cioè attrezzature destinate a essere

indossate dal lavoratore per proteggerlo contro i rischi che minacciano

la sicurezza o la salute durante il lavoro.

I dispositivi di protezione individuale sono collegati al tipo di attività. I

principali sono:

elmetto;

scarpe con suola imperforabile e punte in acciaio;

guanti;

indumenti di protezione contro le intemperie;

indumenti catarifrangenti o fosforescenti in caso di scarsa visibilità;

occhiali di protezione in caso di proiezioni di schegge o frammenti.

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COSA È L’INAIL E COSA FA PER LA PREVENZIONE

L’INAIL è l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul

Lavoro e le malattie professionali e ha uffici su tutto il territorio nazionale.

Il decreto legislativo 81/2008 attribuisce all’INAIL compiti di informazione,

assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di

lavoro.

In particolare l’istituto:

assicura la formazione, l’informazione e l’assistenza in materia di prevenzione;

cura i rapporti con gli Organismi operanti nel settore;

promuove la “cultura della prevenzione” attraverso la diffusione di prodotti

(opuscoli, pieghevoli, cd rom, video, ecc.);

promuove interventi di sostegno alla prevenzione finanziando programmi

di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alle normative

di sicurezza (per le piccole e medie imprese e le aziende dei settori

agricolo e artigianale) e progetti di informazione e formazione dei

lavoratori.

COMPITI DELL’INAIL

L’INAIL garantisce a tutti i lavoratori infortunati o che hanno contratto

una malattia professionale:

prestazioni economiche

prestazioni sanitarie

cure idrofangotermali e soggiorni climatici.

Le prestazioni sono dovute anche se il datore di lavoro non ha provveduto

ad assicurare il lavoratore, in quanto si applica il principio dell’automaticità

delle prestazioni.

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INFORTUNIO

Cosa si intende per infortunio

è considerato infortunio un accadimento avvenuto per causa violenta, in

occasione di lavoro (evento che si è verificato per il lavoro) e da cui sia

derivata una conseguenza dannosa.

Cosa fare in caso di infortunio

dichiarare l’evento al pronto soccorso (o al proprio medico) che provvederà

a redigere il primo certificato medico;

informare immediatamente il datore di lavoro (direttamente o tramite

familiari o amici nel caso non lo si possa fare direttamente) consegnando

una copia del primo certificato medico. Questo permette al

datore di lavoro di inoltrare la denuncia d’infortunio agli uffici INAIL

(Attenzione! Le fotocopie del certificato medico non sono considerate

valide).

La denuncia all’INAIL può essere fatta direttamente dall’infortunato

qualora il datore di lavoro non vi provveda;

consegnare una copia del certificato medico continuativo e di quello

definitivo (chiusura dell’infortunio) al datore di lavoro e all’INAIL.

Il lavoratore infortunato può rivolgersi ai medici dell’INAIL presso gli

ambulatori della sede più vicina per il rilascio gratuito della certificazione

medica (certificati continuativi e chiusura).

Il lavoratore infortunato che rifiuta di curarsi perde il trattamento economico

giornaliero (indennità di temporanea).

A cosa si ha diritto in caso di infortunio:

Indennità di temporanea:

Per il periodo dell’infortunio l’INAIL paga una indennità giornaliera dal 4°

giorno successivo all’evento pari al 60% della retribuzione per i primi 90

giorni; dal 91° giorno e fino alla chiusura dell’infortunio l’INAIL paga il

75% (la differenza è a carico del datore di lavoro così come previsto dai

contratti collettivi nazionali).

I 3 giorni successivi all’infortunio sono a carico del datore di lavoro.

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Quest’ultimo deve erogare l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio

e il 60 % per i successivi 3 giorni.

Generalmente il pagamento avviene a fine infortunio e l’assegno viene

spedito direttamente all’infortunato presso l’indirizzo dichiarato sulla

denuncia d’infortunio.

È importante quindi che l’indirizzo sia corretto e che ogni variazione sia

comunicata all’INAIL in tempo utile.

Se la retribuzione all’infortunato è anticipata dal datore di lavoro, l’INAIL

provvede a rimborsare quest’ultimo.

Per periodi lunghi di infortunio il lavoratore può richiedere (telefonando

o presentandosi direttamente allo sportello infortuni) l’erogazione di

acconti.

L’indennità di temporanea è soggetta a tassazione IRPEF.

La ritenuta è effettuata direttamente dall’INAIL, che rilascia all’infortunato

la relativa certificazione fiscale.

Rendita diretta per inabilità permanente

(per infortuni precedenti al 25 luglio 2000)

Nel caso che dall’infortunio siano derivati dei postumi permanenti con

grado di inabilità compreso tra l’11 e il 100 per cento, l’INAIL paga una

rendita mensile al lavoratore assicurato.

La rendita decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica e viene

erogata per tutta la vita, a condizione che il grado di inabilità non diventi

inferiore all’11 per cento.

Prestazione da danno biologico

(per infortuni successivi al 25 luglio 2000)

Il danno biologico consiste in una lesione all’integrità psicofisica della persona,

causata da infortunio.

I requisiti per avere diritto alla prestazione sono la causa lavorativa dell’infortunio

o della malattia e il grado di menomazione dell’integrità psicofisica

compreso tra il 6% e il 100%

In particolare:

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È previsto l’indennizzo in capitale se il grado di menomazione è pari o

superiore al 6% e inferiore al 16%

È previsto l’indennizzo in rendita se il grado di menomazione è pari o

superiore al 16%.

Rendita ai superstiti

In caso di morte del lavoratore in seguito all’infortunio, l’INAIL paga una

rendita mensile ai superstiti.

La rendita decorre dal giorno successivo al decesso.

L’INAIL eroga inoltre un assegno per le spese funerarie ai superstiti o a

chi dimostri di averle sostenute.

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MALATTIA PROFESSIONALE

Cosa si intende per malattia professionale

Per malattia professionale si intende la malattia contratta durante l’attività

lavorativa e a causa delle lavorazioni effettuate.

Cosa fare in caso di malattia professionale

Se il lavoratore contrae una malattia professionale deve informare - entro

15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza - il datore di lavoro consegnando

il certificato medico. Il datore di lavoro deve presentare denuncia

di malattia professionale agli uffici INAIL entro 5 giorni dalla ricezione

del predetto certificato medico.

L’invio del certificato medico agli uffici INAIL può essere effettuato direttamente

da parte del medico che ha riscontrato la malattia professionale.

In questo caso è l’ufficio INAIL che richiede al datore di lavoro la

denuncia di malattia professionale.

A cosa si ha diritto in caso di malattia professionale

Si ha diritto all’indennità di temporanea, così come previsto per l’infortunio,

se la malattia professionale comporta l’astensione dal lavoro.

Inoltre anche per le malattie professionali sono previste:

Rendita diretta per inabilità permanente (per eventi precedenti al 25

luglio 2000)

Prestazione da danno biologico (per eventi successivi al 25 luglio 2000)

Rendita ai superstiti

Prestazioni sanitarie e accessorie

Sia in caso di infortunio che di malattia professionale, il lavoratore ha

diritto a:

cure mediche e prestazioni specialistiche presso gli ambulatori INAIL;

cure idrofangotermali e soggiorni climatici;

fornitura di protesi e presìdi per garantire il massimo recupero delle

capacità fisiche e il reinserimento nella vita lavorativa, sociale e

familiare.

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