Altre informazioni sull'autocertificazione:
1) LA NASCITA DI UN FIGLIO:
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro 10 giorni dal
parto, la nascita del proprio figlio presso il Comune di residenza,
anche se la nascita è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale, casa di
cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il bambino,
entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del padre
quando questi abbia la residenza in un Comune diverso da quello
della madre e a condizione che ella acconsenta, entro 10 giorni dal
parto.
2) VALIDITA' DI CERTIFICATI:
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile
rilasciati dai servizi demografici, hanno validità 6 mesi dalla data
di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute" purchè le
informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione
non autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le
informazioni contenute nel certificato, non hanno subito variazioni
dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione
(ad es.: certificati storici, di morte, titolo di studio).
3) ESTRATI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE:
La pubblica amministrazione, non può richiedere estratti di atti di
stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo
direttamente all'ufficiale di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO:
Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini la
produzione di certificati attestanti l'assenza di precedenti penali
e l'assenza di carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici
competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare il
provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti o
certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che
risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse
stesse siano tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI:
Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare
le autodichiarazioni, i certificati concernenti fatti, stati o
qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o
conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti
d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione
da parte dell'interessato della specifica amministrazione che
conserva l'albo o il registro.
6) NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA
FIRMA:
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione
ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria
l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se l'interessato
appone la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla,
oppure se l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorchè non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità, possono
essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche
nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI:
L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la conoscenza del fatto
che la copia della dichiarazione allegata, è conforme all'originale
(per i pubblici concorsi ha lo stesso valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la firma non
va autenticata.
8)DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA
CITTADINI STRANIERI:
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da
cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 Maggio
1989, n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI
CERTIFICATI:
In occasione dell'accertazione della domanda, è vietato alle
amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di pubblici
servizi, richiedere certificazioni che attestino dati o qualità già
contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore dei
corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE:
La produzione di atti e documenti, sono pienamente equipollenti agli
originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal
funzionario competente, dal quale è stato emesso l'originale, da
quello presso il quale l'originale è depositato o conservato, o da
quello al quale deve essere presentato il documento, nonchè da un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia
autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere
fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente
a ricevere la documentazione, dietro esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può eseere utilizzata solo nel
procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI:
E' abrogata l'autenticazione della firma per la presentazione delle
domande ai concorsi pubblici, nonchè ad esami per il conseguimento
di abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non è inoltre più
previsto il limite di età, tranne che per alcuni casi particolari
previsti dalle singole amministrazioni, in relazione alla natura del
servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi
all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA:
La fotografia, può essere autenticata direttamente dall'ufficio che
rilascia il certificato, purchè sia presentata personalmente
dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se richiesta
espressamente da una norma di legge (passaporto, patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE
CARTE D'IDENTITA' E PASSAPORTO:
La carta di identità, può essere rinnovata sei mesi prima della
scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria l'indicazione
dello stato civile, a meno che non lo richieda espressamente
l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva obbligatorio,
potranno ottenere subito il rilascio della carta di identità e/o del
passaporto; è infatti abrogata la norma che prevedeva il nulla osta
obbligatorio per il rilascio del passaporto e/o della carta di
identità.
14) FIRME DI PIU' PERSONE
SEPARATAMENTE:
I documenti che richiedono la firma di più persone, possono essere
sottoscritti anche separatamente ed in momenti diversi. |