SINDACATO INDIPENDENTE LAVORATORI FILIPPINI S.I.L.F.
STATUTO
ARTICOLO
I
- Denominazione -
E' costituito il S.I.L.F. - Sindacato Indipendente Lavoratori Filippini in
Europa - sotto la piena osservanza degli art. 18 e 39 della Costituzione della
Repubblica italiana e delle corrispondenti norme previste dal Parlamento
dell'Europa Unita;
ARTICOLO II
- Sede -
La sede e nell'Europa Unita, in Italia, a Roma;
il S.I.L.F. può costituire sedi regionali in Italia;
può aprire uffici e rappresentanze nei Paesi dell'Europa Unita ed all'Estero;
ARTICOLO III
- Durata -
Il S.I.L.F. avra la durata di anni 50 dal giorno della registrazione, salvo
proroga;
ARTICOLO IV
- Soci -
Possono essere iscritti al S.I.L.F. tutti coloro che lavorano in Europa , senza
distinzione di sesso o nazionalita, in eta da lavoro;
i soci sono divisi in:
- soci fondatori
- soci onorari
- soci ordinari
- soci aggregati
- sono soci fondatori, quelli citati nell'atto costitutivo, hanno carattere
vitalizio e gratuito, salvo volontaria recessione dalla qualifica;
sono elettori ed eleggibili;
- sono soci onorari, quelli ai quali il Consiglio Nazionale offre - e da loro
viene accettata - detta qualifica in base a particolari benemerenze nei
confronti dei lavoratori in generale, e degli scopi del S.I.L.F. in
particolare, hanno carattere vitalizio e gratuito, salvo volontaria recessione
dalla qualifica, o insindacabile decisione di espulsione, presa a maggioranza
assoluta, dal Consiglio Nazionale per validi e gravi motivi;
non sono elettori ne eleggibili;
- sono soci ordinari, i lavoratori stranieri che si iscrivono al Sindacato, in
regola con il pagamento della quota annuale - il cui importo viene deciso, anno
per anno, dal Consiglio Nazionale ;
sono elettori ed eleggibili;
- sono soci aggregati, i lavoratori italiani e/o dei Paesi facenti parte
dell'Europa Unita che si iscrivono al Sindacato, in regola con il pagamento
della quota annuale - il cui importo viene deciso, anno per anno, dal Consiglio
Nazionale -;
- sono elettori ed eleggibili;
- la qualifica di socio si perde per recessione volontaria o per espulsione.
ARTICOLO V
- Scopi -
Il S.I.L.F. non ha scopi di lucro, e indipendente da qualsiasi influenza di
governi, di confessioni religiose, di partiti politici;
- ha lo scopo di creare un organismo idoneo a consentire la migliore tutela
sindacale dei lavoratori stranieri in Italia e nell'Europa Unita, mediante il
controllo della piu rigorosa applicazione delle leggi italiane, delle norme
comunitarie e di diritto internazionale generalmente riconosciute;
- per il raggiungimento delle finalita suddette, intende:
a) promuovere proposte di leggi idonee a migliorare le condizioni dei lavoratori
in Italia e nell'Europa Unita;
b) promuovere iniziative di carattere culturale, assistenziale e previdenziale
per i lavoratori;
c) assistere e tutelare in qualunque frangente i propri iscritti;
d) prendere contatti con gli organi governativi centrali e periferici, in
Italia, nell'Europa Unita ed all'estero, per ottenere gli scopi previsti nello
Statuto;
e) curare un'attivita' editoriale, anche come casa editrice, la stampa, la
distribuzione e la vendita dei propri prodotti: periodici, riviste, libri sia a
mezzo stampa, sia via cavo e via internet, esclusa la stampa di quotidiani;
f) assicurare la presenza del S.I.L.F. ovunque operino i lavoratori e
rappresentarli nelle varie sedi;
g) organizzare i lavoratori associati e guidarli nelle azioni a difesa dei loro
interessi e per l'affermazione dei loro diritti;
h) ottenere condizioni economiche e normative migliori possibile e compiere
azioni ed intraprendere iniziative che consentano ai lavoratori di avere una
reale influenza sulle decisioni aziendali;
i) elevare il livello culturale, professionale, sociale dei lavoratori;
l) curare i contatti con le organizzazioni sindacali italiane, degli altri Paesi
dell'Europa Unita e del resto del mondo;
m) dare maggiore incisivita e rilievo al ruolo della presenza femminile, in
adempimento delle "Pari Opportunita";
n) redigere un "house organ" col quale far conoscere all'esterno la propria
esistenza ed i propri scopi;
o) adoperare ogni e qualsiasi mezzo messo a disposizione dalla moderna
tecnologia (es: radio, tv, cinema, satelliti, "internet", trasmissioni via cavo)
per far conoscere la propria esistenza ed i propri scopi;
p) organizzare corsi professionali, di formazione e/o aggiornamento in tutti i
campi previsti nello Statuto, per se o per conto terzi;
q) potra fornire proprio personale specializzato a terzi per tempo determinato
secondo la legislazione vigente (c.d. rapporto interinale);
r) potra costituire banche dati e curare la possibilita di accesso a queste,
anche per conto terzi, nel rispetto della legge sulla "privacy" e delle norme
comunitarie in materia.
s) potra produrre software relativamente a tutte le attivita previste nello
Statuto.
ARTICOLO VI
- Patrimonio -
Il patrimonio del S.I.L.F. e costituito dai contributi ordinari degli
associati, da legati, da donazioni e da elargizioni di associati benemeriti o di
terzi, da eventuali contributi di organismi statali italiani, della Comunita
Europea o di Organismi internazionali;
ARTICOLO VII
- Contributi -
- Tutti gli associati ordinari ed aggregati sono tenuti al pagamento di una
quota associativa annua;
- la misura delle quote e stabilita dal Consiglio Nazionale , anno per anno;
esse sono versate alla cassa dell'Associazione nel termine stabilito;
- gli iscritti non in regola con i pagamenti non sono eleggibili alle cariche e
decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti;
ARTICOLO VIII
- Organi -
Gli organi del S.I.L.F. sono:
a) l'Assemblea Nazionale
b) il Consiglio Nazionale
c) il Presidente Nazionale
d) i Vice Presidenti Nazionali
e) il Segretario Generale - Tesoriere
f) i Comitati Regionali
g) il Collegio dei Sindaci
h) il Collegio dei Probiviri
ARTICOLO IX
- L'Assemblea Nazionale -
- L'Assemblea Nazionale e costituita da tutti gli iscritti, i quali possono par-
teciparvi, anche in rappresentanza di altri associati, muniti di delega, con un
massimo di dieci;
- viene convocata ogni anno dal Presidente Nazionale per l'approvazione del
bilancio e dei programmi formulati dal Consiglio Nazionale;
- ogni 5 anni provvede al rinnovo del Consiglio Nazionale;
- l'Assemblea Nazionale ordinaria annuale puo essere convocata in qualsiasi
luogo, mediante avviso spedito agli associati e/o divulgato a mezzo stampa
almeno quindici giorni prima dell'adunanza, riportante la data, l'ora ed il
luogo della prima convocazione, nonche, l'ordine del giorno degli argomenti
iscritti;
- e validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o
rappresentati almeno meta degli associati iscritti, in regola con il pagamento
della quota annuale;
nell'avviso di convocazione dell'assemblea vengono fissati la data, l'ora ed il
luogo per la seconda convocazione;
questa potra aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima;
se il giorno della seconda convocazione non e indicato nell'avviso, l'assemblea
dovra essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima;
in seconda convocazione, l'assemblea delibera sul medesimo ordine del giorno che
avrebbe dovuto essere trattato nella prima e la deliberazione e valida qualunque
sia il numero degli intervenuti in regola con il pagamento della quota annuale;
- le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti;
- l'Assemblea Nazionale straordinaria e convocata tutte le volte che il
Presidente, il Segretario Generale o la maggioranza del Consiglio Nazionale lo
ritengano opportuno, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta da almeno tre
quarti degli associati in regola con i pagamenti;
- e convocata altresi per modificare lo statuto e/o per deliberare lo
scioglimento del S.I.L.F. e la devoluzione del patrimonio, in tal caso occorre
il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il
pagamento della quota annuale;
- sono compiti dell'Assemblea Nazionale:
- l'elezione del Consiglio Nazionale , del Collegio dei Revisori dei Conti, del
Collegio dei Probiviri
- l'approvazione del bilancio e del rendiconto;
- la definizione del programma dell'attivita del Sindacato;
- l'approvazione delle attivita condotte ed esercitate dai membri incaricati di
rappresentare il Sindacato in Enti ed Uffici pubblici in Italia, nell'Europa
Unita ed all'estero;
- l'approvazione dello Statuto e degli eventuali emendamenti;
- l'eventuale scioglimento del Sindacato;
- le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale constano dal verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO X
- Il Consiglio Nazionale -
- Il Consiglio Nazionale e’ costituito dal Presidente Nazionale, dai
VicePresidenti Nazionali, dal Segretario Generale e Tesoriere, dai Presidenti
dei Comitati Regionali (ove eletti);
- e’ presieduto dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale;
- sono compiti del Consiglio Nazionale:
- formulare le proposte da sottoporre all’Assemblea Nazionale;
- nominare i Comitati di Studio, le cui conclusioni vaglia e sottopone
all’Assemblea Nazionale;
- sottintendere alle iscrizioni dei soci al Sindacato;
- definire le direttive per l’attivita’ del Sindacato, la programmazione e gli
orientamenti per la gestione del patrimonio sociale e delle attivita’
economiche del Sindacato;
- indire, ad insindacabile giudizio della maggioranza dei suoi membri,
referendum consultivi o deliberativi su qualsiasi argomento;
- prendere i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti dei soci;
- nominare soci onorari e/o deciderne l’espulsione;
- cooptare non oltre 10 tra le piu’ illustri personalita’ iscritte al Sindacato;
- si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta dei due
terzi dei suoi membri, almeno una volta l’anno;
- i membri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili, salvo dimissioni,
revoca, rinuncia o altra causa di cessazione;
- ne sono elettori ed eleggibili i soci in regola con il pagamento della quota
associativa, ove prevista;
- le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in
caso di parita’, prevale il voto di chi presiede;
- le deliberazioni del Consiglio Nazionale constano del verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario;
- il Presidente Nazionale rappresenta il S.I.L.F..;
- il Segretario Generale - Tesoriere ha la responsabilita’ della ordinaria
amministrazione;
- il Presidente Nazionale e il Segretario Generale - Tesoriere hanno la
responsabilita’ della straordinaria amministrazione;
- i VicePresidenti, disgiuntamente, rappresentano il Sindacato in caso di
impedimento del Presidente o del Segretario Generale;
ARTICOLO XI
- Il Presidente Nazionale -
- il Presidente Nazionale rappresenta il S.I.L.F.;
- il Presidente Nazionale e il Segretario Generale / Tesoriere hanno la
responsabilita’ della straordinaria amministrazione;
- ha la responsabilita’ della organizzazione del Sindacato;
- nomina, per la prima volta, i Presidenti Regionali;
- nomina Commissari per ispezionare le sedi regionali;
- apre e chiude conti correnti bancari in nome e per conto del Sindacato e puo’
delegare il Segretario Generale / Tesoriere;
- coordina le attivita’ decentrate;
- mantiene i rapporti con altri sindacati ed associazioni ai fini
dell’applicazione dello statuto;
- mantiene i rapporti con i mass media;
- mantiene i rapporti con Enti ed Uffici Pubblici e privati che interessano
l’attivita’ del Sindacato in Italia, nell’Europa Unita ed all’estero;
- nomina legali per la tutela di tutti i rapporti giuridici attinenti al
Sindacato, sia in sede attiva che passiva.
ARTICOLO XII
- Il Segretario Generale - Tesoriere -
- Il Segretario Generale - Tesoriere e’ il massimo responsabile della esecuzione
delle deliberazioni degli organi statutari;
- dura in carica cinque anni, e’ rieleggibile, salvo dimissioni, revoca,
rinuncia o altra causa di cessazione;
- i suoi compiti sono:
- coordinare i lavori del Consiglio Nazionale;
- presiedere il personale del Sindacato;
- ha la responsabilita’ della ordinaria amministrazione;
- ha la responsabilita’ della straordinaria amministrazione congiuntamente
col Presidente Nazionale;
- su delega del Presidente Nazionale apre e chiude conti correnti bancari ;
- su delega del Presidente Nazionale, nomina legali per la tutela di tutti i
rapporti giuridici attinenti al Sindacato, sia in sede attiva che passiva;
ARTICOLO XIII
- I Comitati Regionali -
- I Comitati Regionali vengono nominati ogni cinque anni dall'Assemblea degli
iscritti della Regione;
- provvedono ad eleggere nel loro seno i Presidenti Regionali, eccetto il primo
nominato dal Presidente Nazionale , i quali fanno parte di diritto del Consiglio
Nazionale, e decadono con il Consiglio stesso, qualunque sia stato il tempo di
elezione;
- eleggono altresi i Segretari Regionali, eccetto il primo, nominato dal
Presidente Regionale, organi esecutivi alle dirette dipendenze del Presidente
Regionale, decadono insieme al Presidente Regionale;
- i Segretari Regionali, su autorizzazione del Presidente Regionale, possono far
aprire sedi provinciali, il cui responsabile ha la qualifica di Segretario
Provinciale e dipende dal Segretario Regionale, insieme al quale decade;
- sono cariche rieleggibili, della durata di cinque anni, salvo decadenza del
diretto ascendente.
ARTICOLO XIV
- Il Collegio dei Sindaci -
- Il Collegio dei Sindaci e composto da tre membri effettivi e due supplenti;
- i membri sono nominati dal Consiglio Nazionale;
- dura in carica cinque anni, i membri sono rieleggibili, salvo dimissioni,
revoca, rinuncia o altra causa di cessazione;
- elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente;
- i membri del Collegio non possono rivestire altre cariche negli organi
nazionali;
- i suoi compiti sono:
- controllare i documenti amministrativi del Sindacato e la regolarita delle
spese;
- redigere le relazioni sui bilanci e sui conti consuntivi annuali, proponendo
al Consiglio Nazionale i miglioramenti che ritenga opportuni e
segnalando le eventuali deficienze;
- depositare nella segreteria del Sindacato una relazione sul rendiconto
amministrativo, almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione
dell'Assemblea Nazionale.
ARTICOLO XV
- Il Collegio dei Probiviri -
- l Collegio dei Probiviri si compone di due membri effettivi;
- i membri sono nominati dal Consiglio Nazionale;
- dura in carica cinque anni, i membri sono rieleggibili, salvo dimissioni,
revoca, rinuncia o altra causa di cessazione;
- elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente;
- i membri del Collegio non possono rivestire altre cariche negli organi
nazionali;
- i suoi compiti sono:
- decidere sulle controversie relative alle elezioni nelle cariche
dell'Associazione e nei conflitti che dovessero insorgere tra gli iscritti e gli
Organi Direttivi;
- decidere le seguenti sanzioni disciplinari, motivandole:
a) la deplorazione
b) la sospensione
c) l'espulsione
- le decisioni del Collegio sono inappellabili.
ARTICOLO XVI
- Rappresentanza -
- Il Presidente ha la rappresentanza legale del Sindacato;
- puo' nominare legali per la tutela di tutti i rapporti giuridici attinenti al
Sindacato, sia in sede attiva che passiva;
- puo' delegare il Segretario Generale - Tesoriere a nominare legali per la
tutela di tutti i rapporti giuridici attinenti al Sindacato, sia in sede attiva
che passiva;
ARTICOLO XVII
- Modifiche dello statuto -
Il presente Statuto non puo' essere modificato che dall'Assemblea Nazionale;
ARTICOLO XVIII
- Scioglimento dell'Associazione -
- L'Associazione puo essere sciolta su proposta del Consiglio Nazionale o su
richiesta di almeno due terzi degli iscritti;
- lo scioglimento diventa operante se approvato dall'Assemblea Nazionale con il
voto di almeno tre quarti degli iscritti;
in tal caso l'Assemblea nomina un liquidatore o un collegio di liquidatori che
provvedono alla destinazione dei fondi residui secondo il deliberato
assembleare;
ARTICOLO XIX
- Rispetto delle norme statutarie -
Tutti gli iscritti, ricoprano essi cariche elettive o meno, sono tenuti a
rispettare le norme del presente Statuto ed applicare le decisioni prese dai
competenti organi del S.I.L.F..
ARTICOLO XX
- Disciplina degli iscritti -
A carico degli iscritti resisi colpevoli di violazione di norme statutarie o di
altre infrazioni disciplinari, sono previste le seguenti sanzioni:
- richiamo scritto
- sospensione cautelativa
- destituzione da eventuali cariche
- espulsione
contro ogni provvedimento di carattere disciplinare e ammesso il ricorso al
Collegio dei Probiviri, nei termini di giorni trenta dall'adozione della misura
disiplinare, secondo le norme contenute nel presente Statuto.
ARTICOLO XXI
- Rapporto di impiego -
L'elezione a organi direttivi od esecutivi, non stabilisce per se rapporto di
impiego con l'organizzazione sindacale.
ARTICOLO XXII
- Attuazione dello Statuto -
Il Consiglio Nazionale e delegato a formulare il regolamento generale di
esecuzione ed attuazione del presente Statuto.
ARTICOLO XXIII
- Rinvio -
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si ritengono
applicabili al Sindacato, qualora non incompatibili, le disposizioni di cui agli
artt. 11 e ss. del c.c.
ARTICOLO XXIV
- Controversie -
Per tutte le controversie che potessero insorgere, sara competente il Foro di
Milano.