Tutte le FAQ sull'immigrazione
L'Italia ha prorogato per un altro anno la moratoria per l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini bulgari e romeni, tranne che per le categorie che erano già state esentate dalla richiesta del nulla osta all'inizio del 2007 (colf, badanti, stagionali ecc.): la domanda di nulla osta andrà presentata anche quest'anno agli sportelli unici per l'immigrazione presso le prefetture?
La domanda si continuerà a presentare agli Sportelli Unici con le
stesse modalità dello scorso anno, cioè usando il modulo cartaceo
scaricabile da sito e spedendolo allo Sportello Unico con
raccomandata con ricevuta di ritorno.
A chi bisogna rivolgersi per trasferirsi in Italia per intraprendere un’attività di tipo imprenditoriale?
Ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 286/98 T.U. immigrazione, lo
straniero che voglia trasferirsi in Italia per intraprendere
un’attività di tipo imprenditoriale (lavoro autonomo), deve
richiedere il visto d’ingresso per lavoro autonomo presso la
Rappresentanza Diplomatica nel proprio Paese, che fornirà ogni altra
informazione utile in ordine alla documentazione da produrre.
E’ possibile far subentrare un datore di lavoro ad un altro nel caso in cui questi, dopo aver fatto richiesta di assunzione, nelle more del rilascio del nulla osta, non sia più interessato ad assumere?
Non è consentito il subentro di un datore di lavoro ad un altro nelle more del rilascio del nulla osta e comunque prima dell’ingresso dello straniero in Italia, pertanto, ove il datore di lavoro non sia più interessato all’assunzione, la procedura si arresta ed il nulla osta al lavoro eventualmente già rilasciato, e non ancora utilizzato, viene revocato. Tuttavia, la circolare del 07.07.2006 precisa che, nei soli casi di decesso del datore di lavoro o cessazione dell’azienda, è consentito il subentro nell’assunzione da parte di un familiare del defunto o da parte della nuova azienda che abbia rilevato quella cessata.
Si può convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in
permesso di soggiorno per lavoro autonomo?
Ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 286/98, il permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito,
comunque prima della sua scadenza, previa presentazione della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per lo
svolgimento del lavoro autonomo, in permesso di soggiorno per lavoro
autonomo, nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per
l’anno corrente.
Si può convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato?
Ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 286/98, il permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito,
comunque prima della sua scadenza, previa stipula del contratto di
soggiorno per lavoro, in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi
per l’anno corrente.
Qual è il termine ultimo per la presentazione delle domande relative al decreto flussi per i lavoratori stagionali, anno 2007?
Il termine ultimo per la presentazione delle domande relative al
decreto flussi per i lavoratori stagionali, anno 2007, è il
31.12.2007.
Cosa s’intende per ‘lavoratore stagionale’, vi è compresa l’attività di colf-badante?
Il decreto di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso
dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati
all’estero nel territorio dello Stato per l’anno 2007, chiarisce che
per ‘lavoratori extracomunitari stagionali’ s’intendono i soli
lavoratori extracomunitari del settore turistico-alberghiero e del
settore agricolo, restano, pertanto, escluse colf e badanti che non
possono essere assunte attraverso il detto decreto flussi.
Cosa accade ai cittadini rumeni che, anteriormente al 01.01.2007, siano stati raggiunti da un provvedimento di espulsione?
Per effetto dell’entrata della Romania nell’Unione Europea dallo
scorso 01.01.2007, si intendono cessati gli effetti dei
provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei rumeni,
eccetto i provvedimenti che dipendano da ragioni di ordine e
sicurezza pubblica o di sanità pubblica. Pertanto, il cittadino
espulso, perché colto senza permesso di soggiorno prima del 2007,
potrà liberamente tornare in Italia, purché munito di un documento
di riconoscimento in corso di validità.
Ci sono uffici che possano assistere lo straniero nella corretta compilazione delle istanze per il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno?
I comuni e i patronati assicurano a titolo gratuito, e
nell'ambito dei loro fini istituzionali un’attività di informazione,
consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta
predisposizione delle istanze per il rinnovo o il rilascio del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; inoltre, sul
portale dell’Immigrazione,
www.portaleimmigrazione.it , attraverso l' area riservata ai
Comuni e ai Patronati è possibile compilare telematicamente la
richiesta, che successivamente, il cittadino straniero presenterà
presso gli sportelli degli uffici postali abilitati all'accettazione
di tali istanze.
Lo straniero in possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno può far ritorno al proprio Paese?
La direttiva n°11050 del 05.08.2006 del Ministro dell’Interno,
stabilisce che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno,
ancorché scaduto, e della ricevuta attestante la presentazione della
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ha facoltà di
lasciare il territorio dello Stato e di farvi regolare rientro.
Permangono, comunque, le limitazioni e le condizioni alla
circolazione nell’ambito dell’area Schengen, regolate dalla
disciplina internazionale.
La direttiva del Ministro dell’Interno n° 749 del 20 febbraio 2007, in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato è applicabile anche ai lavoratori autonomi oppure occorre attendere una normativa specifica?
La direttiva s’ispira a principi che non riguardano
specificamente il lavoro subordinato, pertanto non vi è motivo di
escludere lo straniero, in attesa del rilascio del permesso per
lavoro autonomo, dagli stessi diritti di cui gode lo straniero nelle
more del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato.
Chi bisogna contattare per avere indicazioni sullo stato di una pratica?
Per avere informazioni sullo stato di una pratica è possibile
rivolgersi allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura
dove è stata presentata l’istanza.
Con riferimento al d.lgs. n°5 del 08.01.2007, concernente il ricongiungimento familiare, lo Sportello Unico per l’Immigrazione deve ancora richiedere i certificati di nascita, matrimonio, stato di famiglia dello straniero da ricongiungere con traduzione, legalizzazione e visto valido per ricongiungimento familiare?
Per quanto concerne i requisiti soggettivi, riguardanti i
presupposti di parentela, coniugio, minore età, stato di salute, la
nuova formulazione dell’art. 29 del T.U. 286/98, così come
modificato dall’art. 2, co. 7, d.lgs. 5/2007, stabilisce che
l’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove il familiare
dal ricongiungere richiede il visto, provveda all’accertamento
dell’autenticità della documentazione comprovante i requisiti
soggettivi, per cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione non dovrà
più richiedere i relativi certificati. Il d.lgs. suindicato,
inoltre, abolisce la procedura di validazione, con la conseguenza
che dal 15.02.2007 la rappresentanze diplomatiche si limiteranno a
verificare, all’atto della richiesta del visto, l’autenticità degli
atti di stato civile e dei documenti che attestino il rapporto di
parentela degli stranieri da ricongiungere.
Considerato che la circolare del Ministro dell’Interno del 14.02.2007 n°544 chiarisce che la nuova disciplina sul ricongiungimento familiare, introdotta dal d. lgs. n°5/2007, andrà applicata anche alle istanze già acquisite e per le quali non sia stato ancora avviato l’iter istruttorio, in che momento si considera avviato il predetto iter?
La procedura concernente le istanze già acquisite si considera
avviata allorché lo Sportello Unico per l’Immigrazione abbia
visionato la documentazione prodotta dal richiedente. Si precisa,
inoltre, che per le istanze presentate anteriormente al 12.02.2007 e
per le quali non sia stato presentato il certificato validato, il
nullaosta verrà rilasciato con riserva, essendo stata eliminata la
procedura di validazione presso le rappresentanze diplomatiche. Sarà
cura delle medesime procedere o meno al rilascio del visto dopo aver
effettuato le necessarie verifiche sugli atti di stato civile
presentati.
A chi spetta l’accertamento della condizione del genitore a carico che non disponga di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine o di provenienza per la richiesta di ricongiungimento familiare?
L’accertamento della condizione ‘a carico’, prevista per
l’attuazione del ricongiungimento familiare nei confronti del
genitore del richiedente, spetta alla rappresentanza diplomatica con
sede nel paese dove il familiare da ricongiungere richiede il visto.
Al riguardo si evidenzia che il Ministero degli Affari Esteri sta
provvedendo all’individuazione di parametri obiettivi a cui potersi
riferire nel valutare tali condizioni.
Con riferimento al requisito dell’alloggio, necessario per ottenere il nulla osta per il ricongiungimento familiare, devono sussistere entrambe le condizioni della rispondenza dello stesso ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Ausl competente?
No. L’art.2 , co 3 lett. b, d.lgs. 5/2007, concernente la
disciplina del ricongiungimento familiare, prevede che il requisito
dell’alloggio sia sussistente qualora lo stesso soddisfi una delle
due condizioni contemplate dalla norma. Pertanto, risulta
sufficiente l’accertamento dell’idoneità igienico-sanitaria
dell’alloggio compiuto dall’Ausl competente.
Nell’ipotesi di ricongiungimento familiare con due o più figli infraquattordicenni qual è la disponibilità di reddito da dimostrare nell’eventualità che il ricongiungimento venga richiesto contestualmente anche con il coniuge?
Ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. b) del T.U. n. 286/1998,
così come modificato dal D. LGS. n. 160/2008 , il richiedente dovrà
dimostrare la disponibilità di un reddito pari al doppio
dell’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato - per il coniuge
- della metà dell'importo dell'assegno sociale . Pertanto il reddito
dovrà essere di almeno circa 13 mila euro (l'importo dell'assegno
sociale è di 5.170 euro annui).
Il titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari può presentare istanza di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del T.U. n. 286/1998, come modificato dall’art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 5/2007?
No. Ai sensi dell’art. 29 bis T.U. immigrazione, introdotto
dall’art. 2, comma 10, D. Lgs. n. 5/2007, l’istanza di
ricongiungimento familiare può essere presentata esclusivamente
dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato, per le stesse categorie di familiari e con lo stesso
procedimento di cui all’art. 29, salvo l’accertamento dei requisiti
oggettivi.
Lo straniero, coniugato o convivente con cittadino italiano e titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari per chiedere il ricongiungimento deve essere necessariamente in possesso di un reddito proprio, seppur integrabile con quello di altro componente del proprio nucleo familiare?
Si , ai sensi del novellato art. 29, comma 3, lett. b),T.U.
286/98, lo straniero richiedente il ricongiungimento deve essere
necessariamente provvisto di un reddito proprio, ancorché
integrabile con quello del coniuge convivente.
Nell’ipotesi di convivenza in assenza del rapporto di coniugio, il
requisito del reddito deve essere soddisfatto integralmente dallo
straniero richiedente il ricongiungimento.
Chi è competente a rilasciare la certificazione dell’idoneità
alloggiativa per attuare il ricongiungimento familiare?
Il novellato art. 29, comma 3, del T.U. n. 286/1998, come
introdotto dal D. Lgs. n. 5/2007, prevede che “lo straniero che
richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la
disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero sia fornito dei requisiti di idoneità
igienico sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale
competente per territorio”.
Pertanto, l’idoneità dell’alloggio è certificata dall’Ufficio
comunale che attesta la sua conformità ai parametri minimi previsti
dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica oppure,
in alternativa, dall’Azienda sanitaria locale competente per
territorio che attesta l’idoneità igienico sanitaria del medesimo
alloggio.
Quale procedura occorre seguire per ottenere il riacquisto della cittadinanza italiana?
L’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, di modifica dell’art.
4, comma 4 e dell’art. 5, comma 3 del T.U. sull’immigrazione,
prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è
richiesto il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una
dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi
dell’area Schengen formulano la dichiarazione di presenza
all’Autorità di frontiera, al momento dell’ingresso, mentre gli
stranieri che provengono dall’area Schengen dichiarano la propria
presenza al Questore, entro otto giorni dall’ingresso.
Pertanto, a seguito dell’abolizione del permesso di soggiorno per
turismo, gli stranieri che intendano richiedere il riacquisto della
cittadinanza italiana non potranno più richiedere l’iscrizione
anagrafica in base a tale titolo.
Tuttavia, secondo quanto previsto dalla circolare n°32 del
13.06.2007 del Ministero dell’Interno-Direzione Centrale dei Servizi
Demografici, la ricevuta della dichiarazione di presenza si ritiene
che possa costituire titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica
di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il
riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”.
La dichiarazione, infatti, è l’adempimento che consente agli
stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di
tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto
d’ingresso.
Ugualmente si ritiene, per le pregresse richieste di permesso di
soggiorno per turismo, presentate tramite gli Uffici Postali, che la
ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall’Ufficio
Postale possa costituire idoneo documento al fine di ottenere
l’iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza.
Al raggiungimento della maggiore età il figlio ricongiunto può continuare a permanere nel nostro Paese?
Il figlio ricongiunto, che abbia raggiunto la maggiore età, può
continuare a permanere nel nostro Paese convertendo, ove ne
ricorrano i presupposti, il permesso di soggiorno per motivi
familiari, in permesso di soggiorno per motivi di studio, ovvero di
lavoro, ovvero ‘di attesa occupazione ’. Si precisa, altresì, che
per la detta conversione non occorre che lo straniero faccia ritorno
nel Paese d’origine.
E’ possibile utilizzare un unico kit per presentare più domande di permesso di soggiorno?
No, ogni busta può contenere una sola domanda completa del modulo
di richiesta e di tutti gli allegati necessari in fotocopia; non
sono ammessi i documenti in originale.
Inoltre, la busta deve essere presentata all’Ufficio postale aperta,
per permettere il riconoscimento dell’istante, potendo la domanda
essere presentata esclusivamente dall’interessato.
Quali sono le qualificazioni necessarie in Italia per svolgere le mansioni d’infermiere?
L’esercizio della professione d’infermiere in Italia è
subordinato al possesso di una laurea in scienze infermieristiche e
all’iscrizione all’ordine professionale degli infermieri, assistenti
sanitari e vigilatrici d’infanzia (Ipasvi). Gl’interessati di
origine straniera devono innanzitutto provvedere, dall’estero, ad
ottenere il riconoscimento del proprio titolo di studio equivalente
presso il Ministero della Salute; successivamente, anche se la
categoria degli infermieri non rientra nelle quote annuali, devono
essere richiesti da una struttura sanitaria italiana. A seguito di
tale richiesta viene loro concesso un visto di entrata temporanea,
necessario per prepararsi e per superare un esame che verte
sull’accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle
norme deontologiche della professione, superando il quale è
possibile iscriversi all’ordine professionale. L’iscrizione all’albo
permetterà di svolgere l’attività lavorativa con decorrenza
immediata ed assunzione in via definitiva sulla base di un permesso
di soggiorno con durata indeterminata.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, assunti da meno di un anno e pertanto privi di una certificazione di redditi già percepiti, possono presentare richiesta di ricongiungimento familiare?
Sì, così come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno
n° 1368 del 22.03.2007, la sussistenza dell’importo reddituale
minimo può essere accertata anche in via preventiva, tenendo conto
delle retribuzioni che saranno percepite dal richiedente nel corso
dell’anno, previa autocertificazione dallo stesso resa ai sensi
della normativa vigente.
Per l’ingresso in Italia per motivi di turismo, affari, visita e studio è necessario richiedere il permesso di soggiorno?
No, ai sensi dell’art. 4, comma 4 e art. 5, comma 3 del T.U.
sull’immigrazione, come modificati dalla legge del 28 maggio 2007 n.
68, per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio
non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del
soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi.
Lo straniero, pertanto, entrerà in Italia munito del solo visto
d’ingresso di cui all’art. 4, comma 2 del T.U. sull’immigrazione e
entro otto giorni sarà tenuto a dichiarare la sua presenza
all’autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui si
trova.
E’ possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di cure mediche e gravidanza in permesso di soggiorno per motivi familiari?
No, il T.U. sull’immigrazione non contempla la convertibilità del
permesso di soggiorno rilasciato per motivi di cure mediche e
gravidanza in permesso di soggiorno per motivi familiari. Tuttavia,
tale convertibilità è ammessa limitatamente al caso in cui la
straniera sia coniugata con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante in Italia, purché il permesso di soggiorno per
gravidanza non sia scaduto da più di un anno e il coniuge sia in
possesso dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare.
Per l’anno 2007 è possibile assumere un lavoratore extracomunitario in Italia per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato?
L’assunzione di lavoratori stranieri è consentita esclusivamente
nell’ambito delle quote previste nel decreto flussi annuale. Al
momento non è ancora possibile prevedere quale sarà la data di
emanazione del decreto flussi per il 2007. Si precisa, pertanto, che
occorre attendere l’emanazione di detto decreto per poter presentare
la domanda di assunzione.
Occorre ancora che i cittadini bulgari e rumeni siano muniti del permesso o della carta di soggiorno ai fini dell’assunzione in Italia?
Si fa presente che, per effetto dell’ingresso dei cittadini di
Romania e Bulgaria nell’UE, a questi non si applicano più le
disposizioni del T.U. sull’immigrazione, ma trovano applicazione le
norme di cui al D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54.
Pertanto, per i cittadini bulgari e rumeni, in quanto cittadini
comunitari, non occorre più il permesso o la carta di soggiorno ai
fini dell’assunzione al lavoro in Italia, essendo sufficiente il
possesso di un documento di identità, del codice fiscale e
dell’iscrizione anagrafica. Non occorre, invece, il certificato di
idoneità alloggiativa, non dovendosi stipulare alcun contratto di
soggiorno.
Si precisa, infine, che resta necessaria la richiesta di nulla osta
per le categorie non ricomprese nel regime transitorio previsto
dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero
della Solidarietà Sociale del 28 dicembre 2006, n°2.
I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza possono espletare attività lavorativa in Italia?
No. I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per
attesa cittadinanza non possono espletare attività lavorativa in
Italia.
Lo straniero che procedura deve seguire per ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche?
Ai sensi dell’art. 36 del T.U. sull’immigrazione, lo straniero
che intenda ricevere cure mediche in Italia può ottenere uno
specifico visto presso la Rappresentanza consolare italiana del
Paese di provenienza. A tal fine, l’interessato deve presentare una
dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta. Si precisa che
il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche ha una durata
pari a quella presunta per il trattamento terapeutico ed è
rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
Il titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi può chiederne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato?
Non è possibile richiedere la conversione del permesso di
soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato. Pertanto, venendo a mancare i presupposti
che hanno giustificato il rilascio del permesso di soggiorno per
motivi religiosi, lo straniero che voglia continuare a permanere in
Italia dovrà necessariamente rientrare nel Paese di provenienza e
richiedere il visto d’ingresso per motivi di lavoro, qualora ne
ricorrano i presupposti.
Come procedere nel caso in cui, conclusa la procedura di rilascio di nulla osta e di rilascio del permesso di soggiorno, emerge un errore nell’anagrafica del codice fiscale?
Occorre che la sede provinciale dell’Agenzia delle Entrate, ai
sensi della circolare del 12 luglio 2006 diramata dalla Direzione
Centrale Amministrazione, Ufficio Archivio Anagrafico, interessi
quest’ultimo affinché venga disposta la correzione.
I parenti di un minore straniero, iscritto sul permesso di soggiorno di uno dei genitori, possono assumerne la tutela qualora il genitore affidatario sia impossibilitato ad esercitarla?
Sì. I parenti del minore straniero, regolarmente soggiornanti in
Italia, possono richiedere l’affidamento del minore al Tribunale per
i minorenni competente a cui presenteranno la relativa istanza; solo
dopo il provvedimento di affidamento, al minore sarà rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al
raggiungimento della maggiore età, ex art. 31, co II, T.U.
sull’Immigrazione.
Nel caso di straniero coniugato con cittadino italiano, come si può richiedere il ricongiungimento familiare dei figli minori dello stesso straniero nati da un precedente matrimonio?
L’istanza di ricongiungimento familiare dei minori, figli del
coniuge straniero, va presentata dal coniuge italiano presso la
rappresentanza diplomatica italiana del paese di residenza dei
minori, secondo quanto disposto dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54,
che rilascerà un visto d’ingresso per familiari al seguito.
Ottenuto il visto, il minore straniero sarà iscritto nel permesso di
soggiorno del genitore se infraquattordicenne, mentre sarà
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino
al compimento della maggiore età, se il minore ha un’età compresa
tra i quattordici e i diciotto anni.
Può un cittadino extracomunitario che ha contratto matrimonio in Italia con un cittadino italiano, ma entrato clandestinamente nel territorio nazionale, chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari?
Una volta coniugato con un cittadino italiano, lo straniero può
richiedere una carta di soggiorno per familiari cittadini della UE
presentando la documentazione attestante il matrimonio o tramite
Ufficio postale o direttamente in Questura.
Dopo quanto tempo dall’ottenimento del permesso di soggiorno è possibile presentare richiesta di ricongiungimento familiare?
La normativa non prevede il decorso di un determinato periodo di
tempo prima dell’inoltre della domanda, ma la disponibilità di un
reddito sufficiente e di un alloggio idoneo.
E’ necessario essere titolari di un contratto di locazione di un alloggio per poter presentare richiesta di ricongiungimento familiare?
L’art. 16, comma 4, lettera b del Regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina dell’immigrazione richiede la disponibilità di un alloggio, non la titolarità di un contratto di affitto. E’ necessario, però, che l’abitazione abbia i requisiti di idoneità previsti dall’art. 29 del T.U. sull’immigrazione.
Nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, è possibile
iniziare l’attività lavorativa?
Sì, è possibile iniziare l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato l’ingresso nel territorio nazionale, in conformità con quanto disposto con circolare n. 769 del 23/02/2007 del Ministero dell’Interno, purchè lo straniero abbia presentato domanda di permesso di soggiorno e sia in possesso della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale. Lo straniero in possesso della ricevuta attestante la richiesta di permesso di soggiorno, può anche cambiare attività lavorativa stipulando un altro contratto di lavoro.
E’ possibile ottenere l’iscrizione anagrafica per il familiare di
cittadino straniero giunto in Italia a seguito di ricongiungimento e
in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi
familiari?
Sì. Nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, è
possibile ottenere l’iscrizione anagrafica se il cittadino straniero
esibisce all’Ufficio Anagrafe del Comune il visto di ingresso,
fotocopia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico e la
ricevuta delle Poste per la richiesta del permesso di soggiorno per
motivi familiari.
E’ necessario richiedere il nulla osta allo svolgimento di lavoro subordinato allo Sportello Unico per l’immigrazione per assumere cittadini neocomunitari (rumeni e bulgari) se tali lavoratori, alla data del gennaio 2007, erano già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale?
No. Non c’è bisogno del nulla osta dello Sportello Unico, in
questo caso è possibile assumere direttamente il lavoratore.
Il cittadino straniero minorenne, regolarmente soggiornante in Italia in quanto titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari deve pagare il contributo al servizio sanitario nazionale al raggiungimento della maggiore età?
No. Gli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia e
iscritti a titolo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, al
compimento della maggiore età conservano l’iscrizione, senza il
pagamento del contributo.
I cittadini stranieri provenienti da paesi che aderiscono all’Accordo di Schengen, che soggiornano in hotels o alberghi per motivi turistici per periodi non superiori a tre mesi, devono rendere la dichiarazione di presenza in Questura?
No. La compilazione della scheda di dichiarazione di generalità
presso le strutture ricettive è sostitutiva della dichiarazione di
presenza da rendere in Questura.
Sono stata chiamata in Italia con un contratto di lavoro come badante: nel periodo di attesa del permesso di soggiorno la signora che dovevo accudire è deceduta. Ora sua figlia mi vuole assumere come colf; sono necessari per questo passaggio altri documenti oltre a quelli di cui sono in possesso? Quale è il periodo minimo di assunzione se esiste? Posso essere assunta sia a tempo determinato che indeterminato?
Per essere assunta come colf non sono necessari altri documenti
oltre al permesso di soggiorno e al codice fiscale. Può essere
assunta sia a tempo determinato che indeterminato.
Sono venuto in Italia con un visto per lavoro subordinato (badante), ma dopo pochissimi giorni il mio datore di lavoro e morto. Già la domanda per il primo permesso di soggiorno è stata avviata dichiarando "il datore di lavoro é assente". Adesso ho trovato un altro lavoro come badante. Che devo fare?
Con la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno e il codice fiscale, oltre al documento di identità, Lei può essere assunto come badante da un altro datore di lavoro.In questi casi, comunque, non occorre attivare la nuova procedura prevista per il decreto flussi 2007.
Sono un datore di lavoro che ha appena assunto un dipendente
arrivato in Italia con la procedura dei flussi. Il datore di lavoro
che aveva fatto domanda non lo ha voluto più e io non ho avuto
problemi ad assumerlo. Adesso dei parenti mi hanno detto che il
dipendente non riuscirà ad ottenere il permesso di soggiorno per
questo motivo, volevo sapere se è vero.
Se il precedente datore di lavoro ha rinunciato al rapporto di
lavoro dopo che lo straniero ha fatto ingresso in Italia ed ha
presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno non ci sono
problemi, lo straniero otterrà un soggiorno per attesa occupazione
ed alla scadenza dello stesso potrà presentare istanza di rinnovo
per lavoro subordinato.